Il principio dell'inerenza dei costi

Partendo da un caso di giurisprudenza, analizziamo le regole che riguardano l’inerenza dei costi d’impresa.

 

Con sentenza n. 142 del 18 aprile 2011 (ud. 23 febbraio 2011) – la C.T.P. di Roma, Sez. LI – ha confermato che in tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale.

 

IL PRINCIPIO DI INERENZA

“Questo Collegio, in ciò aderendo ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte di Cassazione anche nelle sentenze che parte ricorrente cita, ritiene che il concetto di inerenza dei costi vada riferito non alla stretta correlazione tra questi ed i ricavi dell’impresa, bensì alla correlazione tra i predetti costi e l’attività dell’impresa intesa in senso ampio e con riferimento all’oggetto sociale della stessa”.

 

 

Brevi note

Autorevole dottrina ha avuto modo di affermare che

“in via di principio, le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l’utilizzazione di veicoli sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi” 1.

Altra autorevole dottrina ha ancora rilevato che

“Poiché l’inerenza deve intercorrere tra i componenti negativi e le attività o i beni da cui derivano componenti positivi tassati, e non tra i componenti negativi e i componenti positivi tassati, ne consegue che sono deducibili anche i componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni da cui, in proiezione futura, deriveranno componenti positivi che concorreranno a formare il reddito”2.

In linea con tale assunto si è ormai consolidato il pensiero della giurisprudenza3 e

“l’inerenza dei costi va intesa, pertanto, quale rapporto di causa ed effetto dei componenti negativi con l’attività produttiva.Il concetto di inerenza, pertanto, ha subito nel tempo un notevole ampliamento, in quanto esso si collega – come abbiamo visto – non più solo ai ricavi e/o proventi ma all’intera attività, con la conseguenza che si devono considerare deducibili tutte quelle spese dalle quali derivano ricavi e/o compensi in successione di tempo. In ogni caso lo stabilire con certezza – in concreto – l’inerenza di una spesa non è mai cosa facile : vanno infatti guardate il tipo di attività svolta, i rapporti con l’attività dell’impresa, le eventuali utilità personali che si possono ricevere dal sostenimento di quel costo, ecc…”4.

 

 

L’onere della prova

Si rileva che con ordinanza n. 19489 del 13 settembre 2010 (ud. del 24 giugno 2010) la Corte di Cassazione ha affermato che comunque l’onere della prova circa l’esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente.

Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12330 dell’8 ottobre 2001 (ud. del 24 maggio 2001), aveva imputato al contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che dannoluogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell’inerenza edell’imputazione ad attività produttive di ricavi.

Sempre la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16730 del 27 luglio 2007 (ud. del 24 maggio 2007), ha affermato che ai fini della legittimità della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti, il contribuente deve porre in essere operazioni inerenti all’attività svolta in concreto, qualificabili come strumentali per il conseguimento delle finalità tipiche dell’attività esercitata.

Tale imprescindibile presupposto deve altresì essere provato dal medesimo contribuente diversamente da quanto statuito dalla corte di merito.

“Appare sufficiente rilevare che, così, dimostrando di evocare l’esigenza, ai fini considerati, di una strumentalità valutata in concreto e non in termini puramente teorici, la giurisprudenza di questa corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ha consolidatamente affermato che, in tema di Iva, l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività ed inoltre – non introducendo deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova – lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato

(cfr.Cass. n. 3518/2006, n. 7418/2001, n. 4517/2000)”.

 

Resta fermo che – Sent. n. 6855 del 20 marzo 2009 (ud. del 26 febbraio 2009) –

“ricade sul contribuente l’onere di dimostrarel’inerenza all’attività di impresa delle singole spese affrontate; ed ilgiudice di merito nel valutare se questa prova sia stata fornita deveprendere in esame la funzione dei beni e dei servizi acquisiti, prescindendodall’entità della spesa e dalla circostanza che i versamenti siano statierogati ad un soggetto diverso dal contribuente, il quale abbia a sua voltaprovveduto alla acquisizione dei beni o alla organizzazione dei servizi”

(cfr. Cass. n. 10257/2008).

 

7 giugno 2011

Francesco Buetto

 

1 Cfr. ANTICO_MONFREDA, Il principio di inerenza al test della Cassazione, in “il fisco” n. 42 del 15/2010, pag. 1-6782. Cfr. anche Corte di Cassazione, Sez. I,11 agosto 1995, n. 8818 che ha precisato, in termini generali, che la deducibilità dei costi è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi all’attività svolta; nello stesso senso Cass., Sez.Trib., Sent. n. 7071 del 29 maggio 2000.

2 P.Ceppellini-R.Lugano, Testo unico delle imposte sui redditi, sesta edizione, pag.571.

3 Cass., Sez.Trib., Sent.n.6502 del 19 maggio 2000 che ancora la deducibilità delle spese all’attività in senso ampio, ” il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività”.

4 ANTICO_MONFREDA, Il principio di inerenza al test della Cassazione, in “il fisco” n. 42 del 15/2010, pag. 1-6782.