Le regole per l'ammissione al fallimento dei crediti da TIA

la T.I.A. è un tributo e come tale viene inserito fra i crediti fallimentari, coi privilegi spettanti ai crediti tributari

La TIA (tariffa di igiene ambientale) è un tributo ed in quanto tale ed è configurabile, al pari di tutti i tributi locali, come credito privilegiato ed essere inserito nel fallimento.

Quanto precede è contenuto nella sentenza 17 febbraio 2012, n. 2320 della Corte di Cassazione da cui risulta che la TIA, che presenta i caratteri sostanziali della soppressa TARSU, ha mera natura tributaria e, come tributo, può essergli riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c. 3 c.c. ed essere ammessa al fallimento come credito privilegiato.

 

La Tariffa di igiene ambientale (Tia)

La Tia è stata istituita con l’art. 49 del d. lgs n. 22/1997, che ha sostituito la soppressa TARSU, ed è diretta a coprire “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”. La tariffa si applica nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenze dei locali stessi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale (art. 49, c. 2).

La stessa tariffa è stata sostituita con l’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, che ha modificato il contenuto del testo del predetto art. 49 prevedendo che la TIA si applica nei confronti di chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo i predetti locali, costituendo detta tariffa il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale disposizione reca le istruzioni in merito alla commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti nonché la sua composizione.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte la natura tributaria della TIA, ricevendo in tal senso adeguato conforto dai giudici delle leggi (cfr. Ord. nn. 238/2009 e 64/2010), ritenendo che la stessa costituisce una mera variante della TARSU della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, dl n. 203/2005, modificativo dell’art. 2, comma 2, d lgs n. 546/92, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TIA,. in risposta ad un 0rdinanza (n. 13894 del 15 giugno 2009) della Suprema Corte a sezioni unite1.

 

Circa l’imponibilità della Tia deve annoverarsi la posizione dell’Amministrazione finanziaria che ha affermato che la stessa permane anche dopo il pronunciamento della giurisprudenza che ne ha sancito la sua natura tributaria. La Tia, infatti, ha natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti e in quanto tale è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto con applicazione dell’aliquota agevolata al 10 per cento (cfr. Ris. Min n. 250 del 17 giugno 2008).

 

Il caso

Una società di gestione e riscossione della Tariffa di igiene ambientale del centro Italia ha proposto opposizione al decreto del Tribunale che aveva escluso incidentalmente la natura tributaria della TIA e che non aveva ammesso la richiesta di ammissione al passivo del credito privilegiato vantato da detta società atteso il non riconoscimento dell’estensione delle norme di diritto civile per crediti di imposta, tasse e tributi dei Comuni alla legislazione in generale sulla finanza locale.

La Suprema Corte ha riaffermato preliminarmente la natura tributaria della TIA, avente caratteristiche e finalità corrispondenti a quelle della tassa smaltimento rifiuti di cui al T.U. n.1175. Detta tariffa rientra, come i contributi consortili o il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, nell’ambito delle entrate pubbliche ed in essa si rinvengono i caratteri sostanziali della TARSU che è stata soppressa.

I giudici di legittimità, partendo dal riconoscimento ormai consolidato in ambito giurisprudenziale della natura tributaria della TIA, hanno interpretato estensivamente l’art. 2745 c.c. recante norme sul fondamento del privilegio creditizio, ritenendo che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Pertanto gli stessi hanno riconosciuto anche ai crediti relativi ai tributi locali (la TIA, l’ICI, l’IRAP) la possibilità essere ammessi al fallimento, atteso che la norma codicistica con l’espressione “legge per la finanza locale” ha inteso rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione in generale, in modo da poter ricomprendere norme ulteriori in virtù della materia considerata.

 

28 aprile 2012

Enzo Di Giacomo

1 Cass., Ord. 8 marzo 2006, n. 4895; sent. 9 agosto 2007, n. 17526. Le controversie in tema di TIA appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, atteso che il legislatore modificando l’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha di fatto ricompreso le controversie aventi ad oggetto detto tributo tra le controversi edi comotenza del giudice tributario.

Circa la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di TIA si citano anche le sentenze nn. 5297, 5298 e 5299 del 5 marzo 2009.

Contra Cass, Ord., 15 febbraio 2006, n. 3274 .