Le imprese e i professionisti, soggetti agli studi di settore, che eseguono l’adeguamento Iva ai ricavi o compensi presunti dallo strumento induttivo, possono effettuare il relativo pagamento in modo rateale. L’impresa o il professionista, che sceglie di pagare a rate, deve indicare nel modello F24 il numero della rata che sta versando, riportando nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo si indica “0101”. Sono queste le istruzioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010, che ha per oggetto “modifica del formalismo relativo all’informazione sulla rateazione per il codice tributo 6494 da utilizzare nel modello di versamento F24”. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate precisa che con risoluzione ministeriale n. 89 del 1 giugno 1999 è stato istituito il codice tributo 6494, denominato “Studi di settore - adeguamento Iva”, per consentire il versamento integrativo, tramite modello F24, per l’adeguamento al volume d’affari in conseguenza dell’applicazione della disciplina relativa agli studi di settore a norma dell’articolo 10, comma, 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L’articolo 15, comma 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, anche per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, può essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. A seguito della predetta modifica, è stabilito che l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di settore, è operato, ai fini dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa Iva entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri Iva di cui agli articoli 23 “registro delle fatture emesse” e 24 “registro dei corrispettivi”, del decreto Iva, Dpr 633/1972.
Considerato che gli importi dovuti a seguito dell’adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, da versare con il codice tributo 6494, devono essere effettuati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito (articolo 2, Dpr 31 maggio 1999, n. 195), ne consegue che, di norma, per i contribuenti di Unico 2010, per i redditi del 2009, i relativi versamenti si devono effettuare:
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entro il 16 giugno 2010;
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dal 17 giugno al 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Rimane fermo che:
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l’importo a debito dovuto a seguito dell’adeguamento Iva agli studi di settore può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente;
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per i titolari di partita Iva che pagano a rate, gli altri pagamenti devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese successivo a quello di scadenza della prima rata;
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per i pagamenti rateali, sono anche dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolare a partire dalla seconda rata, nella misura dello 0,33% mensile.
Si deve infine segnalare che, contrariamente all’adeguamento Iva, codice 6494, che si può pagare a rate, è escluso il pagamento rateale per chi deve la maggiorazione del 3%, che si versa con il codice 4726 “Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore” o con il codice 2118 “Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore”. Al riguardo, si ricorda che i contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di “franchigia”.
21 maggio 2010
Tonino Morina
Allegato
Risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010
OGGETTO: Modifica del formalismo relativo all’informazione sulla rateazione per il codice tributo 6494 da utilizzare nel modello di versamento F24
Con risoluzione ministeriale n. 89 del 1 giugno 1999 è stato istituito il codice tributo 6494, denominato “Studi di settore - adeguamento Iva”, per consentire il versamento integrativo, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto, da effettuare per l’adeguamento al volume d’affari in conseguenza dell’applicazione della disciplina relativa agli studi di settore ai sensi dell’articolo 10, comma, 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L’articolo 15, comma 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ha previsto che, anche per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. Ciò premesso, vista la numerosità dei contribuenti che possono avvalersi della modalità di pagamento rateale ed al fine di consentire un più efficiente monitoraggio dell’andamento del gettito riferibile all’imposta versata tramite il codice tributo in parola, in sede di compilazione del modello di versamento F24, ferme restando le modalità di compilazione degli altri campi indicati nella predetta risoluzione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” si riportano le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.