Accertamento esecutivo: possibile sospendere anche le misure cautelari

la combinazione delle nuove disposizioni del decreto sviluppo con la recente direttiva di Equitalia permettono al contribuente di limitare l’impatto degli atti a riscossione “concentrata”

 

Il procedimento relativo al nuovo regime degli accertamenti esecutivi, la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal prossimo primo luglio, nonostante il respiro indotto dalle modifiche apportate dal decreto sviluppo impone un’accorta e puntuale economia dei tempi a disposizione per la difesa del contribuente.

Va infatti ricordato che il decreto legge di prossima emanazione contempla attualmente il solo “blocco” dell’esecuzione forzata in caso di presentazione dell’istanza di sospensione ex articolo 47 del D. Lgs. n. 546/1992, lasciando pertanto impregiudicata per l’agente della riscossione al quale è stato affidato il ruolo la possibilità di promuovere misure cautelari a tutela del credito (su tutte, fermo amministrativo e ipoteca sugli immobili).

Notoriamente, la misura cautelare, seppure non abbia un grado di pregiudizio comparabile all’esecuzione forzata, è tuttavia un provvedimento idoneo a recare problematiche al contribuente, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli istituti di credito che non vedono di buon’occhio un’azione del genere promossa da un creditore “privilegiato” quale Equitalia.

Apparentemente sembrerebbe impossibile, in caso di affidamento del ruolo e dunque decorso inutilmente anche il periodo dei trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento delle imposte provvisoriamente dovute coincidente con la data di presentazione del ricorso, evitare l’adozione delle misure cautelari: tuttavia, se si combinano i procedimenti a disposizione del contribuente/debitore la strada esiste e non è nemmeno tanto difficile percorrerla.

Abbiamo visto come il contribuente abbia tutta la convenienza a presentare l’istanza di sospensione al giudice l’ultimo giorno utile prima che scatti l’affidamento, e quindi al trentesimo giorno successivo al termine di pagamento/presentazione del ricorso: così facendo guadagna un mese per la sospensione automatica da esecuzione forzata che, va ricordato, attualmente è previsto che possa dispiegare i propri effetti per soli 120 giorni dalla data di notifica se, nelle more, il giudice non ha ancora deciso sull’istanza presentata.

A questo punto il contribuente, innervando sulla lite avviata la richiesta di sospensione e avendo incassato la seppure limitata franchigia da esecuzione forzata, deve porre in essere l’azione che può preservarlo dal subire le misure cautelari: ossia, presentare l’istanza di rateazione del carico al competente agente della riscossione.

La mera produzione dell’istanza di rateazione ordinaria, infatti, secondo la recente direttiva di gruppo di Equitalia, la n. 12/2011 del 15 aprile scorso, se presentata tempestivamente rispetto al termine di scadenza del debito a ruolo, sino alla data di eventuale rigetto inibisce <<l’avvio di azioni cautelari ed esecutive>>: ora, nel nuovo regime la cartella scompare per cui la tempestività dell’istanza di rateazione dovrà necessariamente riferirsi ad un momento temporale in cui il contribuente risulta “affidato” (in precedenza, altrimenti, il soggetto è sconosciuto ad Equitalia).

Ciò significa che, per non incorrere in spiacevoli sorprese, presentando l’istanza di rateazione il primo giorno utile, ossia il trentunesimo giorno successivo alla data fissata dalla legge per il pagamento delle imposte provvisorie, il contribuente avrà evitato anche le misure cautelari per lo meno sino alla data di eventuale rigetto dell’istanza.

Laddove l’istanza fosse invece accolta, la misura cautelare nonché l’azione esecutiva sarebbero comunque precluse fintanto che il debitore onorerà il piano rateale, nell’attesa che il giudice adito si pronunci sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, a questo punto anche a nulla rilevando l’eventuale decisione assunta successivamente al termine di validità della sospensione (120 giorni dalla notifica dell’istanza).

 

15 giugno 2011

Carlo Nocera