Studi di settore ad alto rischio per i contribuenti

analisi dei rischi nella compilazione degli studi di settore per imprese e professionisti; occorrerebbe al più presto rivedere quanto apportato dal Legislatore in questi mesi alla disciplina accertativa, perchè le novità introdotte con le manovre d’estate sembrano troppo penalizzanti per i contribuenti

Secondo quanto riferito dagli organi di stampa specializzati (tra gli altri, oltre a Il Sole 24 Ore, anche la Rivista Ipsoa), il D.L. n. 98/2011 (cd. Manovra estiva 2011), convertito in Legge n. 111/2011, con disposizioni applicabili già a decorrere dal Modello Unico 2011, ha inasprito le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti per gli studi di settore e prevede la possibilità che venga esperito l’accertamento induttivo puro nel caso di omessa presentazione o infedele compilazione dei dati.

Le novità sono entrate in vigore il 6 luglio 2011

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito, in caso di infedele dichiarazione.

Necessita anche la congruità, per due anni consecutivi, dei dati indicati nel Modello previsto ai fini degli studi di settore, e per almeno uno dei due anni consecutivi occorre anche la coerenza dei dati dichiarati.

La coerenza e la congruità, o meno, sono calcolate annualmente dal software GERICO distribuito dall’Agenzia delle Entrate che elabora i dati indicati dal contribuente nel Modello ai fini degli studi di settore.

Come é noto, tra i vari dati che fanno aumentare l’ammontare tassabile calcolato dal software GERICO ovviamente rientrano i costi e le spese effettuate nell’anno nell’esercizio dell’attività. Più spese effettua nel periodo d’imposta il contribuente e più reddito presumono le risultanze degli studi di settore calcolate dall’Agenzia delle Entrate con il suddetto software GERICO: Attenzione dunque alle spese effettuate o da effettuare nell’anno.

Sanzioni per omessa presentazione dello Studio di settore

La sanzione irrogabile in caso di omessa presentazione del modello studi di settore è sempre quella massima di 2.605 euro.

Accertamento induttivo

La lett. c) del comma 28 dell’art. 23 della Manovra estiva 2011 ha introdotto una rilevantissima modifica all’art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento fiscale.

Viene ora prevista la possibilità di esperire l’accertamento induttivo “puro” “quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti”.

Quindi, nel compilare il modello studi di settore si dovrà riflettere per valutare con la massima attenzione la correttezza delle scelte fatte in sede dichiarativa.

La modifica apportata all’art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 consentirà, invece, all’Amministrazione finanziaria di motivare gli avvisi di accertamento fondandoli esclusivamente sul responso degli studi di settore compilati – a loro modo di vedere – correttamente: ciò sarà possibile in quanto nel caso di accertamento induttivo “da secondo comma” dell’art. 39 è possibile poggiare su presunzioni “semplicissime”, diversamente da quanto richiesto dal primo comma del medesimo art. 39 che impone presunzioni qualificate.

Ciò che più preoccupa, anche in dottrina, è che è quasi impossibile sostenere la corretta compilazione del modello degli studi di settore.

Abrogata la supermotivazione dell’accertamento da studi di settore

La lett. d) del comma 28 dell’art. 23 della Manovra intervenendo sull’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ha eliminato l’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, della “supermotivazione” dell’atto di accertamento in caso di abbandono (per superamento dell’accertato) del responso di GE.RI.CO.

La neo norma ha eliminato dall’art. 10 della legge n. 146/1998 il passaggio in cui era previsto che, “in caso di rettifica, nella motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente”.

Di fatto, la disposizione abrogata imponeva agli Uffici l’obbligo di fornire una specifica ed adeguata motivazione a giustificazione del fatto che procedessero all’accertamento con una modalità diversa dagli studi di settore (presumibilmente, in tal caso, congrui o comunque inferiori all’accertato).

Dal 6 luglio 2011 in avanti, cioè dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Amministrazione finanziaria sarà più libera nella stesura degli atti di accertamento qualora accerti importi superiori a quelli risultanti dagli studi di settore, poiché non avrà più il vincolo normativo che le imponeva di fornire specifica motivazione sul punto.

Considerazioni conclusive

La stretta operata dalla Manovra 2011 sugli studi di settore è destinata a stravolgere il panorama, anche giurisprudenziale, ormai consolidatosi.

Nel prossimo futuro il contribuente dovrà certamente prestare maggiore attenzione alla corretta compilazione e presentazione del modello studi di settore, ma non sempre tale attenzione sarà sufficiente a prevenire contestazioni che potranno anche sfociare nell’accertamento induttivo.

Occorre sempre più la fattiva collaborazione del contribuente al fine di “tentare” di compilare correttamente i Modelli degli studi di settore.

Ma non sarà facile.

Nel frattempo, finalmente, alcune associazioni di categoria hanno “alzato la voce” o almeno tentano di farlo.

Parrebbe destinata alla conclusione la collaborazione tra tali associazioni ed il fisco per lavorare insieme sulla redazione annuale degli studi di settore, il cui risultato finale sarebbe solo a senso unico: Tutto a sfavore del contribuente.

22 ottobre 2011

Vincenzo D’Andò