Preclusione all'autocompensazione di crediti in presenza di debito su ruoli scaduti: una norma parzialmente iniqua

i limiti alla possibilità di portare in compensazione crediti tributari in pendenza di ruoli esattoriali scaduti è particolarmente penalizzante per i contribuenti

L’art. 31 del Dl 78/2010 stabilisce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di utilizzare in compensazione orizzontale crediti erariali per il pagamento di altri tributi o contributi in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro.

La norma, come è stato chiarito dalla relazione di accompagnamento, è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo.

 

Il nuovo divieto si applica in presenza e fino a concorrenza di debiti tributari di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti in ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione.

A titolo dissuasivo, l’inosservanza del divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

 

Il rispetto delle norme sopra richiamate, oltre alle difficoltà operative nel contesto delle attività di studio, comporta, di fatto, per il contribuente già in crisi di liquidità, il potenziale assoggettamento ad ulteriori sanzioni per omessi versamenti, oltre a quelle già subite per gli importi iscritti a ruolo e scaduti. Inoltre se le scadenze correnti fossero relative a rateazioni da accertamenti o da liquidazioni ex 36-bis/ter DPR 600/73 il rischio è quello, se non ravvedute nel trimestre successivo, di vedersi assegnato il carico all’agente della riscossione con applicazione dell’aggio del 9%, oltre alla sanzione triplicata e agli interessi di mora, generando potenziali nuovi debiti a ruolo scaduti.

 

Se un contribuente in crisi di liquidità vanta crediti erariali legittimi (per quelli inesistenti sono già previste sanzioni specifiche) significa che ha precedentemente versato imposte in eccedenza (IVA, ritenute d’acconto subite, acconti eccedenti il saldo IRES/IRPEF/IRAP) e, se viene costretto ad utilizzare tali crediti in via preventiva per pagare debiti erariali già scaduti presso l’agente della riscossione, gli viene di fatto impedito di assolvere al debito erariale corrente utilizzando i crediti che possiede verso lo stesso erario (anche se generati da tributi diversi rispetto a quello deve pagare), assoggettandolo d’imperio ad una ulteriore sanzione per omesso versamento; sanzione che ha già subito per i debiti erariali iscritti a ruolo che sono, questi ultimi, già definitivi ed esigibili con tutte le misure cautelari di cui l’agente della riscossione dispone.

 

L’erario, quindi, obbligando a compensare i crediti con i debiti a ruolo, potenzialmente lucra sulle sanzioni per omessi versamenti, di cui si procura forzatamente (al limite dell’arbitrio) la motivazione per applicarle.

 

Nella relazione di accompagnamento al D.L. 78/2010 si legge che senza questa norma si “genera l’incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo…”; si può capire l’esigenza di liquidità dello Stato, ma se il contribuente ha dei crediti erariali legittimi, non è vero che compensando non versa le imposte e toglie liquidità allo Stato, perché ha comunque versato altre imposte (posto che la compensazione verticale è comunque ammessa) assolvendole in via addirittura anticipata e l’erario le ha già incamerate, generando per di più un debito dello Stato verso il contribuente!

 

Posto che lo scaduto presso l’agente della riscossione è già tutelato dalle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento), costringere il contribuente ad usare i suoi crediti per pagare prima i debiti scaduti ha il solo obbiettivo di sollevare l’agente della riscossione dal fastidioso compito di applicare le misure cautelari (compito per il quale si fa comunque pagare!), ma comporta l’automatica applicazione di sanzioni al contribuente per il debito erariale corrente e non ancora affidato all’agente della riscossione, qualora non possedesse la liquidità sufficiente per pagarlo e per l’assolvimento del quale gli è inibito l’utilizzo di crediti legittimamente spettanti.

 

Già la stessa presenza di crediti erariali vantati da un contribuente dimostra l’iniquità del sistema di riscossione delle imposte che vede l’erario debitore (e oltretutto cattivo pagatore) anziché creditore nei confronti del contribuente, come dovrebbe naturalmente essere, ma vietargli anche di scegliere con i suoi legittimi crediti erariali quali debiti erariali compensare, costringendolo in questo modo a sostenere ulteriori sanzioni non legate alla sua volontà di non pagare, sembra veramente eccessivo; inoltre, se il contribuente si permette di pagare con i suoi crediti erariali, debiti erariali diversi da quelli scaduti è sanzionato in misura maggiore rispetto alla normale sanzione per tardivo/omesso pagamento.

 

Uno Stato dovrebbe rendersi conto che se un cittadino vanta dei crediti nei confronti dell’erario, ciò deriva quasi certamente da una eccessiva pretesa erariale e dal fatto che forse è proprio l’erario ad alimentare il generarsi di crediti con la sua tardività (che di fatto è paragonabile all’insolvenza) nel rimborsare imposte non dovute o pagate in eccesso e nel creare obblighi legislativi di anticipazioni fiscali evidentemente eccessive.

 

Un erario “giusto” potrebbe non voler permettere, tutt’al più, di utilizzare i crediti erariali vantati (quindi suoi debiti verso il contribuente) per assolvere adempimenti verso altri enti, ma dovrebbe ritenersi comunque soddisfatto se il contribuente utilizza i crediti erariali per assolvere debiti erariali (anche in compensazione orizzontale tra tributi diversi) di qualunque genere, scaduti o non scaduti, a sua discrezione e nel massimo rispetto della sua legittima volontà di non essere assoggettato ad ulteriori sanzioni oltre a quelle che già deve pagare sui debiti scaduti e assistiti da sufficienti misure cautelari a favore dell’erario.

Misure cautelari che, viceversa, non vengono concesse al contribuente che vanta quei crediti e che vede l’erario quale debitore; erario che non impone mai a se stesso una effettiva scadenza certa, oltre la quale possa essere messo in mora e non si auto impone il pagamento delle enormi sanzioni, richieste, viceversa, al contribuente scaduto.

 

Il divieto stabilito dall’art. 31 del D.L. 78/2010, è norma parzialmente iniqua e dovrebbe essere al più presto soppressa “ex tunc” o, tutt’al più, sempre con effetto retroattivo al 01.01.2011, il divieto dovrebbe essere limitato solo all’assolvimento di debiti verso altri enti (INPS, enti locali, INAIL, ecc..), ma permettendo il libero utilizzo del credito erariale per l’assolvimento di debiti erariali scelti a discrezione del contribuente tra quelli da lui dovuti e, quindi, anche mediante compensazioni orizzontali nell’ambito della sezione Erario del modello F24, compresi gli importi derivanti da accertamento o da liquidazioni ex art. 36/bis-ter che potrebbero comprendere tributi di diverso genere, oltre che sanzioni e interessi e nell’ambito dell’IRAP e delle addizionali IRPEF.

 

La retroattività sanerebbe eventuali sanzioni già comminate per l’utilizzo dei crediti, ma probabilmente non ancora assolte, stante il fatto che la norma è in vigore solo da poco più di un anno; in alternativa alla retroattività potrebbe agevolmente applicarsi l’istituto del “favor rei”.

 

14 febbraio 2012

Giuseppe Zambon