I controlli relativi alla disciplina antiriciclaggio

un riassunto delle istruzioni operative e delle linee guida della Guardia di Finanza per i controlli relativi alle operazioni a rischio antiriciclaggio

L’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia di legge relativa alla circolazione del denaro contante, degli assegni e dei libretti al portatore(1).

 

In precedenza, sul punto, erano stati effettuati altri interventi legislativi, ed in particolare:

– l’art. 20, c. 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, aveva ridotto – dal 31 maggio 201047 – da 12.500 a 5.000 euro la predetta soglia di legge, inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni;

– un’ulteriore riduzione della soglia era stata prevista dall’art. 2, c. 4, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che aveva stabilito – a partire dal 13 agosto 2011 – a 2.500 euro l‟importo delle disposizioni di cui all’art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto 231/2007.

 

Riepilogando:

– fino al 30 maggio 2010, la soglia di riferimento è stata di 12.500 euro;

– tra il 31 maggio 2010 ed il 12 agosto 2011, l‟importo è stato di 5.000 euro;

– dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011, la soglia è stata di 2.500 euro;

  • dal 6 dicembre 2011, l’importo è di 1.000 euro.

 

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

L’art. 49 del decreto 231/2007 stabilisce ora il divieto di trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto dell‟operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, c. 1).

 

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

 

Tuttavia, è possibile effettuare i trasferimenti eccedenti la soglia di legge avvalendosi delle banche, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e delle Poste italiane S.p.A., che provvedono al pagamento nei confronti del beneficiario a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di accettazione della disposizione (art. 49, cc. 1 e 2).

 

E’ da evidenziare che:

– l’obiettivo del legislatore è quello di canalizzare la maggior parte dei flussi finanziari movimentati dagli operatori economici negli archivi degli enti creditizi, consentendo così un tracciamento completo dell’origine, della destinazione e dei passaggi intermedi del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore;

– il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori;

– il divieto ha per oggetto esclusivamente il denaro, i libretti di risparmio bancari o postali al portatore ed i titoli al portatore e, quindi, valori per loro natura anonimi; pertanto, non rientrano nel divieto i libretti di risparmio ed i titoli nominativi;

– la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse. Ciò significa che della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere il fine della legge. Sul punto, la Commissione prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n. 114 del 14 maggio 2007 ha sempre considerato come effettuato tra soggetti diversi il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante.

 

Analoga posizione è stata assunta:

  • per i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte;

  • con riferimento all’operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), nell’ipotesi di richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore, di trasferire i suddetti titoli in un dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM. In questo caso, qualora l’importo dei titoli è superiore alla soglia di legge, trattandosi di soggetti diversi, il trasferimento dovrà avvenire necessariamente per il tramite di una banca o di poste italiane S.p.A.; viceversa, in tema di titoli al portatore, è stato espresso l’avviso che l’estinzione da parte di un coniuge di un certificato di deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, non costituisce violazione se i coniugi versano in regime di comunione di beni: in tal caso, non si realizza l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione.

  • in via generale, il divieto di cui all’art. 49, comma 1, riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore a 1.00052, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;

  • con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma di ammontare complessivamente superiore, preme evidenziare quanto affermato dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze – anche in virtù dei pareri espressi nel tempo dalla richiamata Commissione – con foglio n. 65633 del 12 giugno 2008, secondo cui:

    • nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”), ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale);

    • rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

 

Ad esempio:

  • è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario (vgs citata circolare Ministero Economia e Finanze n. 65633 del 12 giugno 2008);

  • costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo, più trasferimenti, singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati sul libro contabile dell‟imprenditore sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, sentenza n. 19236);

  • a fronte di un’unica fattura di vendita di un autoveicolo emessa per un importo superiore alla soglia di legge, è possibile accettare il versamento della caparra di acquisto in contanti solo qualora l’importo della stessa sia inferiore al predetto limite (chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con foglio n. 28109 del 6 aprile 2009, indirizzata all’Associazione Federauto);

  • possono rappresentare operazioni frazionate il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuati con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.

