I ricorsi previdenziali

analizziamo gli aspetti critici dei ricorsi in materia previdenziale: il difficile coordinamento fra procedure telematiche ed i tempi ristretti per la proposizione del ricorso

Premessa.

Con il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, contenente misure per contrastare la crisi, per il rilancio e il sostegno all’economia, all’art. 38, c. 5, è stato sancito che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonchè gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi…”.

Per effetto di tale norma l’Istituto previdenziale ha esteso e potenziato i servizi telematici ai cittadini ed imprese comportando l’estensione delle tipologie di istanze con gli strumenti della multicanalità a decorrere dal 1° Gennaio 2011.

Ciò è avvenuto anche per i ricorsi amministrativi previdenziali, così come richiamato nella circolare Inps n. 169 del 31 Dicembre 2010.

Nella suddetta circolare, infatti, viene previsto che a decorrere dal 1° Gennaio 2011 l’inoltro delle istanze di servizio dovrà avvenire attraverso i seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

  • contact center integrato – n. 803164;

  • intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con la peculiarità che tali istanze mantengono sempre la loro valenza sotto il profilo del diritto amministrativo, e quindi in tema di “procedimento” e “provvedimento” amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

 

Le disposizioni attuali.

Con la circolare n. 32 del 10 febbraio 2010, vengono illustrate le nuove modalità di inoltro dei ricorsi amministrativi previdenziali attraverso il canale telematico da parte dei cittadini, dei patronati e degli intermediari abilitati.

In particolare viene stabilito che a decorrere dal 21 Febbraio 2010 le suddette istanze di ricorso dovranno essere presentate in una delle seguenti modalità con accesso telematico:

 

  • In via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”.

  • Tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.

 

A ciò viene aggiunto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale le istanze dei ricorsi amministrativi potranno essere presentate nel formato cartaceo; ed alla fine del suddetto periodo, però, saranno ammesse le sole procedure telematiche.

Il ricorso amministrativo, come accennato in precedenza, potrà essere presentato dal cittadino interessato o tramite un patronato o intermediario abilitato.

 

Il ricorso amministrativo presentato dal cittadino.

Affinché il cittadino possa inoltrare il proprio ricorso amministrativo deve essere in possesso di un codice PIN, che nella fase di identificazione deve essere associato al codice fiscale; se egli non è in possesso di tale codice di accesso, allora, lo potrà richiede in una delle agenzie dell’Istituto attraverso le seguenti modalità:

– tramite il sito internet (www.inps.it): cliccando sul link Richiedi il PIN online – Assegnazione Pin, ed inserendo le informazioni richieste a video;

– contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164);

– direttamente presso una Sede dell’Istituto.

L’istituto previdenziale all’interno del proprio portale dei servizi telematici ha istituito la sezione dei “ricorsi on-line”, il quale attraverso l’ausilio di un manuale utente, potrà inoltrare la propria istanza.

 

Il ricorso amministrativo presentato dai patronati ed intermediari abilitati.

Analoghe modalità sono previste per gli enti di patronato e gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 1 della Legge dell’11 gennaio 1979 n. 12, con qualche puntualizzazione in più per gli avvocati.

Per costoro è stato previsto una particolare procedura di individuazione del profilo del soggetto, infatti ai fini dell’attribuzione del PIN, le sedi territoriali dovranno procedere alla:

  • ricezione del modulo di richiesta “RichiestaPINIndividuale.pdf”, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato;

  • ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva;

  • identificazione del soggetto richiedente;

  • verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati.

Gli Enti di patronato e gli Intermediari abilitati potranno accedere al servizio seguendo il percorso: www.inps.it – Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.

Effettuato l’accesso alla procedura, tali soggetti, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e dovranno allegare nel formato digitale:

– la delega sottoscritta dal ricorrente;

– il documento di identità dello stesso;

– il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.

In merito alla coerenza dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti, il sistema on-line ne chiede conferma prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.

 

La nuova fase di recupero dei crediti contributivi.

Come esplicitato nella circolare Inps n. 168 del 30 dicembre 2010, a decorrere dal 1° Gennaio 2011 l’istituto introduce un nuovo sistema di riscossione, in fase di recupero, dei crediti contributivi, attraverso il c.d. “avviso di addebito”, in ossequio a quanto sancito dall’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ciò implica che a decorrere dall’inizio di quest’anno la riscossione coattiva dei contributi previdenziali dovrebbe essere al quanto velocizzata proprio dall’avviso di addebito; poiché il mancato pagamento dei contributi a seguito della notifica del suddetto avviso comporterà l’inoltro, conseguenziale, delle procedure esecutive.

In effetti nel decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 2010, l’art. 38 ( recante “altre disposizioni in materia tributaria” ), comma 12, sancisce che le disposizioni relative ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale previste dall’art. 25 del D. Lgs. del 26 febbraio 1999 n. 46, e s.m.i., non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/01/2010 ed il 31/12/2012, ai contributi non versati ed agli accertamenti notificati, dall’ente creditore, in data successiva al 1° Gennaio 2004.

In sostanza si ha, quindi:

  • l’abrogazione del comma 2, dell’art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che consentiva all’ente previdenziale di poter sospendere, seppur con provvedimento motivato, la riscossione in presenza di un ricorso notificato in data successiva all’iscrizione a ruolo del debito contributivo;

  • la sospensione dei termini di decadenza ai fini dell’iscrizione a ruolo dei debiti di natura previdenziale.

Di conseguenza, in presenza di un ricorso, inoltrato successivamente all’iscrizione a ruolo, l’Istituto previdenziale non è tenuto ad emettere un provvedimento di sospensione della riscossione.

Tuttavia nella circolare Inps n. 108 del 09/08/2010, rivolta a fornire le prime istruzioni operative per effetto di quanto disposto dal D. L. n. 78/2010 ( conventito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010 ), è chiarito, tra l’altro che:

nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, proposto prima dell’iscrizione a ruolo, l’art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 46/1999, ha stabilito che l’iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell’organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.

– l’abrogazione dell’art.25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione  derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti. Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità, le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).

Quindi per i contributi, di competenza dell’ente previdenziale, già iscritti a ruolo, possono essere rateizzati presentando direttamente idonea istanza all’Agente della riscossione competente per territorio .

 

La riscossione e gli effetti sui ricorsi amministrativi.

A fronte delle novità introdotte con il citato D.L. n. 78 del 2010 e convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, l’Inps disporrà di tre anni in più per iscrivere a ruolo tutte le somme di propria competenza e riferiti a contributi non pagati, accertati e notificati a decorrere dal 1° gennaio 2004 (a meno che non siano già prescritti). Quindi si riducono le possibilità di adottare la formula del ricorso amministrativo.

Con il nuovo sistema di riscossione fondato sull’emissione dell’avviso di addebito, cioè da Gennaio 2011, l’ente previdenziale potrà recuperare tutti i crediti accertati a decorrere dalla citata data, anche se di competenza di anni precedenti.

Se il contribuente non procede al pagamento dell’avviso di addebito entro il termine di 60 giorni, l’Inps consegnerà l’avviso non pagato all’Agente della riscossione competente, e quindi prima della conclusione del 90° giorno utile per il contribuente ad inoltrare il ricorso amministrativo per questioni non relative alla natura del rapporto di lavoro.

 

31 marzo 2011

Luigi Risolo