Il contributo statale a favore delle associazioni di promozione sociale

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le linee guida del procedimento di richiesta del contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale, per l’annualità 2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le linee guida del procedimento di richiesta del contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale, per l’annualità 2012.

Si tratta di uno strumento previsto dall’art. 1 della Legge 19 Novembre 1987, n. 476 che consente appunto allo Stato italiano di “incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati” gli enti e le associazioni italiane che “promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale” attraverso l’erogazione di contributi.

Per poter usufruire del beneficio i soggetti in questione devono possedere i requisiti di cui all’art. 2.

  • Requisito dimensionale, cioè l’ente o l’associazione deve svolgere l’attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tra anni in almeno dieci regioni. Il Ministero ha chiarito che per sede si intende la sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all’esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all’ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive…), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all’associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell’associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all’utenza.

  • Requisito della democraticità, ossia operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. Il requisito della democraticità si desumerà dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

L’ultimo comma dell’articolo 2 prevede l’erogazione del contributo anche a favore di enti ed associazioni che hanno un’unica sede o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività svolta sia riconosciuta di “evidente funzione sociale”. L’ente che non è ancora in possesso dell’attestato ma lo ha richiesto entro il 31/01/2012 può fare richiesta del contributo in esame.

Per la concessione del contributo, oltre ai requisiti dell’ente o dell’associazione, è prevista la sussistenza di determinate condizioni anche in capo al rappresentante legale:

non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;

non aver riportato condanne penali;

non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione;

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;

non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 3, c. 1, la richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali entro il 31 marzo di ciascun anno, ma essendo nel 2012 un sabato tale scadenza è stata posticipata al 2 aprile 2012. L’invio può avvenire tramite raccomandata AR, corriere privato, agenzie di recapito debitamente autorizzate o mediante consegna a mano. A seguito della presentazione della richiesta l’Amministrazione può chiedere all’istante chiarimenti o sanatorie delle irregolarità formali sui documenti già prodotti.

Alla domanda, corredata dal documento d’identità del legale rappresentante, deve essere allegata la seguente documentazione.

  1. Il programma dell’attività, dal quale emerga che la stessa sia realizzata nel 2012 su tutto il territorio nazionale; le motivazioni, le specifiche attività, i fruitori e i risultati attesi; nonché l’ammontare delle seguenti voci di spesa per consentire la ripartizione del 60% contributo ai sensi dell’art. 1, comma 3: telefonia, energia elettrica, pulizia dei locali, acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.), cancelleria e attrezzatura d’ufficio, spese per l’acquisto di attrezzature informatiche.

  2. Copia dello statuto e dell’eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell’associazione.

  3. Copia conforme del bilancio di previsione, relativo all’anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo, corredato dalla copia conforme del verbale che ne documenti la regolare approvazione.

  4. Copia del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni, dalle

Province e loro associazioni o consorzi.

  1. L’attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale.

  2. Una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.

  3. La dichiarazione del legale rappresentante che attesti a) il numero, b) l’ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi, c) il numero degli associati maggiorenni e con diritto di voto all’interno degli organi sociali, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo.

  4. L’indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall’associazione.

  5. Ai fini della dimostrazione del requisito dell’evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato nel quale si riconosca tale condizione o, qualora non ancora in possesso dell’esito valutativo dell’amministrazione dovrà essere allegata la copia della richiesta di rilascio dell’attestato di evidente funzione sociale avanzata dall’associazione interessata all’amministrazione, nei termini previsti, inoltre dovrà essere prodotta una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

  6. Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i requisiti richiesti per l’accesso al contributo da parte degli enti e delle associazioni che hanno sedi in meno di dieci regioni.

  7. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell’associazione è situata nel territorio nazionale.

  8. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo.

Ai sensi dell’art. 5, c. 1, l’Amministrazione potrà richiedere agli enti e le associazioni ammesse l’invio del rendiconto dell’utilizzo dei contributi concessi. Inoltre l’Amministrazione potrà verificare la fondatezza delle dichiarazioni rese dal richiedente il contributo anche attraverso visite ispettive di controllo. Se da tali visite dovessero emergere delle gravi irregolarità l’Amministrazione dovrà informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge. Se le dichiarazioni fornite dal legale rappresentante dell’associazione risultino non veritiere il beneficio verrà revocato, su tali somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali a far data dall’erogazione del contributo e il rappresentante sarà punito ai sensi degli artt. 75 e 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

31 MARZO 2012

Anna Maria Pia Chionna