 

Le limitazioni all’uso degli assegni e degli altri strumenti di pagamento

Il decreto 231/2007 consente l’utilizzo degli assegni emessi in forma libera solo per i pagamenti inferiori a 1.000 euro. In tal senso, l’art. 49 sancisce:

– l’obbligo di emettere assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari per importi pari o superiori a 1.000 euro con l’indicazione del nome o della ragione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, commi 5 e 7). Il limite di 1.000 si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento;

 

E’ prevista la possibilità per il cliente di chiedere, per iscritto, sia l’emissione di assegni circolari, vaglia postali o cambiari in forma libera per importi inferiori a 1.000 euro, sia il rilascio di moduli di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità (art. 49, cc. 4 e 8).

 

In tal caso, è necessario il pagamento da parte del richiedente della somma di 1,50 euro, a titolo d’imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno bancario o postale ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato “liberamente” (art. 49, c. 10);

– la possibilità di girare unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane S.p.A., a prescindere dall’importo, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cosiddetti “a me medesimo”), evitando così la prassi assai diffusa di trasformare i predetti assegni in titoli al portatore (art. 49, c. 6);

– il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro. E’ a carico dei possessori l’onere di estinguerli ovvero di ridurre il loro saldo nel limite di legge, entro il 31 marzo 2012 (art. 49, cc. 12 e 13). In caso di trasferimento dei libretti, è imposto al cedente l’obbligo di comunicare entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (art. 49, c. 14).

 

Ulteriori disposizioni restrittive sono previste dall’articolo 50 che stabilisce il divieto di:

– aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

– utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti pressi Stati esteri.

 

In merito alle limitazioni imposte dal legislatore all’uso ed alla circolazione degli assegni, preme evidenziare che:

– l’art. 49, cc. 5 e 7, del decreto 231/2007 fa riferimento esclusivamente ai titoli che costituiscono mezzi di pagamento (assegni circolari, bancari e postali, vaglia postali e cambiari), non rientrando nella previsione di tale norma i vaglia cambiari cosiddetti “ordinari” (la cambiale), che costituisce un’obbligazione (parere n. 28 del Comitato antiriciclaggio del 9 novembre 1995).

– l’inosservanza dell’obbligo di legge coinvolge sia il traente l’assegno che il beneficiario, tanto che sono tenuti alla comunicazione dell’inosservanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del decreto 231/2007 sia la banca negoziatrice che quella trattaria;

– la violazione ha natura oggettiva e formale, per cui la mancata conoscenza dell’obbligo da esso previsto – ossia, l’indicazione sugli assegni di importo eccedente la soglia del nominativo del beneficiario e della clausola di non trasferibilità – non può essere invocata dal traente a sua discolpa, ma può essere valutata ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria (Pretura di Padova, 4 febbraio 1998, n. 35; Tribunale di Roma, 31 luglio 1997, n. 5513);

– nell’ipotesi di versamento da parte del beneficiario di un assegno di importo superiore alla soglia di legge, privo dei requisiti richiesti, su conto corrente cointestato con altro soggetto, quest’ultimo rimane estraneo alla violazione non essendo formalmente destinatario del trasferimento e non assumendo rilevanza, ai fini sanzionatori, un suo eventuale comportamento (lettera indirizzata all’ABI dal Ministero del Tesoro in data 25 novembre 1991);

– un assegno di importo pari alla soglia di legge privo della clausola di non trasferibilità, presentato in banca per l‟accredito e successivamente richiamato o protestato per mancanza di fondi, costituisce comunque una violazione all’art. 49, a nulla rilevando che lo stesso assegno sia stato sottoposto a procedura di protesto (parere della Commissione ex art. 1 del DPR n. 114/2007);

– l’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità non può ritenersi soddisfatto con la sbarratura dell’assegno, atteso che quest’ultima incide soltanto sulla negoziabilità del titolo, che potrà essere pagato solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario, ma non influisce sulla sua circolazione che resta soggetta al diritto comune (parere della Commissione ex art. 1 del DPR n. 114/2007).

