Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale

dall’1 ottobre 2011 il sistema della riscossione erariale è radicalmente cambiato: evidenziamo tutte le novità intervenute, offrendo nella parte finale un esempio su come occorre compilare il ricorso dopo le recenti novità normative in campo tributario

Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale

 

Dal 1 ottobre 2011 il sistema della riscossione erariale è radicalmente cambiato.

Infatti, da tale data gli accertamenti inviati dalle Entrate sono resi immediatamente esecutivi.

Nell’eventualità di presentazione dell’atto introduttivo del contenzioso con il fisco, si dovrà pagare subito 1/3 di quanto contestato, entro il termine per la presentazione del ricorso.

La misura vale per il periodo d’imposta 2007 e successivi e per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Le maggiori somme dovranno riguardare poi le imposte dirette e assimilate, l’Iva e l’Irap.

Se manca anche uno solo di questi presupposti la riscossione continuerà a seguire il corso tradizionale della notifica dell’atto, prima, e della successiva notifica della cartella di pagamento, poi.

Anche in tale ambito, con i Decreti nn. 98/2011 (prima manovra estiva) e 138/2011 (manovra di ferragosto), il Legislatore ha introdotto alcune rilevanti modifiche nelle procedure inerenti le fasi di stesura del ricorso e di costituzione in giudizio.

Redazione del ricorso

Adesso, nel momento della stesura del ricorso, occorre tenere conto della novità arrecata all’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui il ricorso deve contenere anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Meno male che l’eventuale omissione di tale indicazione, così come quella relativa al codice fiscale, non comporta l’inammissibilità del ricorso, tuttavia, detta omissione comporta come conseguenza l’aumento dell’importo del contributo unificato dovuto sul valore della causa.

Altra novità è quella che concerne le modifiche apportate al codice di procedura civile (la cui applicabilità al processo tributario é prevista dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), in base alla quale il difensore, oltre alla PEC, deve indicare negli atti del processo anche il proprio numero di fax.

A tal fine, l’art. 37 del D.L. 98/2011 (convertito in Legge n. 111/2011) ha disposto che sia l’omissione dell’indicazione dell’indirizzo PEC e del numero di fax da parte del difensore, sia l’omissione dell’indicazione del codice fiscale della parte nel ricorso comportano la maggiorazione del contributo unificato nella misura della metà dell’importo.

In tale contesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, ha precisato che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti, previa apposita richiesta, anche informale, della segreteria della Commissione Tributaria competente.

Costituzione in giudizio

In sede di costituzione in giudizio, le segreterie delle Commissioni Tributarie avranno il compito di verificare l’avvenuto pagamento da parte del ricorrente del contributo unificato sugli atti giudiziari (che ha adesso sostituito il pagamento dell’imposta di bollo).

Pertanto, adesso, anche nel processo tributario, si dovrà pagare una sola volta il contributo unificato a titolo di spese di giustizia all’atto di avvio della lite.

Il contributo unificato deve essere calcolato sulla base al valore della lite, inteso come l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.

Soltanto qualora la vertenza riguardi un atto di irrogazione sanzioni il valore della lite é costituito dall’importo delle stesse.

L’imposta da versare va determinata in base alla seguente tabella:

fino a euro 2582,28

€ 30,00

Da euro 2.582,29 a euro 5.000,00

€ 60,00

Da euro 5.000,01 a euro 25.000,00

€ 120,00

Da euro 25.000,01 a euro 75.000,00

€ 250,00

Da euro 75.000,01 a euro 200.000,00

€ 500,00

Oltre euro 200.000

€ 1.500,00

La materia, già modificata dal citato D.L. 98/2011, ha subito ulteriori ritocchi mediante il D.L. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011), che ha previsto che per le cause tributarie di valore indeterminabile (ad esempio quelle in tema di attribuzione di rendita catastale) il contributo unificato dovuto sia quantificato in € 120,00.

Il contributo unificato deve essere versato nei seguenti modi:

– Mediante il Modello F23, utilizzando il codice tributo 941T;

– utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato competente per provincia;

recandosi presso le tabaccherie convenzionate.

Da tenere ben presente che il valore della lite va essere evidenziato nelle conclusioni del ricorso; in mancanza si applica il contributo unificato in misura massima (€ 1.500,00).

