L’art. 8, c. 22, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, è intervenuto sull’art. 52, del D.P.R. n. 633/72, modificando le regole per l’accesso nei confronti delle ONLUS.
Ripercorriamo in questo intervento il dettato normativo di riferimento e analizziamo la nuova norma introdotta.
IL DETTATO NORMATIVO
Come è noto, l'accesso da parte dei verificatori può essere effettuato solo con apposita autorizzazione scritta, rilasciata dal capo dell'ufficio che ordina la verifica.
L’autorizzazione deve contenere1:
-
il nominativo e i poteri del soggetto che dispone la verifica;
-
l'ordine di accedere;
-
l'indicazione del soggetto da verificare;
-
le ragioni del controllo;
-
le effettive esigenze d’indagine esterna;
-
l'indicazione che la verifica, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, si svolgerà durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività stessa nonché alle relazioni commerciali o professionali;
-
le annualità da verificare;
-
la data dell'inizio della verifica;
-
la sottoscrizione del soggetto che autorizza la verifica.
In caso di opposizione all’accesso, i verificatori, con l’ausilio della Guardia di Finanza o di altro organo di polizia, possono ugualmente effettuare l’accesso.
In questo caso, il contribuente è esposto alle conseguenze amministrative (art. 11 del D.Lgs. n. 471/97) e penali anche penali ( art. 337 c.p.p.).
L’art. 35 della L. 07.01.1929, n. 4, tuttora in vigore, dispone che “... gli ufficiali o gli agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale ed e