 

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui all’art. 49, c. 6, del decreto 231/2007 la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33124 del 20 marzo 2008 ha precisato che gli assegni emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 1.000 euro.

 

Attività di monitoraggio dell’Amministrazione Finanziaria

Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare gli assegni rilasciati “senza vincoli”, è stata prevista la creazione di una banca dati, ai sensi dell’art. 49, c. 11, che sarà accessibile ai soggetti abilitati ad utilizzare le comunicazioni dell’Anagrafe dei rapporti, di cui all’art. 7, cc. 6 e 11, del D.P.R. n. 605/1973.

 

Quest’ultimi potranno richiedere a Poste italiane S.p.A. ed agli istituti di credito i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti che hanno ricevuto moduli di assegni bancari o postali senza la clausola di non trasferibilità, nonché di coloro che hanno richiesto assegni circolari o vaglia cambiari “liberi” ovvero che li hanno presentati all’incasso.

 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2008 sono state individuate le modalità tecniche di trasmissione dei suddetti dati.

 

Obbligo di comunicazione delle infrazioni antiriciclaggio

L’art. 51, c. 1, del decreto 231/2007 impone l’obbligo ai soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui all’art. 49, cc. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all’art. 50 del decreto 231/2007, di cui si abbia notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Per effetto del decreto legge sulle semplificazioni fiscali in data 24 febbraio 2012, la medesima comunicazione della infrazione va trasmessa anche alla Guardia di Finanza che, ove ne ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne deve dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Ne consegue che quando gli intermediari, i professionisti o gli operatori non finanziari hanno cognizione di un trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari o superiore a 1.000 euro, non effettuato per il tramite di una banca, un ufficio postale o un istituto di moneta elettronica, devono darne comunicazione al predetto Dicastero ai fini dell’eventuale contestazione della violazione.

 

Il medesimo obbligo sussiste anche per le ipotesi di violazione:

– dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e dell’apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (art. 49, cc. 5 e 7);

– degli assegni emessi all’ordine del traente e non girati all’incasso (art. 49, c. 6);

– del saldo dei libretti al portatore, che non deve essere superiore alla soglia critica di 1.000 euro (art. 49, c. 12);

– delle comunicazioni alla banca o a Poste dei dati identificativi del cessionario, nei casi di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14);

– dei divieti di apertura o utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50).

 

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che le accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione.

 

In merito al citato obbligo di comunicazione, si evidenzia che l’adempimento:

– si riferisce ad un’attività di mera rilevazione delle infrazioni, limitata a quelle operazioni di cui si ha avuto notizia per ragioni d’ufficio. Per questo motivo, non rilevano le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o comunque non professionali;

– non deve essere confuso con l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, per il quale è richiesto il verificarsi di presupposti completamente differenti.

 

Quando l’assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di “check truncation” l’obbligo di comunicazione al Ministero può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza – anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) – in ordine all’effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.

 

Ulteriori precisazioni su tale obbligo sono state fornite dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 989136 in data 4 novembre 2011, secondo cui:

– le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste dal cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione ex art. 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa;

– la segnalazione al Ministero per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore alla soglia di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011, deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A, del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;

– per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; analoga segnalazione va fatta per i libretti con saldo pari o superiore a euro 2.500, non regolarizzati entro il 30 settembre 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 31 dicembre 2011;

– per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l’impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la comunicazione. La procedura di ammortamento una volta avviata rende, infatti, il libretto indisponibile.

 

Il quadro sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, rivolte:

– ai privati, che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ai sensi degli artt. 49 e 50, oppure che violino i precetti specificatamente previsti ai fini degli obblighi di collaborazione di cui al decreto 231/2007;

– ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non adempiono correttamente agli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti.

