Le novità fiscali per gli enti non commerciali: IRAP deducibile dal reddito d’impresa, la nuova IMU…

analisi delle recenti misure introdotte dal governo Monti con particolare attenzione agli enti non commerciali: le nuove deduzioni IRAP, l’ACE, la nuova IMU

La deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo (IRES e IRPEF), dell’IRAP pagata nell’anno, riguarda anche gli enti non commerciali.

La precisazione è contenuta nella circolare n. 2 del 2012 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. (nonché della Lega Italiana Calcio Professionistico, circolare n. 31 del 23.01.2012).

Come è noto, nel S.O. n. 276/L alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27.12.2011, è stata pubblicata la legge 22.12.2011, n. 214, che ha convertito il D.L. 6.12.2011, n. 201, cd. “Salva Italia”.

L’Ufficio Studi della Lega Italiana Calcio Professionistico é, quindi, intervenuto in merito, riportando le disposizioni che maggiormente possono interessare le società e le associazioni sportive.

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo (IRES e IRPEF), l’IRAP pagata nell’anno, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni di legge (deduzioni forfettarie, costi contributivi).

Nella citata circolare viene affermato, per il richiamo fatto, tra l’altro, all’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, che viene a sua volta richiamato dall’art. 10, comma 2 dello stesso decreto, che la disposizione agevolativa vada applicata anche agli enti non commerciali, quali, ad es., le associazioni sportive, relativamente all’attività commerciale esercitata.

Viene, quindi, soppressa la norma che consentiva la deduzione del 10% dell’IRAP pagata relativa al costo del lavoro. Tale deduzione resta, comunque, limitatamente ai soggetti che hanno a conto economico importi per interessi passivi.

Detrazioni IRAP incrementate

La circolare poi precisa che per tutti i soggetti passivi IRAP sono state aumentate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, le detrazioni, ai fini IRAP, per dipendenti donne e giovani sotto i 35 anni assunti a tempo indeterminato.

Pertanto mentre per tutti i lavoratori dipendenti la deduzione è di € 4.600 per ciascun lavoratore elevata ad e 9.600 per i lavoratori impiegati nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la deduzione stessa viene elevata per tutte le lavoratrici a prescindere dall’età e per tutti i lavoratori under 35 da € 4.600 ad e 9.600, mentre per gli stessi soggetti impiegati nelle regioni agevolate la deduzione passa da € 9.200 ad € 15.600.

Aiuto alla crescita economica (ACE)

Dal 2011 e, quindi, già con il Modello Unico 2012, le società di capitali possono dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L’importo viene determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, escluso l’utile di tale esercizio, che costituisce il dato di partenza dell’incremento patrimoniale rilevante, una percentuale del 3% per i primi tre periodi d’imposta (2011, 2012 e 2013).

Dal quarto periodo d’imposta l’aliquota percentuale è determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. L’incremento di capitale rilevante a cui applicare il 3% cento deducibile è dato, tra l’altro, dalla differenza tra conferimenti in denaro (aumento di capitale, versamenti in c/captale o a fondo perduto, ecc), accantonamenti a riserva di utili, ecc. e le riduzioni volontarie del patrimonio.

Il 3% dell’incremento in parola, il cui calcolo va riportato nell’apposito prospetto del quadro RS di UNICO, costituisce la deduzione fiscale da riportare tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 50, colonna 4 dell’UNICO stesso.

Le disposizioni si applicano anche alle persone fisiche ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria e decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Le disposizione di attuazione sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (28.12.2011).

Rateazione dei debiti tributari

Il Legislatore ha, inoltre, previsto, per i contribuenti in obiettiva difficoltà economica, la possibilità di rateizzare, fino a 72 rate, le somme iscritte a ruolo, sussistendo un peggioramento della situazione viene concessa una ulteriore rateizzazione fino a 72 rate. Sempre in tema di rateizzazioni, non è più necessaria la garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) per gli importi superiori a 50.000 euro.

Disposizioni in materia di maggiori entrate: Anticipazione sperimentale dell’IMU

La circolare si sofferma anche sulla introduzione anticipata dell’IMU.

Difatti, dall’anno 2012 è stata istituita in tutti i comuni italiani l’imposta municipale.

L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili comprese le abitazioni principali e le pertinenze; la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile così determinato:

– Per le abitazioni di categoria da A/1 a A/9, C/2, C/6 e C/7 : rendita catastale + 5% x 160;

– uffici (cat. A/10): rendita catastale + 5% x 80;

– negozi (C/1): rendita catastale + 5% x 55;

– palestre, stabilimenti balneari, ecc. senza fine di lucro, (cat. C/3, C/4 e C/5): rendita catastale + 5% x 140;

– immobili destinati a banche, assicurazioni ecc.(Cat. D/5): rendita catastale + 5% x 80;

– centri comm., palestre ecc. con fine di lucro (Cat. D/1 a D/10): rendita catastale + 5% x 60 (65% dal 2013).

L’aliquota base dell’IMU è dello 0,76% con facoltà per i Comuni di aumentarla fino o diminuirla.

Per l’abitazione principale l’aliquota è fissata al 0,40% con facoltà di aumento o diminuzione dell’aliquota stessa sino a 0,2 punti percentuali.

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detraggono fino a 200 euro rapportati ad anno e, per gli anni 2012 e 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

Metà dell’imposta liquidata sui beni diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali e calcolata sempre con l’aliquota base dello 0,76% va allo Stato ma deve essere versata contestualmente all’imposta stessa.

L’IMU sostituisce l’ICI ed accorpa anche l’IRPEF sui redditi fondiari mentre restano dovute le imposte sui redditi degli immobili locati, sui beni d’impresa e sugli immobili di proprietà di soggetti IRES.

Immobili esenti da IMU

Tra i fabbricati esenti dall’IMU figurano quelli utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, ecc..

Rimane invariato per il pagamento dell’IMU 2012, il calendario, già previsto per i pagamenti ICI (16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per il saldo).

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Infine, viene ricordato che dal 1.1.2013 sarà istituito in tutti i comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti.

Il tributo sarà regolato con decreto ministeriale da emanare entro il prossimo 31 ottobre.

 

4 FEBBRAIO 2012

Vincenzo D’Andò