L'agevolazione del 55% spetta anche al coniuge?

UNICO 2011 – la risposta pratica ad un quesito sulla corretta gestione della detrazione del 55% fra i coniugi: il proprietario dell’appartamento non dispone di sufficiente reddito per pagare i lavori di ristrutturazione; il coniuge convivente – che ha redditi – può pagare i lavori e richiedere le detrazioni senza essere proprietario dell’appartamento stesso?

QUESITO

Il caso interessa due coniugi conviventi: uno dei due coniugi possiede un appartamento “libero” (non utilizzato da nessuno)  su cui intende effettuare lavori agevolabili ai fini del “risparmio energetico” (detrazione del 55% dall’IRPEF). Il problema è che il coniuge titolare dell’appartamento non dispone di sufficiente reddito per pagare i lavori di ristrutturazione. Può il coniuge convivente pagare i lavori e richiedere le detrazioni senza essere proprietario dell’appartamento?

 

RISPOSTA

La risposta al quesito è positiva. Vediamo le motivazione

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come già chiarito a suo tempo con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perchè il familiare convivente possa beneficiare della detrazione non è necessario che l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca l’abitazione principale dell’intestatario dell’immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (cfr. Circolare del 10/06/2004 n. 24).

 

La Circ. n. 121/E dell’11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che “La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate)… Il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare” … convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.

Da una lettura combinata della predetta Circolare e della più recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l’accesso del “familiare” al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza, senza nessun vincolo di residenza nell’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.

Il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell’avvio della procedura coincidente con l’invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione finanziaria.

 

IL PRINCIPIO

Non è necessario invece che l’abitazione nella quale convivono “familiare” ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Considerato che l’interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l’immobile oggetto dei lavori, ancorché non costituisca l’abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza.

 

FAMILIARI

Ma chi sono i familiari nell’accezione tributaria?

Ricordiamo che ai fini delle imposte dirette per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

16 luglio 2011

Commercialista telematico