Il termine “opificio” è una espressione sintetica volta a contraddistinguere una attività industriale che, se pur scomposta tra quegli aspetti specifici che ne caratterizzano la singola realtà produttiva, è riconducibile ad un unitario contesto e pertanto comporta la legittimità della esenzione dalla accisa per il consumo di energia elettrica anche qualora la fruizione di tale servizio non sia esclusivamente riferibile allo stabilimento principale.
Questo è il pensiero della Ctr Piemonte, espresso nella sentenza n. 31/22/11 del 29 aprile 2011, in ordine alla interpretazione dell’art. 52, c. 3, lett. F del D.Lgs n.504/95, norma che appunto dispone la predetta esenzione per gli “opifici industriali aventi consumo superiore a 1.200.000 kw/h”.
Si ricorderà che la direttiva comunitaria n. 2003/96/Ce, recepita con il D.lgs 2 febbraio 2007 n.26 ha armonizzato la tassazione dell’energia elettrica incidendo il D.lgs n.504/95 detto Tua (testo unico sulle accise).
Così il nuovo contenuto di quest’ultimo sottopone ad accisa, oltre gli oli minerali ed il gas natu