Trattamento fiscale dell'attività di mediazione svolta dai consigli degli ordini degli avvocati

sono imponibili sia ai fini Ires che Iva i compensi percepiti dagli organismi di mediazione, anche se questi ultimi sono costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati come loro articolazioni o come enti autonomi

istanza di mediazione fiscale

L’istituto della mediazione

L’istituto della mediazione è stato introdotto nell’ordinamento ad opera del D.Lgs. 28/2010 e ad esso è stata data attuazione con un decreto ministeriale dell’ottobre dell’anno scorso.

Gli organismi di mediazione possono essere costituiti oltre che da enti di diritto privato anche di diritto pubblico e, in particolare, anche da parte dei consigli degli ordini degli avvocati, che possono istituirli sotto forma di loro articolazioni interne (dipartimenti) ovvero come enti autonomi.

Con l’istanza di interpello oggetto della risoluzione in commento, il Consiglio Nazionale Forense1 ha chiesto all’amministrazione finanziaria di conoscere il trattamento fiscale ai fini Ires ed Iva da applicare ai contributi erogati dai consigli degli ordini degli avvocati agli organismi di mediazione da essi costituiti, nonché ai compensi percepiti da tali organismi per l’attività di mediazione svolta.

Prima di esaminare i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate, è appena il caso di delineare brevemente l’attività di mediazione in oggetto e il relativo quadro normativo.

 

 

Fonti normative dell’istituto della mediazione

La fonte normativa primaria dell’istituto in oggetto è rinvenibile nell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, numero 69, con cui è stata conferita la delega al governo in materia di mediazione di conciliazione delle controversie civili è commerciali.

Con il decreto legislativo 28/2010, il governo ha esercitato la predetta delega e, infine, con il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, numero 180, è stata data attuazione alla normativa di riferimento.

In base alle disposizioni poc’anzi citate, la mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; l’attività di conciliazione invece consiste nella composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione2.

Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati ovvero loro articolazioni presso cui si svolge il procedimento di mediazione. Tali organismi devono essere iscritti nell’apposito registro istituito presso il ministero della giustizia3.

Inoltre, tali organismi devono dare garanzie di serietà in efficienza.

È previsto, poi, che i consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personali e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale4.

Il decreto attuativo 180/2010 elenca i seguenti requisiti necessari per l’iscrizione nel registro:

  • l’organismo di mediazione deve possedere un’adeguata capacità finanziaria, ovvero un capitale non inferiore a € 10.000, ed un’idonea struttura organizzativa tale da consentire lo svolgimento dell’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione5;

  • per l’attività di mediazione deve essere stipulata una polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000 per la responsabilità a qualunque titolo derivanti dallo svolgimento dell’attività medesima6;

  • trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, anche nei rapporti con l’ente di cui eventualmente ne sia un’articolazione, al fine di dimostrare l’autonomia finanziaria e funzionale7;

  • il numero di mediatori di cui si avvale l’organismo non può essere inferiore a cinque8.

 

Per gli organismi di mediazione costituiti, anche in forma associata, dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali, tra cui consigli degli ordini degli avvocati, i predetti requisiti risultano già verificati per legge, nel senso che il legislatore presume che siano già sussistenti, ad eccezione di quello relativo al possesso della polizza assicurativa9.

Conseguentemente, una volta che sia stata dimostrata l’esistenza di tale copertura assicurativa, l’iscrizione nell’apposito registro degli organismi costituiti dei predetti enti pubblici avviene su semplice domanda, senza la necessità di dover verificare gli altri requisiti ordinariamente richiesti.

Ciò, assume una particolare rilevanza ai fini della trattazione in oggetto, atteso che evidenzia la volontà del legislatore di distinguere gli organismi di mediazione costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati da quelli istituiti da altri soggetti privati soltanto nella fase antecedente all’iscrizione nel registro, che presenta, appunto, la differenza poc’anzi illustrata. A seguito dell’iscrizione nel predetto registro, però, non assume più alcun rilievo la distinzione tra le varie tipologie di organismi di mediazione, dal momento che a tutti indistintamente è consentito di svolgere la medesima attività in oggetto.

Sotto il profilo operativo, ogni organismo deve istituire un registro degli affari di mediazione in cui deve essere annotato, tra l’altro, in modo progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto di mediazione ed il mediatore designato, il quale non intrattiene alcun rapporto contrattuale con le parti ma soltanto con l’organismo dal quale dipende10. A seguito dell’avvio del procedimento, il responsabile dell’organismo nomina un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.

Al termine della procedura, il mediatore redige l’apposito verbale sia nell’ipotesi in cui si sia addivenuti ad una risoluzione della controversia che in caso di esito negativo.

Ciò che più rileva, però, ai fini del presente scritto, è che, a fronte del servizio di mediazione, i clienti corrispondono un compenso costituito in parte dalle spese di avvio del procedimento, ammontanti a € 40 per ciascun cliente, ed in altra parte dalle spese di mediazione vere e proprie11.

