E' possibile l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica per gli opifici industriali?

partendo da un caso di giurisprudenza vediamo quando gli “opifici industriali” possono essere legittimamente esentati dal pagamento dell’accisa sull’energia elettrica

Il termine “opificio” è una espressione sintetica volta a contraddistinguere una attività industriale che, se pur scomposta tra quegli aspetti specifici che ne caratterizzano la singola realtà produttiva, è riconducibile ad un unitario contesto e pertanto comporta la legittimità della esenzione dalla accisa per il consumo di energia elettrica anche qualora la fruizione di tale servizio non sia esclusivamente riferibile allo stabilimento principale.

Questo è il pensiero della Ctr Piemonte, espresso nella sentenza n. 31/22/11 del 29 aprile 2011, in ordine alla interpretazione dell’art. 52, c. 3, lett. F del D.Lgs n.504/95, norma che appunto dispone la predetta esenzione per gli “opifici industriali aventi consumo superiore a 1.200.000 kw/h”.

Si ricorderà che la direttiva comunitaria n. 2003/96/Ce, recepita con il D.lgs 2 febbraio 2007 n.26 ha armonizzato la tassazione dell’energia elettrica incidendo il D.lgs n.504/95 detto Tua (testo unico sulle accise).

Così il nuovo contenuto di quest’ultimo sottopone ad accisa, oltre gli oli minerali ed il gas naturale, anche altri prodotti energetici tra cui l’energia elettrica.

Tornando alla controversia in commento, va detto che il citato responso, contrario a quello di grado inferiore, ha riguardato una lite tributaria introdotta da una industria alimentare “colpita” da un provvedimento di irrogazione sanzioni da parte di un Ufficio delle Dogane piemontese che le contestava l’illegittimo godimento dell’esenzione dell’accisa avendo, il destinatario della notifica, esteso – a vario titolo – l’utilizzo dell’ energia elettrica a tre società aventi sede nello stesso complesso edilizio ma distinte da un differente oggetto sociale e dedite ad attività diverse dalla produzione, quali commercializzazione, finanziamento e progettazione .

Proprio l’autonoma identità giuridica, ascrivibile a queste ultime, poneva il dubbio sulla legittimità dell’esenzione dell’accisa (complessivamente goduta dalla società contribuente) ma l’ipotesi della soluzione negativa – evidenziata nella tesi difensiva della parte pubblica – non ha convinto il giudice tributario sulla correttezza delle sanzioni afflitte; infatti, la sentenza de qua ha avuto cura di rimarcare che il riferimento della norma al termine “opificio” non può essere limitato al solo stabilimento, ove avviene l’attività di trasformazione di materia prima o semilavorati nel prodotto finito, ma deve necessariamente estendersi alle necessarie funzioni collaterali che abbisognano all’impresa.

La ragione – secondo l’argomentazione espressa dal collegio piemontese – è che l’azienda deve essere intesa come “universitas” e non come mera identificazione trastabilimento industriale e soggetto giuridico, essendo oramai l’impresa dei giorni nostri involta da una evoluzione industriale implicante la creazione di spazi e servizi che necessariamente presuppongono la formazione di plurimi rapporti giuridici, intercorrenti tra soggetti diversi ma contraddistinti – a loro volta – per la loro “rilevanza unificante”, tant’è che nel caso di specie le tre società “collaterali” operavano esclusivamente per il soggetto investito dal provvedimento emesso dall’ Ufficio delle Dogane.

Così la lettura giudiziale delle norme si è servita di una concezione più elastica del concetto di opificio, viepiù – secondo quanto si argomenta ancora in sentenza – osservando che la norma agevolatrice regola il beneficio fissando un elevato limite minimo di consumo di energia elettrica (1.200.000 kw/h), tipico dei grandi complessi industriali.

 

Come si evince chiaramente da questa breve analisi, la questione centrale è rappresentata dalla reale portata che viene annessa alla definizione di “opificio industriale”.

In riferimento alla questione de qua va sottolineato che la nota n. 9780 del 5 giugno 2007, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, all’Agenzia delle Dogane aveva evidenziato come il citato art. 52 del Tua si rapporti alla “evoluzione dei processi produttivi nei quali più aziende in un unico sito partecipano alla realizzazione di un unico prodotto finale”, facendo riferimento al luogo produttivo opificio industriale “senza alcun riferimento al dato, soggettivo, della titolarità giuridica delle attività. Tale ‘oggettività’ è presumibilmente da individuare nella produzione che va considerata come l’elemento unificante tra diversi soggetti operanti nello stesso sito, idoneo quindi a fondare l’istanza di esenzione pur in presenza di strutture articolate, ma funzionalmente integrate. D’altro canto, l’essere i diversi soggetti insediati in un unico sito ovvero l’esistenza di un unico punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione o trasporto sono circostanze che devono sì sussistere, ma che non possono essere assunte da sole come decisive in quanto potrebbero essere del tutto accidentali, cioè scollegate dalla necessità per le diverse imprese di concorrere alla realizzazione di un unico prodotto finale”.

 

Per migliore esposizione della tematica de qua, deve essere osservato che il descritto orientamento ministeriale non appare allineato con quanto espresso dalla risoluzione, del 14 novembre 2001, della stessa Agenzia Dogane. Tale documento aveva invece sottolineato la non univocità tra il concetto di opificio e quello di sito industriale ma – è bene evidenziare che, in quel caso di specie (sottoposto all’organo finanziario) – il soggetto economico richiedente l’esenzione aveva più stabilimenti sparsi sul territorio nazionale.

 

Le indicazioni del Ministero, obbediscono ad una logica più generale rispetto alla risoluzione offerta dalle Dogane che, pur in relazione alla fattispecie concreta prospettatale nel 2001, aveva offerto una condivisibile conclusione ; tuttavia, la stessa soluzione ministeriale è orientata verso un giustificabile rigore, stante il fatto che l’esenzione dalla accisa – secondo tale interpretazione – presuppone l’indefettibile realizzazione di un unico prodotto (finale) in un unico sito , a sua volta fruente un’unica fornitura di rete elettrica

 

11 febbraio 2012

Antonino Russo