SRL a sindaco unico: un errore?

Un’opinione contraria alla normativa recentemente approvata che riduce l’impatto del collegio sindacale nelle S.r.l.

La riduzione dei componenti sindacali nelle Srl è un problema che dovranno affrontare società e professionisti nel prossimo futuro.

Il nostro Consiglio Nazionale ha espresso la propria opinione, nel tentativo lodevole di dare soluzioni alle società, con ciò dimostrando sensibilità e velocità: doti necessarie ai professionisti economici.

La loro tesi sostanzialmente è la seguente:

A) quando la srl non supera i limiti dimensionali (art. 2477 c.c., cc. 2 e 3) l’organo sindacale è facoltativo e può essere sia il Sindaco unico sia il Collegio sindacale;

B) quando supera i limiti predetti e anche quelli del “famoso” milione di euro (art. 2397 c.c., u.c.) il Collegio è sempre obbligatorio;

C) quando supera i limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c. ma almeno uno di quelli previsti dall’art. 2397 c.c. (il milione di euro, per capirci) non viene oltrepassato, sempre che lo Statuto lo preveda, si può dotare del Sindaco unico.

Io penso che la tesi sia debole per vari motivi.

Primo tra tutti: la lettera della legge. Il nuovo art. 2477 non nomina mai un collegio ma sempre e solo il sindaco unico.

Sappiamo che la legge va interpretata prima di tutto in base alla sua letteralità (preleggi); il senso della norma – oltretutto – non sembra discutibile: vogliamo dare alla S.r.l. un solo sindaco, per motivi economici. Ma anche perchè nella S.r.l. il controllo del socio è totale, a differenza di quanto accade nella S.p.a.. Fin qui, nulla di illogico. Si potrà discutere la filosofia alla base della legge ma non la norma in sè.

Secondariamente, perchè la S.r.l. non è più la copia in piccolo della S.p.a.

Ha un suo complesso normativo quasi perfettamente autonomo. Quindi se il limite del milione di euro fosse stato voluto anche per la S.r.l., sarebbe stato sufficiente inserirlo direttamente nell’art. 2477 c.c..

A questo scopo, il richiamo che viene operato dall’art. 2477 c.c., c.5, alle norme sulle S.p.a., va inquadrato per quello che è, e che è sempre stato fin dal testo ante 2004: il rinvio alle norme di funzionamento dell’organo di controllo, ai suoi compiti, alle sue responsabilità ed alle sue numerose regole. In sostanza, dato che nella S.r.l. non viene regolato questo tema, onde evitare di dover fotocopiare nella S.r.l. tutto il complesso di articoli che nella S.p.a. riguardano i sindaci, il legislatore ha inserito qui, nel 5 comma, un richiamo puntuale a quelle regole.

Richiamo che non sembra comprendere “logicamente” in sè anche i limiti dimensionali dell’art. 2397 c.c., u.c., che d’altronde bastava inserire nell’art. 2477 c.c., cc. 2 e 3.

Terzo: non sembra molto probabile che una S.r.l. con attivo superiore a 4,4 milioni e/o una media di dipendenti in forza superiore a 50 e/o con ricavi che superano gli otto milioni e rotti di euro, fatichi moltissimo ad oltrepassare anche il milione di capitale netto e/o di ricavi e ciò impedirebbe qualsiasi possibilità di ricorrere al sindaco unico, perchè occorrerebbe sempre e solo il collegio, secondo la tesi del CNDCEC. Il che non mi sembra coerente con la lettera e la logica della norma, che ha concepito il nuovo art. 2477 c.c. in modo da eliminare la pluralità di sindaci proprio quando si superano i limiti più elevati (art. 2477 c.c.) rispetto al milione in questione (art. 2397 c.c.). Sarebbe assurdo.

Detto quanto sopra, non va tuttavia dimenticato che la legge di stabilità contiene effettivamente alcuni elementi di contraddizione che lasciano veramente perplessi, giustamente e prontamente evidenziati dal CNDCEC; basti pensare alla nota questione del nuovo bilancio semplificato, per le S.r.l. che non hanno il “collegio” sindacale, che però non dovrebbero mai avere, visto che ora c’è il sindaco unico.

Sicchè tutte le S.r.l. potrebbero sempre accedere al bilancio semplificato, anche quelle che hanno dimensioni ragguardevoli; non era certamente questa l’intenzione del legislatore, perchè caso mai bastava non richiamare nessun organo di controllo, se veramente si voleva regalare la semplificazione a tutte le S.r.l; ma questa può essere solo una svista clamorosa e non implicita volontà di fare dei sindaci S.r.l. quello che sostengono i miei Colleghi.

Per tutti questi motivi, ritengo che la norma sia da interpretare nel suo senso proprio, come emerge chiaramente dal testo: le S.r.l. avranno solo il sindaco unico e non più il collegio. Indipendentemente dalle loro dimensioni e quando scatteranno i limiti previsti nel solo art. 2477 c.c. e non in altre norme.

Resta da capire che sorte dare ai sindaci attualmente in carica. E qui sembrerebbe preferibile la tesi dell’attesa della scadenza del loro mandato, prima di sostituirli con il sindaco unico.

Quanto agli statuti delle S.r.l., in cui oggi non è previsto assolutamente il sindaco unico, reputo che siano aggiornati di diritto dalla nuova legge, che in quanto norma inderogabile (anche questo infatti è un errore politico del legislatore) sostituisce ipso jure i contratti sociali.

Attendendo chiarimenti e prese di posizione di altre categorie professionali…

10 dicembre 2011

Roberto Mazzanti