 

 

L’istanza di interpello: attività non imponibile

Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi chiesto all’amministrazione finanziaria se i predetti compensi corrisposti dalle parti agli organismi di mediazione costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, sotto forma di loro articolazioni (dipartimenti) o come enti autonomi, siano imponibili ai fini Ires ed Iva, e se soggiacciono alla medesima imponibilità i contributi erogati a tali organismi da parte dei consigli che li hanno costituiti.

L’istante ha rappresentato che, qualora i predetti organismi siano costituiti come dipartimenti dei consigli stessi, l’attività di mediazione da questi svolta costituirebbe attività istituzionale in quanto attribuita ex lege ai consigli degli ordini e non avrebbe ovviamente carattere commerciale.

Tuttavia, anche nel caso in cui i predetti organismi siano costituiti come enti autonomi, l’attività di mediazione non avrebbe comunque natura commerciale atteso che verrebbe svolta con mezzi e personale impiegati dai consigli degli ordini, non sarebbe indirizzata direttamente nei confronti delle parti ma dei singoli mediatori, e sarebbe posta in essere alla stregua dell’attività istituzionale dei consigli degli ordini, trattandosi sostanzialmente di un’attività di gestione di procedimenti stragiudiziali.

Pertanto, nel caso di contributi erogati dai consigli degli ordini degli avvocati agli organismi di mediazione da essi costituiti come lo articolazione, tali somme sarebbero fiscalmente irrilevanti, atteso che costituirebbero soltanto una movimentazione finanziaria interna; nell’ipotesi, invece, di contributi erogati dagli stessi consigli ad organismi di mediazione costituiti come enti autonomi, tali importi non sarebbero comunque imponibili in capo questi ultimi.

Per quanto concerne, invece, i compensi percepiti da entrambe le tipologie di organismi per l’attività di mediazione svolta nei confronti delle parti che se ne sono avvalse, il Consiglio Nazionale ha prospettato la soluzione per cui detti compensi non siano imponibili ai fini Ires, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del TUIR12, e siano altresì fuori campo Iva ex articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972.

 

 

Per il Fisco, assoggettamento ad ires ed iva

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso l’assunto dell’interpellante, evidenziando che quella posta in essere dagli organismi di mediazione si qualifica come un’attività economica organizzata in forma d’impresa e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione dell’Ires, come previsto dall’articolo 55 del TUIR, ed in quello dell’Iva, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 633/1972.

Ciò, anche nel caso di organismi costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, atteso che la loro attività non può comunque qualificarsi come istituzionale, quale è, invece, quella consistente nella tenuta dell’Albo degli avvocati e del registro dei praticanti, nella verifica della pratica forense, nella gestione dei procedimenti disciplinari, etc.

In considerazione di quanto sopra, quindi, i contributi erogati dai consigli degli ordini degli avvocati agli organismi di mediazione da essi costituiti sono imponibili ai fini Ires, sempreché tali organismi non siano articolazioni o dipartimenti dei consigli stessi, nel qual caso i predetti contributi costituirebbero soltanto movimentazioni finanziarie e non concorrerebbero alla formazione del reddito. Ai fini Iva, invece, tali erogazioni dovrebbero essere valutate di volta in volta, in relazione ai rapporti esistenti tra il soggetto erogante e l’organismo di mediazione, non essendo possibile delineare una trattamento fiscale ai fini Iva valevole a livello generale.

Per quanto attiene, invece, ai compensi corrisposti dalle parti all’organismo di mediazione, essi concorrono alla formazione del reddito imponibile del consiglio, qualora l’organismo percipiente ne sia una sua articolazione o dipartimento, ovvero dell’organismo stesso qualora quest’ultimo si configuri come ente autonomo. Ai fini Iva, tali compensi corrisposti dalle parti costituiscono i corrispettivi per le prestazioni di servizi rese dagli organismi di mediazione e, pertanto, sono da assoggettare ad imposta.

 

23 gennaio 2012

Alessandro Borgoglio

 

NOTE

1 Organismo di rappresentanza istituzionale e generale dell’avvocatura ai sensi del regio decreto legge 27 novembre 1933, numero 1578, e del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37.

2 articolo uno, comma uno, lettera e) e c), belle decreto legislativo 28/2010.

3 articolo 60, comma tre, lettere b) e c), del D.Lgs. 28/2010 e art. 16, comma 2, del DM 180/2010.

4 articolo 60, comma tre, lettera e), della legge 69/2009 e art. 18 del D.M. 180/2010.

5 articolo 4, comma 2, lettera a), del D.M. 180/2010.

6 articolo 4, comma 2, lettera b), del D.M. 180/2010.

7 articolo 4, comma 2, lettera d), del D.M. 180/2010.

8 articolo 4, comma 2, lettera f), del D.M. 180/2010.

9 articolo 60, comma tre, lettera f), ella legge 69/2009 e art. 18 del D.Lgs. 282010 e articolo 4, comma 4, del D.M. 180/2010.

10 Al mediatore è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti stesse ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 28/2010.

11 articolo 16, comma due, del D.Lgs. 282010 e art. 16 del DM 180/2010.

12 Tale disposizione prevede che “Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”.