 

Le fattispecie penali

L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni penali previste dall’art. 55 del decreto 231/2007:

– la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi d’identificazione contenuti nel Titolo II, Capo I;

– la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000, qualora l’esecutore dell’operazione ometta d’indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione ovvero le indica false;

– l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel caso in cui l’esecutore dell’operazione non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero le fornisca false, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, c. 1, e 21, del decreto 231/2007;

– la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle registrazioni di cui all’art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo tardivo o incompleto. Alla stessa pena soggiace l’agente di cambio, il mediatore creditizio o l’agente in attività finanziaria che omette di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 36, c. 4, all’intermediario finanziario per conto del quale opera, ovvero la effettua tardivamente o in maniera incompleta;

– la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le omesse comunicazioni di cui all’art. 52, c. 2, da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, c. 1, del decreto legislativo n. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione;

– l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette, fuori dai casi previsti dagli artt. 46, c. 1, e 48, c. 4, del decreto 231/2007.

 

Infine, l’art. 55, c. 9, riproduce il contenuto dell’art. 12 della legge n. 197/1991 in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo delle carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo del denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando in caso di violazione la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 310 ad euro 1.550,61.

 

Le fattispecie amministrative

Violazioni agli obblighi antiriciclaggio

Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari ex artt. 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto 231/2007, l’articolo 57 del medesimo decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

– da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, c. 7, lett. c, del decreto 231/2007;

– da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo, ai sensi dell’art. 28, c. 6, del decreto 231/2007;

– fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, c. 7 bis, del decreto 231/2007. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;

– da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo d’istituire l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Nelle fattispecie più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento d’irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato;

– da euro 5.000 a euro 50.000, per l’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto 231/2007;

– dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale;

– da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.

 

Violazioni alle limitazioni del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento

Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto 231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

– dall’1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante ovvero alla circolazione degli altri mezzi di pagamento di cui all’art. 49, cc. 1, 5, 6 e 7;

– dal 20% al 40% del saldo, in caso di violazione dell’obbligo di mantenere i libretti di deposito bancari o postali con un importo pari o inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 49, c. 12;

– dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore:

  • in caso di mancata estinzione dei libretti di deposito bancari o postali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero di riduzione ad una somma non eccedente la soglia di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 49, comma 13;

  • in assenza della comunicazione da parte del cedente, entro trenta giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario nonché della data del trasferimento di libretti di deposito bancari o al portatore, di cui all’art. 49, comma 14;

– dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in caso di violazioni, da parte degli operatori di money transfer delle prescrizioni di cui all’art. 49, cc. 18 e 19, concernenti il trasferimento di denaro contante per importi superiore ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro;

– dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in caso di violazione del divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, ai sensi dell’art. 50, comma 1. In presenza, invece, dell’utilizzazione dei predetti conti o libretti di risparmio, la sanzione applicabile varia tra il 10% ed il 40% del saldo;

– dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all’art. 49, rilevate nell’esercizio dei compiti di servizio ai sensi dell’art. 51, c. 1.

 

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate dall’art. 20 del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) che ha introdotto l’art. 58, c. 7 bis, nel decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione riferita ad alcune violazioni.

 

Più in dettaglio, sul punto, sono stati forniti chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolari n. 281178 e n. 2 rispettivamente in data 5 agosto 2010 e 16 gennaio 2012, precisando che:

– questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010;

– per tutti i trasferimenti di importo compreso tra la soglia di legge (ora 1.000 euro) e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, e 7 dell’art. 49, in tema di trasferimenti di denaro contante ed assegni, si applica una sanzione compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a 3.000 euro;

– per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell’1%) e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando che anche in tal caso l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro;

– resta in vigore la possibilità per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell’articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell’importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell’art. 60 del decreto 231/2007;

