Le nuove opportunità offerte dalla “Trasparenza Fiscale”

la manovra Salva-Italia intende introdurre un regime premiale per favorire la trasparenza, introdotto nell’ordinamento con l’obiettivo principale di promuovere la trasparenza e fare emergere l’imponibile, in parallelo con le disposizioni restrittive in materia di antiriciclaggio previste per la circolazione del contante: semplificazioni di tipo amministrativo, assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria, accelerazioni in taluni istituti fiscali, esclusione o riduzione dei termini di decadenza nell’attività accertativa, il tutto condizionato all’invio telematico di specifici documenti, all’utilizzo di un conto corrente dedicato ed al rispetto della normativa antiriciclaggio…

Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il cosiddetto “salva Italia”, nel Titolo III “consolidamento dei conti pubblici”, Capo I “misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale” prevede all’articolo 10 un regime premiale per favorire la trasparenza, introdotto nell’ordinamento con l’obiettivo principale di promuovere la trasparenza e fare emergere l’imponibile, in parallelo con le disposizioni restrittive in materia di antiriciclaggio previste per la circolazione del contante.

Le disposizioni prevedono semplificazioni di tipo amministrativo, assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria, accelerazioni in taluni istituti fiscali, esclusione o riduzione dei termini di decadenza nell’attività accertativa, condizionando il tutto all’invio telematico di specifici documenti, all’utilizzo di un conto corrente dedicato ed al rispetto della normativa antiriciclaggio.

 

Il regime premiale

I soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR (società di persone) sia che adottino la contabilità ordinaria che quella semplificata, fruiscono del regime, mentre restano escluse le società di capitali.

Le condizioni per fruire del regime premiale, sono:

  1. l’invio telematico all’Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture attive e passive, oltre che delle risultanze di acquisti e vendite non soggetti a fattura, direttamente o in alternativa avvalendosi di un intermediario abilitato, quali Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, centri autorizzati alla assistenza fiscale, e gli altri soggetti individuarti dall’articolo 3 del comma 3 del D.P.R. 322/1998;

  2. l’apertura di un conto corrente, che dovrà essere dedicato esclusivamente ad accogliere le movimentazioni attive e passive dell’attività esercitata;

  3. il rispetto della normativa antiriciclaggio stabilita dal d.lgs. 231/2007 che prevede il divieto di operare transazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di 1.000 euro (abbassato a questo livello dalla soglia precedente di 2.500).

L’accesso al regime in esame è consentito a seguito di una specifica opzione che dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello della sua applicazione. In particolare, per chi voglia aderire al regime fiscale dal 2013, dovrà esercitare l’opzione della prossima dichiarazione dei redditi Unico 2012.

I vantaggi consistono in un insieme di semplificazioni amministrative ed attività assistenziali che saranno disciplinate da provvedimenti emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, quali:

  • la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

  • la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

  • la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, attraverso l’invio telematico dei corrispettivi e comunque dei dati relativi alle operazioni attive;

  • l’anticipazione del termine di compensazione del credito Iva;

  • l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro;

  • l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

  • l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore;

  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

 

Il nuovo regime vuole premiare la trasparenza per cui, gran parte degli adempimenti amministrativi vengono svolti dall’Agenzia delle Entrate. E’ possibile, quindi, non certificare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale o anticipare la compensazione del credito Iva, nonché chiedere rimborsi senza garanzia.

 

Contribuenti semplificati

I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, in particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 citato, in aggiunta alle agevolazioni previste per tutti i contribuenti, possono fruire di un’assistenza più pregnante che prevede

  1. la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;

  2. l’esonero della tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

  3. la predisposizione in forma automatica, da parte dell’Agenzia, delle dichiarazioni Irpef e Irap;

Inoltre, l’Iva verrà versata soltanto a saldo se a debito del contribuente, con esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto.

 

Studi di settore

Il comma 9 dell’articolo 10 del decreto Monti, afferma che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quello risultanti dall’applicazione degli studi stessi:

  1. sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

  2. sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

  3. la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Le condizioni di favore sopra elencate, si possono applicare (comma 10 del decreto) a condizione che il contribuente abbia regolarmente e fedelmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e sulla base dei dati indicati sul modello, la posizione risulti coerente rispetto agli specifici indicatori previsti dal decreto di approvazione dello studio applicabile.

Le disposizioni dei citati commi 9 e 10 della manovra, entrano in vigore con riferimento alle dichiarazioni relative già all’annualità 2011. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011, continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente sistema normativo.

Abolita qualsiasi franchigia di accertamento, nonché la disposizione che prevede la congruità per due periodi d’imposta successivi, i contribuenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale, o eventualmente di tipo induttivo puro, laddove dovesse verificarsi una delle specifiche condizioni previste dall’articolo 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973.

 

Sanzioni previste

Il mancato rispetto dell’invio telematico dei dati relativi alle operazioni attive e passive, direttamente o tramite intermediari abilitati (entro 90 gg non si decade dai benefici ma si è sanzionabili salvo ravvedimento) l’utilizzo del conto dedicato anche per movimentazioni diverse da quelle afferenti l’attività esercitata, o la violazione degli obblighi sulla limitazione all’utilizzo del contante, comportano la decadenza del diritto di avvalersi dei benefici previsti dal regime premiale, e inoltre l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.500 e 4.000 euro.

 

5 marzo 2012

Cosimo Turrisi