Le ultime variazioni nella disciplina del reverse charge

dal 17 marzo scorso sono operativi gli ultimi correttivi europei in tema di reverse charge, integrazione della fattura ed autofatturazione: una rassegna dei diversi obblighi per i contribuenti

Attraverso il parere nr. 7 del 2012, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si preoccupa di analizzare le modifiche apportate dalla legge nr. 217/2011, entrata in vigore il 17 gennaio 2012 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, relativamente alla normativa IVA per le operazioni con soggetti esteri aventi come oggetto i servizi.

 

Il parere appare tempestivo, in quanto le modifiche volute dalla legge Comunitaria 2010, sono in vigore dal 17 marzo: in vero la legge tocca la disciplina IVA relativa agli acquisti di servizi effettuati da soggetti non residenti.

 

La particolarità della modifica è sull’individuazione del tempo di effettuazione dell’operazione e, quindi, sugli adempimenti che il soggetto passivo nazionale deve tenere a livello contabile e fiscale mentre la modalità di determinazione del soggetto debitore rimane invariata: si applica, dunque, il reverse charge, cd inversione contabile, che si applica alle cessioni di beni ex art. 17, c.2 del DPR n. 633/72.

 

In vero si effettua una separazione tra operazioni generiche ed operazioni non generiche.

  • A decorrere dal 17 marzo 2012, per le prestazioni di servizi generiche effettuate da soggetto passivo IVA estero verso soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato o da soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato verso un soggetto passivo IVA non stabilito, c’è una modifica nella modalità di determinazione del “quando” si possa parlare di realizzazione del momento impositivo. Si specifica, a tal proposito, che bisogna far riferimento al momento in cui la prestazione è considerata terminata e, nel caso di operazione avente carattere periodico o continuativo, al momento di maturazione dei corrispettivi tranne nel caso in cui venga pagato prima il corrispettivo e l’operazione è considerata effettuata all’atto del pagamento.

  • Per le prestazioni di servizi non “generiche” verso soggetti passivi è invariato il criterio previgente secondo il quale, il momento impositivo è stabilito come il primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della stessa.

  • Per le prestazioni di servizi generiche effettuate da soggetto passivo IVA stabilito in altro Stato membro UE verso un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, secondo le nuove regole, è stabilito l’obbligo di integrazione della fattura emessa dal fornitore estero.

 

L’obbligo di integrazione così come stabilito, deve anche rispettare nuovi vincoli temporali ed in particolare, l’integrazione può essere fatta sempre entro il mese di ricevimento della fattura, anche se ci possono essere dei casi che si verifichi successivamente, ma comunque prima dello scadere dei 15 giorni dal ricevimento ed in caso di mancata ricezione della fattura del prestatore UE, l’integrazione va effettuata entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Quanto sopra risulta di rilievo anche relativamente al momento di esigibilità dell’imposte per le operazioni di prestazioni di servizi generiche, per le quali, dunque, non c’è più coincidenza tra il momento di effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta stessa.

 

Dunque per le regole d’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con le modifiche apportate il 17 marzo 2012 si considera il momento in cui avviene il completamento del servizio.

 

Le prestazioni di servizi cd generiche sono effettuate nel momento in cui è possibile considerarle ultimate sia nel caso in cui siano effettuate da soggetto estero verso un’impresa italiana sia se effettuate da un soggetto italiano verso un’impresa estera.

 

Adesso, con la nuova disciplina, l’esigibilità d’imposta si perfeziona nel mese in cui la fattura giunge al destinatario, in caso di mancanza di fattura, entro il mese successivo al momento in cui è emessa l’autofattura che perfeziona l’operazione.

 

Si precisa, a riguardo, che per le prestazioni di servizi non generiche verso soggetti passivi la disciplina previgente non ha subito modifiche restando valido, al fine del momento impositivo, il primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della stessa.

 

Si osserva, dunque, che non è più possibile ricorrere all’autofatturazione in caso di prestazione di servizi da soggetti esteri a soggetti italiani, poiché l’autofattura diviene possibile solo se il fornitore estero non emette regolare fattura nel termine di un mese dalla data di effettuazione dell’operazione o di pagamento del servizio.

 

In tal caso, il committente godrà del periodo di un mese per emettere l’autofattura che avrà il numero di identificazione per il pestatore comunitario attribuito agli effetti IVA.

 

Comunque l’autofatturazione e, dunque, l’applicazione del reverse charge, resiste per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti extra UE e per quelle dei soggetti UE sottoposti a particolari discipline derogatorie.

 

16 aprile 2012

Sonia Cascarano