La regolarità fiscale è esente da imposta di bollo

le attestazioni di regolarità fiscale non assumono la natura di certificazione perché non hanno lo scopo di attestare qualità, stati personali, fatti, ma solo quello di confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni del contribuente dei dati in possesso del fisco, pertanto a tali attestazioni di regolarità fiscale ed alle relative richieste all’Agenzia, non si deve applicare l’imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011, ha fornito un importante chiarimento in merito alla documentazione relativa agli appalti pubblici regolamentati dal decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni; per le Entrate le attestazioni di regolarità fiscale non assumono la natura di certificazione perché non hanno lo scopo di attestare qualità, stati personali, fatti, ma solo quello di confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni del contribuente dei dati in possesso del fisco; di conseguenza, secondo i tecnici ministeriali, per tali attestazioni di regolarità fiscale e alle relative richieste all’Agenzia, non si deve applicare l’imposta di bollo.

 

Il codice degli appalti e la regolarità fiscale

Il Codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006, contiene la disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere pubbliche.

La finalità è quella di garantire che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Con specifico riferimento al profilo fiscale, l’articolo 38, comma 1, lettera g, del Codice dei contratti pubblici dispone l’esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti“.

L’attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. I controlli possono essere effettuati, tra l’altro, chiedendo all’amministrazione di competenza “… conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.

 

La prassi ministeriale precedente

L’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010 ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale da parte dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, precisando che in tutti i casi in cui gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a certificare i cd. “carichi pendenti” occorre fare riferimento al modello ed alle istruzioni impartite col provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001. L’utilizzo del modello, però, ha portato alla luce alcuni problemi applicativi, legati alla circostanza che il modello stesso non è stato creato ad hoc per tale tipologia di certificazione, rispondendo alla più generale esigenza di individuare i carichi fiscali pendenti relativi a ciascun contribuente per esigenze di carattere diverso. L’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, peraltro, fornisce una specifica definizione di irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento, che può dirsi integrata qualora per il contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate.

La “definitività dell’accertamento consegue, come più volte chiarito dall’Amministrazione stessa, all’inutile decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione. L’irregolarità fiscale deve ritenersi venuta meno e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione se, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata”.

 

L’istanza alle Entrate

Il dubbio che si è posto il soggetto istante è relativo al fatto che nell’allegato “c” del provvedimento è stato, in particolare, precisato che “… i certificati di cui al presente modello sono rilasciati a seguito di richiesta in bollo presentata dall’interessato all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta. I certificati sono soggetti all’imposta di bollo e ai tributi speciali…”; pertanto in considerazione della natura pubblicistica dell’attività svolta dai soggetti di diritto privato che ricevono le dichiarazioni sostitutive, si pone la domanda alle Entrate relativa al fatto se possa essere esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze presentate all’Agenzia delle Entrate nonché sul successivo rilascio dell’attestato di regolarità fiscale.

 

La risposta delle Entrate

In linea generale, pertanto, sia le istanze presentate all’Agenzia delle Entrate che il conseguente rilascio di una certificazione o di un provvedimento sono assoggettate all’imposta di bollo.

In deroga a tale principio, l’articolo 16 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, stabilisce l’esenzione dal tributo per gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Per il soggetto istante l’esenzione dall’imposta di bollo prevista da tale disposizione può trovare applicazione solo con riferimento agli atti scambiati tra i soggetti esplicitamente individuati dal legislatore. Le norme agevolative non ammettono, infatti, interpretazioni analogiche od estensive “con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” .

L’Agenzia delle Entrate osserva che l’articolo 43 del DPR 445/2000 stabilisce le modalità che possono essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle predette informazioni ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini. Le previsioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 43 regolano, pertanto, una procedura che consente all’amministrazione procedente di acquisire direttamente le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti interessati ovvero per eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte. In tal caso, non è prevista una funzione certificativa da parte dell’amministrazione di competenza (nel caso di specie Agenzia delle Entrate) in quanto le informazioni necessarie per il controllo sono acquisite direttamente dall’amministrazione procedente, senza oneri, e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. In assenza di una specifica certificazione emessa dall’ufficio competente dell’Agenzia deve, quindi, ritenersi che tale procedura non assuma rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo né ai fini dell’applicazione dei tributi speciali.

Per i tecnici delle Entrate tale criterio appena esaminato vale anche nell’ipotesi in cui i destinatari della dichiarazione sostitutiva (soggetti con personalità sia pubblica che privata) richiedano all’Agenzia delle Entrate, per i tributi dalla medesima amministrati “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi” ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Anche in tale ipotesi, infatti, le informazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate non assumono natura di certificazione in quanto non sono volte ad attestare stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato. L’attestazione di regolarità fiscale rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, è diretta, infatti, a fornire conferma all’amministrazione procedente della corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal contribuente e le informazioni presenti presso le banche dati dell’Agenzia. In assenza di una funzione certificativa svolta dall’Agenzia delle Entrate per i tecnici delle Entrate deve, quindi, ritenersi che non trovi applicazione il disposto di cui all’articolo 4 della Tariffa che stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per gli atti e provvedimenti rilasciati dagli organi delle amministrazioni dello Stato.

 

20 maggio 2011

Federico Gavioli