Rateazioni: via le fidejussioni

ecco una delle (poche) norme del decreto Salva-Italia che cercano di agevolare i contribuenti: le semplificazioni per i pagamenti rateali

Il cd. Decreto Salva Italia – D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, appena convertito, con modificazioni, in legge, è intervenuto ancora una volta per semplificare e snellire gli adempimenti relativi alle rateazioni delle somme dovute a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, liberandoli dalle garanzie.

Le nome interessate sono:

  • art. 36-bis del DPR n. 600/73;

  • art. 36-ter del DPR n. 600/73;

  • art. 54-bis del DPR n. 633/72.

 

Ma andiamo con ordine, ricapitolando le regole che si sono succedute e modificate nel corso dell’ultimo periodo.

 

L’IMPIANTO FINO AL 13 MAGGIO 2011

Fino al 13 maggio 2011, prima delle modifiche apportate dal cd. Decreto Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato ed in vigore dal successivo 14 maggio (art. 7, c. 2, lett. u) -, in forza di quanto previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, le somme dovute e da versare spontaneamente, potevano così essere rateizzate:

  • se non superiori a 2.000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo. Il provvedimento è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione);

  • se superiori a 2.000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico;

  • se superiori a 5.000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico.

 

Se le somme dovute sono superiori a 50.000 €, il contribuente può accedere al beneficio solo dietro presentazione di idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1º settembre 1993; in alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena).

Il contribuente, nei successivi 10 giorni dal versamento della prima rata deve inviare o consegnare all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia, fermo restando che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali.

Basta il mancato pagamento anche di una sola rata a comportare la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Se è stata prestata garanzia, qualora il contribuente od il garante non versino l’importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi a carico dei soggetti sopra indicati.

Le regole sopra viste trovano applicazione anche alle somme da versare, superiori a 500 €, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a 500 € è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio e la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

 

L’IMPIANTO DAL 14 MAGGIO 2011

Il D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in Legge 12 luglio 2011, n. 106 – art. 7, c. 2, lett. u – ha disposto che le somme dovute sia per la liquidazione che per il controllo formale della dichiarazione – indipendentemente dall’importo e comunque entro i 50.000 € – possono essere così rateizzate:

  • fino a 5.000 €, massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;

  • superiori a 5.000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;

 

Non è più necessario dimostrare all’ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, per gli importi non superiori a 2.000 €.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a garantire gli importi elevati. Infatti, la garanzia è necessaria solo se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 €, sul totale delle somme dovute, dedotto l’importo della prima rata, con le regole e modalità indicate per il vecchio sistema.

Inoltre, le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto, così che il contribuente può pianificare la rateazione, anche al fine di evitare la produzione (ed i relativi costi) della garanzia.

Le disposizioni sopra si applicano anche alle somme da versare, indipendentemente dall’importo, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata.

 

IL DL SALVA ITALIA

L’art. 10, c. 13-decies, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, è intervenuto sull’art.3-bis, del D.Lgs. n. 462/97, sopprimendo l’obbligo della garanzia nelle ipotesi in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 €.

Inoltre, il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/97 ( 30%), commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, entro il termine di pagamento della rata successiva.

 

30 dicembre 2011

Francesco Buetto