Nuove regole europee per le operazioni di fusioni tra le S.P.A.

vediamo come le direttive europee cercano di uniformare il diritto societario in tema di fusione fra società per azioni

Con l’emanazione della direttiva 2011/35/UE, che ha abrogato alcune norme della direttiva nr. 78/855/CEE, si è tentato di intraprendere la strada dell’uniformità a livello di politica tributaria.

Infatti, la normativa tende a creare una codificazione in tema di operazioni straordinarie, come le fusioni societarie, tra società per azioni.

Nel panorama europeo la direttiva, diventa una tecnica di coordinamento per le disposizioni nazionali sulle società per azioni: scopo della stessa è la tutela dei soggetti delle operazioni di fusione attraverso un sistema combinato di scambio di informazioni.

In particolare:

  • il capo II disciplina l’istituto della fusione tramite

  • incorporazione. In questo caso si fa riferimento ad operazioni di trasferimento, da parte di una o diverse società, di tutto il patrimonio attivo e passivo ad una terza società;

  • costituzione di nuova società. In questo caso, invece, si crea appositamente una nuova società capace di ricevere il patrimonio societario.

In entrambi i casi, comunque, il trasferimento patrimoniale, porta una nuova assegnazione delle azioni, con valore ricalcolato in base al patrimonio, ai nuovi azionisti. Il fine è quello di non alterare il valore nominale delle azioni e quindi, in caso di necessità, si effettua un conguaglio in denaro, al massimo del 10% del valore nominale delle azioni;

  • il capo III disciplina l’operazione di fusione tramite incorporazione, analizzando il rapporto di cambio delle azioni, la modalità di assegnazione delle azioni, il progetto di fusione, la delibera di approvazione assembleare;

  • il capo IV disciplina le operazioni di fusione mediante costituzione di una nuova società;

  • il capo V si occupa di un caso particolare: fusione per incorporazione di una società in un’altra che ne possiede almeno il 90% del patrimonio azionario.

Con l’emanazione della direttiva, diretta dunque alle disposizioni nazionali, si dà vita ad una nuova disciplina che abroga l’allegato I, parte A della direttiva 78/855/CEE, che precedentemente disciplinava le operazioni di fusioni di società per azioni.

In vero, comunque, le fasi fondamentali della procedura di fusione, non sono modificati a livello sostanziale: infatti la nuova disciplina, modifica sensibilmente gli obblighi relativi alla conoscibilità del progetto e dei relativi allegati.

Si realizza la modifica del deposito della documentazione presso il Registro delle imprese e presso la sede sociale con la pubblicazione della stessa sul sito web delle società ex articolo 6 della direttiva.

Infatti l’articolo 6 prevede come tutte le società devono rendere pubblico il progetto di fusione tramite le disposizioni nazionali, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale deliberante.

Le società sono esonerate dalla pubblicazione di cui sopra, nel caso in cui, per un periodo continuativo relativo al massimo al mese prima del giorno stabilito per la delibera, pubblicano il progetto di fusione nel suo sito web.

Importante è dunque, che si mantengano gli scopi principali della normativa e quindi conoscibilità e scambio di informazioni: per questo, gli Stati membri non possono limitare l’esenzione prevista tranne nel caso in cui, il tutto sia funzionale e proporzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Gli Stati membri, comunque, possono creare obblighi in capo alle società relativi alla necessità di mantenere le informazioni per un periodo specifico nel loro sito web o nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web individuato dallo Stato membro.

Sempre restando nell’ambito delle innovazioni, secondo l’articolo 11, anche il deposito dei documenti presso la sede sociale può essere sostituito con la pubblicazione online della documentazione.

Ogni azionista, dietro apposita richiesta, può ottenere gratuitamente copia integrale o parziale dei documenti riguardanti la fusione, tranne nel caso di pubblicazione sul sito web che permette agli azionisti lo scarico e la stampa dei documenti relativi all’operazione di fusione: tuttavia, la direttiva considera sempre la possibilità che gli Stati membri decidano di rendere comunque disponibili detti documenti presso la sede legale della società per la consultazione.

Nella direttiva, in vigore dal 1° luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale, si chiarisce che l’ambito di applicazione è dato dalle società per azioni che hanno sede principale o stabile organizzazione nel territorio comunitario.

23 luglio 2011

Sonia Cascarano