La ricevuta del versamento deve contenere i seguenti dati:

a) l’ufficio giudiziario adito;

b) le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;

c) le generalità delle altre parti.

Nota di iscrizione a ruolo

Infine, il medesimo D.L. n. 138/2011 ha introdotto l’obbligo di depositare all’atto della costituzione in giudizio la nota di iscrizione a ruolo.

Se la parte obbligata al pagamento del Contributo unificato decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l’onere di apporre l’apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al nuovo art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d’ufficio sia inserita, in originale, la prova dell’avvenuto versamento.

Presupposto oggettivo

Nel processo tributario sono “atti processuali” quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell’ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale).

Il contributo unificato (che non è dovuto per le istanze di sospensione) è dovuto per i seguenti e di atti e provvedimenti:

– Ricorso e appello principale avverso la sentenza;

– appello incidentale;

– riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale;

– istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;

– opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;

– ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;

– motivi aggiunti di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio.

Inoltre, é dovuto il contributo unificato per i seguenti atti:

– Reclamo con o senza proposta di mediazione nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il previsto termine di 90 giorni o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;

– riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;

– atti di intervento di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;

– istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

– reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

L’obbligo di pagamento del contributo unificato sorge al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione

Per la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, si prevede l’applicazione degli interessi al saggio legale sull’importo iscritto a ruolo, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro.

L’entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato, nelle seguenti percentuali:

– 33% dell’importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito al pagamento ma entro il 60° giorno dalla notifica dell’invito;

– 150% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e il 90° giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;

– 200% dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al 90° giorno ovvero non venga effettuato.

L’irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l’indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato.

Decorsi inutilmente i termini per l’adempimento (30 giorni), che devono essere

calcolati dal giorno dell’avvenuta notifica dell’invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo della sanzione.

Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice: “699T” “Sanzione – art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/2002 ”.

 

Esempio:

 

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale con assistenza tecnica

 

Il Sig. ________, con il difensore ________,

 

– Parte ricorrente

 

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di _____________

 

– Parte resistente

 

Avverso avviso accertamento n. ___________relativo ad Irpef, notificato in data_____________

 

– Atto impugnato

 

Il Sig. ________nato a _____il_________, codice fiscale_________ residente______a in via__________, rappresentato e difeso dal Rag. ________, iscritto all’Abo_________, con studio in __________via__________indirizzo PEC________, fax___________ presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio.

 

Considerato che con tale atto, l’Agenzia delle Entrate provvede a (indicare le pretese impositive e sanzionatorie contenute nell’atto impugnato);

 

valutati i motivi addotti a giustificazione dell’intervento delle Entrate;

 

visti gli artt. 18 e segg. del D.Lgs. n. 546/1992;

 

                                          RICORRE

 

Avverso tale avviso di accertamento emesso dall’ufficio__________in relazione all’Irpef_______per l’annualità___________

Per i seguenti motivi

 

                                            FATTO

 

Con avviso notificato (Descrivere in sintesi i fatti su cui è fondato l’accertamento)

 

                                    MOTIVI  DI DIRITTO

 

L’atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi______________________

 

Per i suesposti motivi il ricorrente, come sopra rappresentato

 

                                         CHIEDE

 

In relazione al valore della lite quantificato in € _______________

 

– in via pregiudiziale_______________

 

– in via principale_______________

 

         in eventuale subordine__________

 

Data________________                                    Firma________________

 

 

Note:

 

– Segue poi la dichiarazione di conformità all’originale da parte del difensore del ricorrente (ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992): Si attesta che il presente ricorso è conforme all’originale consegnato (o spedito con raccomandata con R.R. in plico chiuso senza busta) all’Ufficio delle Entrate di_____in data_________;

 

– Il ricorso si presenta o si spedisce all’Ufficio delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;

 

Il ricorso poi entro 30 giorni dalla notifica (consegna a mano o spedizione postale) all’Ufficio delle Entrate deve essere depositato nella Commissione Tributaria. In particolare, dalla proposizione del ricorso all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni é necessaria la costituzione in giudizio.


10 ottobre 2011

Vincenzo D’Andò