La TIA (tariffa di igiene ambientale) è un tributo ed in quanto tale ed è configurabile, al pari di tutti i tributi locali, come credito privilegiato ed essere inserito nel fallimento.
Quanto precede è contenuto nella sentenza 17 febbraio 2012, n. 2320 della Corte di Cassazione da cui risulta che la TIA, che presenta i caratteri sostanziali della soppressa TARSU, ha mera natura tributaria e, come tributo, può essergli riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c. 3 c.c. ed essere ammessa al fallimento come credito privilegiato.
La Tariffa di igiene ambientale (Tia)
La Tia è stata istituita con l’art. 49 del d. lgs n. 22/1997, che ha sostituito la soppressa TARSU, ed è diretta a coprire “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”. La tariffa si applica nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato o pubbl