Intrastat: presupposti di compilazione e periodicità di presentazione | Parte 1

Un riassunto ragionato delle casistiche e degli adempimenti: profili soggettivi dell’obbligo; informazioni da indicare; periodicità di presentazione…

La prima parte della circolare Assonime numero 24 del 21 luglio scorso riepiloga – in aderenza a quanto espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare 21 giugno 2010, numero 36/E – i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi, e fornisce specifiche informazioni sulla redazione e sulla periodicità dei prospetti.

Profili soggettivi dell’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi

Nella prima parte della circolare n. 36/E, relativa a principi di carattere generale, sono contenute, tra le varie indicazioni, alcune importanti puntualizzazioni che riguardano i presupposti di compilazione degli elenchi.

Prestazioni di servizi

Ad avviso dell’Agenzia, per quanto concerne le prestazioni di servizi, devono essere incluse negli elenchi quelle rese o ricevute da controparti stabilite in altri Stati comunitari, intendendo per tali i soggetti con sede principale o stabile organizzazione in tali Stati.

Se invece la controparte è un soggetto extracomunitario, non stabilito nell’Unione europea – non avendo istituito nella UE né la sede principale, né una stabile organizzazione – l’obbligo di indicare negli elenchi tali prestazioni non sussiste, anche se il soggetto si è identificato ai fini IVA o ha nominato un rappresentante fiscale in altro paese comunitario.

Cessioni di beni

Diversa è la regola applicabile in caso di scambi di beni, in cui ha rilevanza l’aspetto oggettivo dell’operazione: in presenza di una operazione qualificabile come cessione o acquisto intracomunitario sussiste l’obbligo di rilevazione negli INTRASTAT, anche se la controparte è un soggetto stabilito in un paese non comunitario, sempreché tale soggetto si sia identificato ai fini IVA nella Unione europea (identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale).

Contribuenti minimi

Nella circolare n. 36/E sono, poi, individuati gli obblighi relativi alla compilazione degli elenchi INTRASTAT che riguardano i contribuenti c.d. “minimi”. Si tratta dei contribuenti che applicano il regime speciale semplificato stabilito dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, per quanto concerne il regime previsto per gli scambi di beni, le cessioni di beni inviati in altro Stato membro rese da contribuenti minimi nei confronti di cessionari identificati in altri Stati dell’Unione europea non costituiscono cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza addebito d’imposta a titolo di rivalsa nei confronti del cessionario.

Di conseguenza, per i contribuenti minimi non sussiste l’obbligo di compilare e presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie.

Viceversa, i contribuenti minimi, al pari degli altri soggetti IVA, devono indicare gli acquisti intracomunitari negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.

Riferendo questa stessa disciplina prevista per gli scambi di beni anche ai servizi, l’Agenzia ritiene che se un contribuente minimo italiano acquista servizi “generici” da un soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, trova applicazione il regime precedentemente esposto riguardante gli acquisti intracomunitari: l’operazione si considera territorialmente rilevante in Italia, ed il soggetto in questione è tenuto ad integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, senza esercitare il diritto alla detrazione e con obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti.

Le prestazioni rese da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, analogamente a quanto accade per le cessioni intracomunitarie, non sono, invece, operazioni intracomunitarie ma interne, senza diritto di rivalsa, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Tali prestazioni, quindi, non devono essere indicate negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese.

Informazioni da indicare nei modelli

Differenti metodi di pagamento

Un primo chiarimento, rispetto alle perplessità manifestate dagli operatori in passato, riguarda la differenza esistente tra:

– pagamento effettuato tramite bonifico;

– pagamento tramite accredito.

L’Agenzia chiarisce che il bonifico consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro, mentre l’accredito può pervenire da fonti diverse dal conto corrente.

Se il corrispettivo è invece incassato con modalità diverse dal bonifico o dall’accredito, nell’apposita casella deve essere indicata la lettera X. A titolo esemplificativo, l’Agenzia dichiara che nell’ipotesi di pagamento con carta di credito deve essere barrata la casella A mentre per il pagamento con ricevuta bancaria la casella X.

Nel caso in cui il pagamento della prestazione non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi INTRASTAT, l’Agenzia chiarisce che la casella modalità di incasso deve essere compilata con dati presunti.

Modalità di erogazione del servizio

Quanto alle modalità di erogazione del servizio, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è richiesto che debba essere indicata la lettera I se le prestazioni sono istantanee (cioè rese in un’unica soluzione), oppure la lettera R, se le prestazioni sono periodiche (cioè erogate in più riprese).

Per alcune tipologie di servizi, potrebbe però rivelarsi difficile procedere ad una simile distinzione. Al riguardo la circolare n. 36/E fornisce alcune esemplificazioni.

