I poteri di ridurre la Tassa sui Rifiuti

Da un caso reale, alcune valutazioni sulla potestà dei comuni di applicare riduzioni alla TARSU in modalità difformi dal dettato legislativo.

I giudici della CTP di Roma, con la recente sentenza n. 473/61/11 dep. il 07/11/2011, intervengono su di un aspetto applicativo della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, in particolare sulle condizioni per l’attenuazione del carico fiscale nel caso di unico occupante.

L’art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 “Tariffe per particolari condizioni di uso” stabilisce, in particolare, al comma 3 che la tariffa possa essere ridotta nelle seguenti ipotesi:

“a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.

Con riferimento all’eventualità di “unico occupante”, la ratio legis è evidentemente quella ritenere che, nel caso in cui l’abitazione sia occupata da una sola persona, questa produca meno rifiuti rispetto ad un nucleo familiare.

Venendo ora alla pronuncia in esame, da ciò che può evincersi dalla lettura della stessa, invero piuttosto magra di argomentazioni, il contribuente aveva impugnato di fronte alla competente commissione tributaria provinciale alcune cartelle esattoriali relative a diverse annualità contestandone la parziale illegittimità in quanto, a suo dire, era illegittimo legare la predetta attenuazione tariffaria prevista per l’unico occupante a limiti reddituali.

La questione sottoposta al giudizio del Collegio era dunque quella di chiarire se l’Ente Locale che avesse optato per la predetta agevolazione potesse subordinare la stessa a limiti reddituali (nel caso di specie a 12.911,00 €)

I giudici, oltre a ritenere invero la riduzione astrattamente prevista dall’Ente eccessiva rispetto al disposto normativo1, in applicazione dei poteri di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 546/92 (Potere di disapplicazione dei regolamenti ed atti generali – comma 5) ritengono, ad ogni modo, che l’Ente impositore nel caso di specie abbia travalicato i confini fissati dal legislatore ancorando l’attenuazione tariffaria al limite reddituale.

Sul punto invero l’unica indicazione che si rinviene nella prassi risale alla Circolare n. 95/E/5/2806 del 22 giugno 1994 in occasione della quale l’amministrazione finanziaria affermò che“l’attenuazione tariffaria per l’unico occupante possa essere condizionata a un limite minimo di superficie abitativa (ad esempio mq 35-40) al di sotto del quale non sarebbe ragionevole attenuare il carico fiscale”.

 

17 dicembre 2011

Ugo Mangiavacchi

1 Il Comune aveva previsto il limite di riduzione per unico occupante nella misura del 35% anziché nella misura massima di un terzo.