– per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell’art. 49, la sanzione relativa va sempre applicata, anche per importi inferiori a 1.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare in nessun caso). Per questa violazione non è prevista nemmeno la possibilità di oblare;

– per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell’art. 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Inoltre, per le violazioni dei commi 13 e 14 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

 

Infine, si evidenzia che:

– un’ulteriore sanzione è prevista dall’art. 56 del decreto 231/2007, per i casi di inosservanza – da parte degli intermediari bancari e finanziari, delle società sottoposte a vigilanza prudenziale e delle società di revisione – delle disposizioni adottate dalle Autorità di vigilanza di settore in materia di organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno; per questa infrazione, la pena è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 10.000 ad euro 200.000;

– per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto 231/2007, la Banca d’Italia attiva, altresì, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi degli intermediari finanziari di cui all‟art. 106 del TUB, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

 

INCASSI CASH DAGLI STRANIERI

Dal 2 marzo 2012 – data entrata in vigore del D.L. n. 16/2012, si applica l’esclusione degli stranieri per l’applicazione dei limiti al pagamento in contante pari ad € 1.000,00. Tale esclusione si applica ai sensi dei commi 1 e 2 del comma 3 del D.L. n. 16/2012, nei confronti di tutti i cittadini extraUe che non siano residenti in paesi Ue ovvero appartenenti allo spazio economico europeo (see).

 

Rientrano tra le categorie escluse anche i cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero), i quali non potranno avvalersi della deroga ma dovranno per i pagamenti oltre € 999,99 utilizzare strumenti tracciabili quali: moneta elettronica, assegni bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito).

 

Tale esimente riguarda l’acquisto dei beni e le prestazioni di servizi legate al turismo ed effettuate presso i soggetti di cui agli art. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72. In particolare si tratta, ai sensi dell’art. 22 di attività di commercio al dettaglio e assimilate e delle Agenzie di viaggio per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non nel caso in cui il documento viene richiesto dal cliente. Quindi se un turista straniero acquista un prezioso il cui prezzo è superiore ad €uro 1.000,00, lo stesso potrà pagare in contanti mentre se fruisce di una prestazione professionale, per esempio odontoiatrica, il pagamento, se superiore ad € 999,99 dovrà essere effettuato rigorosamente con modalità tracciabile.

 

Tornando alle operazioni escluse dall’applicazione dei limiti dell’uso de contante pari ad € 1.000,00, gli operatori economici che ricevono il pagamento in contanti devono ottemperare ai seguenti obblighi:

– inviare in via telematica una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate;

– acquisire fotocopia del passaporto del cliente e un’autocertificazione del cessionario/committente che attesti i requisiti di cittadinanza e residenza al di fuori degli spazi comunitari;

– versare nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione il contante incassato in un conto corrente e consegni alla banca la fotocopia del passaporto e la ricevuta fiscale.

 

Pertanto, conditio sine qua non affinché il commerciante acceda al regime di deroga, deve comunicare all’Amministrazione finanziaria la volontà di optare per tale possibilità.

 

L’agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione alla disciplina della deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante nonché le relative istruzioni.

 

Tale modello deve essere inviato via telematica prima di effettuare le operazioni oltre soglia.

 

In sede di conversione del d.l. n. 16/2012, i commi 1 e 2 dell’art. 3 sono stati ritoccati fissando ad € 15.000,00 il limite massimo dei pagamenti in contanti effettuabili. Tale limite è stato doveroso fissarlo in quanto sarebbe entrato in contrasto con la normativa antiriciclaggio Legge n. 231/2007.

 

Inoltre dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate da parte del commerciante:

– gli estremi del conto correnti sul quale andranno versate le somme oltre soglia ricevute da cittadini extraUe;

– tutte le operazioni di importo unitario non inferiore ad € 1.000,00, ai sensi dell’introduzione in sede di conversione del comma 1-bis del DL. N. 16/2012.

 

15 maggio 2012

Paolo Giovannetti