Sono, ad esempio, considerati servizi erogati in un’unica soluzione la singola lavorazione, il trasporto unitario oppure l’attività di recupero crediti relativa ad un solo cliente (anche se l’esercizio di tale attività dia luogo all’emissione di più fatture), mentre le manutenzioni periodiche costituiscono esempi di servizi erogati ciclicamente, così come il rinnovo di una licenza software.

Paese in cui avviene il pagamento

Dubbi erano sorti, osserva Assonime, anche in merito all’individuazione del paese in cui è stato effettuato il pagamento; paese che deve essere indicato nell’elenco relativo ai servizi.

Non era chiaro, infatti, se nell’ipotesi di pagamento tramite banca dovesse essere indicato il paese dove si trova la banca incaricata del pagamento, oppure quello verso il quale è diretto il trasferimento di denaro.

Al riguardo, nella circolare n. 36/E è precisato che il paese di pagamento è quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario: non può non rilevarsi, comunque, che tale verifica potrebbe dar adito a difficoltà, specie per i soggetti di notevoli dimensioni con una numerosa clientela.

La compilazione della colonna “codice servizio”

Sempre riguardo al contenuto degli elenchi, utili indicazioni fornite dalla circolare n. 36/E riguardano l’individuazione della tipologia dei servizi resi o ricevuti nell’ambito della tabella CPA – basata su codici a sei cifre ed ottenuta dalla rielaborazione della tabella CPA 2008 – ai fini della compilazione della colonna “codice servizio”.

Ad avviso dell’Agenzia, in caso di incertezza deve essere indicato il codice CPA del servizio che si ritiene più vicino a quello effettivamente svolto. Inoltre, sebbene la tabella sia composta di codici a sei cifre, dovrebbe riconoscersi al contribuente la facoltà di indicare il servizio anche solo con 4 cifre, dando così una indicazione più generica(1).

Periodicità di presentazione degli elenchi

Regolamentata la disciplina cui attenersi nel caso del cambio in corso d’anno della periodicità di presentazione degli elenchi.

In caso di superamento durante il trimestre il limite dei 50.000 euro stabilito per la periodicità di presentazione trimestrale, la periodicità di presentazione degli elenchi cambia in corso d’anno, e l’elenco deve essere presentato con cadenza mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è superata, ed è in questo caso richiesta la presentazione, per i periodi mensili già trascorsi, di elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati.

Valgono le istruzioni per la compilazione dei modelli, secondo cui devono invece essere presentati per tali periodi pregressi elenchi “trimestrali” appositamente contrassegnati.

Pertanto, se il limite di 50.000 euro è superato nel corso del mese di gennaio, deve essere presentato un elenco trimestrale entro il 25 febbraio contrassegnando la casella “primo mese del trimestre”; se il limite predetto è superato a febbraio, deve essere presentato entro il 25 marzo un elenco riepilogativo trimestrale contrassegnando la casella “primo e secondo mese del trimestre”,

contenente i dati di gennaio e febbraio; se il limite è superato a marzo, entro il 25 aprile dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo trimestrale contenente i dati relativi al mese di gennaio, febbraio e marzo contrassegnando la casella “trimestre completo”.

La circolare n. 36/E, peraltro, non fornisce le spiegazioni che auspicavamo in relazione alle regole da osservare per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi nel caso di inizio dell’attività; regole che, quindi, continuano, a detta di Assonime, a rimanere non del tutto chiare.

Nota

1) Nella circolare n. 36/E è individuato, inoltre, il comportamento da tenere per correggere precedenti errori od omissioni. In particolare, si distinguono al riguardo diverse ipotesi. Se si tratta di variazioni relative ad operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) già incluse negli elenchi riepilogativi – si pensi, ad esempio, alla variazione dell’ammontare del corrispettivo di operazioni già comunicate – i corrispondenti dati delle fatture o delle note di accredito devono essere indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate17, compilando la sezione 4 degli elenchi. Nel caso in cui, invece, siano stati omessi dati relativi a prestazioni di servizi – si pensi, ad esempio, alla dimenticanza di una fattura – è necessario trasmettere, come indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, una apposita dichiarazione, specificando quale periodo di riferimento il mese o trimestre in cui si è verificata l’omissione, utilizzando la sezione 3 dei modelli.

Nei rimanenti casi di errori relativi alle prestazioni di servizi – quali, ad esempio, l’inserimento negli elenchi di operazioni non imponibili od esenti, in relazione alle quali tale obbligo è insussistente – il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche riguardanti i servizi resi o ricevuti.

Nella circolare n. 36/E l’Agenzia precisa, inoltre, in termini generali, che gli errori e le omissioni possono essere corretti in via immediata, senza attendere la scadenza del termine di trasmissione relativa al periodo (mese o trimestre) successivo.

10 agosto 2010

Attilio Romano