Gli accessi alle ONLUS liberati dalla autorizzazione del magistrato

per contrastare il fenomeno delle “finte Onlus”, il decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato le regole per accedere ai locali delle Onlus da parte degli ispettori del Fisco

L’art. 8, c. 22, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, è intervenuto sull’art. 52, del D.P.R. n. 633/72, modificando le regole per l’accesso nei confronti delle ONLUS.

Ripercorriamo in questo intervento il dettato normativo di riferimento e analizziamo la nuova norma introdotta.

 

IL DETTATO NORMATIVO

Come è noto, l’accesso da parte dei verificatori può essere effettuato solo con apposita autorizzazione scritta, rilasciata dal capo dell’ufficio che ordina la verifica.

L’autorizzazione deve contenere1:

  • il nominativo e i poteri del soggetto che dispone la verifica;

  • l’ordine di accedere;

  • l’indicazione del soggetto da verificare;

  • le ragioni del controllo;

  • le effettive esigenze d’indagine esterna;

  • l’indicazione che la verifica, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, si svolgerà durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività stessa nonché alle relazioni commerciali o professionali;

  • le annualità da verificare;

  • la data dell’inizio della verifica;

  • la sottoscrizione del soggetto che autorizza la verifica.

 

In caso di opposizione all’accesso, i verificatori, con l’ausilio della Guardia di Finanza o di altro organo di polizia, possono ugualmente effettuare l’accesso.

In questo caso, il contribuente è esposto alle conseguenze amministrative (art. 11 del D.Lgs. n. 471/97) e penali anche penali ( art. 337 c.p.p.).

L’art. 35 della L. 07.01.1929, n. 4, tuttora in vigore, dispone che “… gli ufficiali o gli agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche”.

 

 

I locali promiscui

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9611 del 21 marzo 2008 (dep. 11 aprile 2008), ha affermato che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso ailocali, necessaria per entrare in quelli destinati promiscuamente adabitazione ed all’esercizio di attività commerciali, non richiede l’enunciazione di “gravi indizi” di violazione delle norme in materia di IVA.

La sentenza impugnata aveva ritenuto che il provvedimento del Procuratore della Repubblica, che autorizzava l’accesso presso altro locale locato a società in liquidazione adibito anche ad abitazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, del D.P.R. n. 633 del 1972, fosse illegittimo in mancanza nella motivazione dell’atto della indicazione del requisito dei gravi indizi e di conseguenza ha ritenuto che ne derivasse la nullità dell’avviso di rettifica IVA fondato su documentazione acquisita in detto accesso.

Con il primo motivo di ricorso “l’Agenzia assume che il requisito dei gravi indizi è richiesto solo dall’art. 52, comma 2, per locali diversi da quelli adibiti all’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali di cui al comma 1, per i quali è richiesta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica quando siano adibiti anche ad abitazione, ma senza che sia richiesto il requisito dei gravi indizi quando siano adibiti anche ad abitazione”.

Per i giudici di Cassazione “il motivo è manifestamente fondato come si evince dalla lettura comparata dei due commi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, che recitano: gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. Manca, infatti, nel comma 1, la previsione del requisito dei gravi indizi e la ragione è evidente in quanto basterebbe adibire ad abitazione parte dell’ufficio per rendere più difficile l’accesso a questo”.

 

Esercizio dell’accesso

L’accesso può avere luogo nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e agricole. Si tratta dei luoghi dichiarati ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 o comunque nei quali si svolge di fatto l’attività e cioè negozi, stabilimenti, filiali, succursali, sedi secondarie, depositi, magazzini e simili.

L’accesso presso l’azienda può svolgersi anche in mancanza del titolare, al quale dovrà poi essere notificata l’autorizzazione all’accesso e tutte le verbalizzazioni eseguite in sua assenza.

L’accesso presso l’abitazione privata del contribuente – tutelata dall’art. 14 della Costituzione – può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, conformemente a quanto disciplinato dal comma 2, dell’articoli 52 del D.P.R. n. 633/1972.

Per l’accesso in locali destinati anche ad abitazione non è necessario nessun altro presupposto legittimante, essendo in re ipsa l’accesso preordinato ad una ordinaria attività di ispezione fiscale.

 

L’accesso presso le ONLUS

Per eseguire l’accesso nei confronti di associazioni, circoli sportivi, comitati e Onlus si è ritenuta sempre necessaria l’autorizzazione dell’A.G., in quanto di fatto parificati alle abitazioni private.

Tuttavia, in dottrina la questione non è mai stata netta e chiara, perchè nei casi in cui l’ente svolga anche attività commerciale, sia lecita che non dichiarata, la necessità della predetta autorizzazione verrebbe meno.

Comunque, adesso, l’art. 8, c. 22, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, al primo periodo, del primo comma, dell’art. 52, del D.P.R. n. 633/72, dopo le parole “artistiche o professionali”, ha inserito le seguenti: ”nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460”.

In pratica, per effetto dell’integrazione operata, gli uffici possono disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni, limitandosi ad esibire la sola autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal Direttore Provinciale da cui dipendono.

 

13 marzo 2012

Francesco Buetto

1 Sul punto, per completezza d’analisi, si rinvia alla migliore dottrina ANTICO-CARRIROLO-FUSCONI-TUCCI-ZAPPI, L’accertamento fiscale, Il Sole24ore, Milano, 2010.