La società estinta ed i rimborsi d'imposta

analisi del caso in cui una società estinta debba riscuotere dei rimborsi d’imposta: chi ha titolo per effettuare materialmente l’incasso?

L’estinzione della società dopo la riforma del diritto societario del 2003 ha comportato molte problematiche nell’applicazione delle norme tributarie.

 

Questo poiché il “nuovo” art. 2495 c.c. portò uno stravolgimento nell’impostazione del diritto societario italiano: l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti pendenti.

In precedenza la cancellazione della società poteva avvenire solo alla chiusura di tutti i rapporti pendenti.

La differenza d’impostazione della riforma del diritto societario del 2003 è abissale: le società di capitali cessano la loro esistenza al momento della loro cancellazione dal registro delle imprese.

 

E gli eventuali rapporti pendenti?

Il secondo comma del citato articolo 2495 prevede una responsabilità dei soci della società estinta per i debiti sociali “fino a concorrenza delle somme da questi [cioè i soci] riscosse”; nulla viene indicato per quanto riguarda il destino di eventuali sopravvenienze attive relative alla società estinta1.

 

Se nel campo di applicazione delle norme tributarie molto si è discusso delle imposte dovute dalla società estinta, perchè la cancellazione dal registro imprese rischi di essere un modo per non ottemperare gli obblighi tributari2.

La recente Risoluzione 77/E del 27/07/2011 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate va a chiarire il problema opposto: qual’è il destino dei rimborsi d’imposta maturati da una società di capitali cancellata dal registro imprese?

 

La soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia delle Entrate è che i rimborsi vadano erogati agli ex soci della società estinta, secondo la consolidata prassi secondo la consolidata prassi utilizzata per le società di persone.

 

Le motivazioni

Oramai la giurisprudenza di Cassazione è conforme nel considerare ”irreversibili” gli effetti dell’iscrizione della cancellazione della società dal registro imprese a far data dall’1 gennaio 2004 (la risoluzione 77/E cita le sentenze: Cass SS.UU. 22/02/2010 n 4060, Cass SS.UU. 22/02/2010 n. 4061, Cass SS.UU. 22/02/2010 n. 4062, Cass SS.UU. 09/04/2010 n. 8426).

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate sui rimborsi d’imposta residui (e sugli altri elementi dell’attivo non conosciuti alla data di cancellazione) si instaura un rapporto comunione ordinaria ex art. 1100 et ss. c.c. fra gli ex soci della società. Nelle parole della risoluzione la si paragona ad una comunione “ereditaria”. Ovviamente ogni ex socio partecipa alla comunione in proporzione alle quote sociali detenute al momento della cancellazione.

 

Dopo la riforma del 2003, il liquidatore della società, stante l’irreversibilità della cancellazione, non ha alcuna potestà sull’incasso del rimborso, perchè il suo incarico cessa con la cancellazione della società.

Pertanto, l’incasso del rimborso fiscale spetta ai singoli ex soci in proporzione alle loro quote di partecipazione.

 

L’incasso del rimborso

Appurato che il diritto al rimborso spetta ai singoli soci, l’Agenzia delle Entrate suggerisce che può essere utile la nomina di un delegato per le procedure d’incasso del rimborso dovuto.

 

La nomina di un delegato, mutuata dalle procedure di rimborso delle società di persone cessate (cfr. Circolare 225 del 2000 “Imposte dirette – Rimborsi a società di persone cessate – Individuazione del soggetto legittimato alla riscossione dei rimborsi”) non è obbligatoria, ma (sempre nelle parole dell’Agenzia) può risultare utile soprattutto quando la compagine sociale sia numerosa e che quindi alla comunione partecipino un elevato numero di ex soci.

In questo caso l’Agenzia riesuma la figura dell’ex liquidatore, come persona maggiormente indicata ad essere delegata a tale procedura.

 

A parere di chi scrive, la nomina di un delegato addetto alle procedure d’incasso del rimborso e di liquidazione agli altri ex soci pare la modalità migliore per l’incasso, anche in presenza di compagini sociali ridotte.

 

L’unica eccezione a tale procedura di rimborso è rappresentata dalle società unipersonali (casistica non segnalata nella risoluzione in esame!) perchè in questo caso il socio è unico ed è, in caso di scioglimento della società, l’unico titolare di eventuali rimborsi od altre sopravvenienze attive che maturino dopo la cancellazione della società.

 

5 agosto 2011

Luca Bianchi

1 Ecco il testo dell’art. 2495 c.c.: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

2 Non è intendimento di queste brevi righe approfondire tale tematica; segnaliamo l’ultimo articolo pubblicato sul Commercialista Telematico come spunto per ulteriori approfondimenti: Attilio Romano, Società cancellata: recuperi dell’ufficio illegittimi, Commercialista telematico, 21/07/2011