Compensi amministratori deducibili anche se deliberati due anni prima

a distanza di quasi un anno dalla sentenza shock del 2010, con cui la Cassazione aveva stabilito la totale indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori dalle società di capitali, i giudici di merito torinesi tornano ora sul tema, con un’interessante pronuncia a favore dei contribuenti

 

Non esiste alcuna disposizione civilistica o fiscale che imponga di effettuare ogni anno una specifica delibera per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali, ben potendo l’assemblea, nella sua autonomia, stabilire, con un’unica delibera, gli emolumenti da corrispondere a detti amministratori per più esercizi, senza che ciò comporti l’indeducibilità dal reddito di tali compensi attribuiti negli anni seguenti a quello in cui è stata posta in essere la relativa delibera.

In questi termini si è espressa la C.T.P. di Torino (sez. XVI), con la sentenza del 10 marzo 2011, numero 37.

 

La giurisprudenza più recente

I giudici piemontesi tornano sulla questione della deducibilità dei compensi amministrativi a quasi un anno di distanza dalla nota sentenza shock della Cassazione: con l’ormai famosa ordinanza numero 18702 del 13 agosto 2010, infatti, i Supremi Giudici avevano stabilito l’indeducibilità totale dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali, equiparando quest’ultimi, sotto il profilo giuridico, all’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla loro attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione; da ciò, poiché il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 62 del vecchio TUIR (in vigore fino al 2003) escludeva l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, gli Ermellini avevano desunto l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali.

Inoltre, la Cassazione aveva anche aggiunto che era irrilevante che si trattasse del compenso all’amministratore unico piuttosto che di quello dei componenti del consiglio di amministrazione, essendo identica nei due casi la problematica di fondo. In tal modo, l’indeducibilità dei compensi era stata estesa anche a quelli erogati ai membri del CdA, e non solo all’amministratore unico.

Dottrina e giurisprudenza avevano manifestato univocamente il loro dissenso verso tale interpretazione, ricordando, tra l’altro, che l’attuale articolo 95, comma 5, del TUIR, dispone che “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti” e che l’articolo 73 richiamato si riferisce, appunto, alle società di capitali; conseguentemente, ne deriva l’evidente deducibilità, in linea di principio, dei compensi corrisposti agli amministratori di tali società di capitali.

Nel 2008, inoltre, con una sentenza a Sezioni Unite, sempre la Cassazione aveva stabilito che “l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell’assemblea dei soci … e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio” (Cass. SS.UU. 21933/2008).

Sulla base di tale statuizione, la giurisprudenza di merito era poi pervenuta alla decisione che la specifica delibera riguardante i compensi amministrativi deve necessariamente essere preventiva. In tal senso si era pronunciata la C.T.P. Reggio Emilia, che, con la sentenza del 18 ottobre 2010, numero 186, aveva ritenuto condivisibile l’assunto della difesa erariale ed aveva pertanto confermato la “indeducibilità del compenso corrisposto, si, nell’anno d’imposta 2007 ma non spettante in quanto non previamente e specificatamente deliberato”.

I giudici reggiani avevano altresì aggiunto che “Né a conclusioni difformi può indurre la considerazione che vi sia sta una delibera assembleare di ratifica della corresponsione del compenso amministratori per il 2007 stante la considerazione che al momento della corresponsione i compensi degli amministratori devono essere già «spettanti», cioè già deliberati secondo il disposto del cit. art. 95, comma 5”.

Altri giudici di merito, tuttavia, non hanno condiviso tale filone interpretativo, ritenendo che non sia necessaria una specifica e preventiva delibera di approvazione dei compensi amministrativi, ai fini della loro deducibilità da parte delle società di capitali. (Cfr. C.T.P. Lucca del 14/07/2006, numero 64; C.T.R. Firenze del 25/11/2008, numero 170).

 

La sentenza numero 37/2011 della C.T.P. di Torino

Tornando alla sentenza in commento, essa apporta un ulteriore contributo alla definizione del quadro giurisprudenziale relativo alla questione de qua: con tale pronuncia, infatti, i giudici provinciali, accogliendo parzialmente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, hanno riconosciuto il diritto della società ricorrente di dedurre i compensi amministrativi attribuiti nel 2004 ma deliberati specificamente nel 2002, a valere per tutti gli anni successivi.

Secondo la C.T.P., se è ben vero che tali emolumenti devono essere preventivamente deliberati, come ha stabilito la Suprema Corte, nel caso di specie non poteva non riconoscersi che ciò fosse puntualmente avvenuto nel 2002: in tale anno, infatti, l’assemblea aveva chiaramente ed inequivocabilmente stabilito l’entità del compenso e il diritto alla percezione anche per gli anni successivi.

Pertanto, il Collegio di prime cure ha concluso che era legittima la deduzione operata dalla società nel 2004.

 

Considerazioni conclusive

Alla luce della pronuncia odierna e della giurisprudenza sin qui illustrata, al fine di non incorrere in possibili contestazioni circa la deducibilità dei compensi amministrativi, è opportuno che:

  • venga posta in essere una specifica delibera, distinta da quella di approvazione del bilancio, con cui vengano stabiliti gli emolumenti in oggetto;

  • tale delibera deve essere preventiva all’erogazione dei compensi ma non è necessario che ve ne sia una specifica per ogni anno, ben potendo l’assemblea disporre l’entità degli emolumenti per più annualità successive.

 

27 maggio 2011

Alessandro Borgoglio