Prescrizione breve nei tributi locali

in quali termini si prescrivono i tributi locali ed i loro accessori: notizie importanti a favore del contribuente

 

Con sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 (ud. del 17 dicembre 2009), la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dell’applicabilità della prescrizione – breve o lunga – nell’ambito dei tributi locali.

Analizziamo il contenuto del pronunciamento.

 

Il processo

 

In data 17 giugno 2002 il Comune di Nocera Inferiore ed il Consorzio di Bonifica dell’A.S. – nocerino, quali enti impositori, e l’E.TR. Esazione Tributi s.p.a., quale concessionario del servizio di riscossione, notificavano a C.G. tre avvisi di mora, relativi a tributi locali (tassa smaltimento rifiuto solidi urbani, tributo per occupazione di aree pubbliche e passi carrabili, contributi per consorzio di bonifica) afferenti gli anni 1991, 1992, 1993, 1995 e 1996.

Avverso gli avvisi proponeva ricorso il contribuente ritenendo applicabile ai tributi in questione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2248 c.c., n. 4, il cui termine, decorrente dalla notifica delle relative cartelle esattoriali, era già decorso, con conseguente estinzione dei crediti di cui si chiedeva il pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno respingeva il ricorso, ritenendo che ai crediti citati fosse applicabile la prescrizione decennale.

Detta sentenza veniva appellata dal contribuente e il gravame veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 110/5/04 in data 24-5-04, depositata il 7-6-04, che confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., e della norme relative alla prescrizione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Commissione ritenuto applicabile ai tributi menzionati negli avvisi di mora la ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

 

  • violazione di legge, per aver ritenuto la sentenza impugnata irrilevante la mancanza di sottoscrizione degli avvisi di mora.

 

 

La sentenza

 

I giudici di Cassazione prendono innanzitutto in esame la seconda censura, che postula la nullità degli avvisi impugnati, rilevandone la infondatezza.

” ….Infatti che per consolidata giurisprudenza della Corte la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente della cartella di pagamento o, come nella specie, di un avviso di mora, non comporta la invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di un sigillo o di una firma leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (v. per tutte Cass. n. 4757/2009) e che la esistenza di tale inequivoca riferibilità degli avvisi all’ente abilitato ad emetterli non è posta in dubbio dal ricorrente, la carenza di sottoscrizione è irrilevante anche sotto lo specifico profilo evocato dallo stesso. Posto invero che l’atto anche privo della sottoscrizione è valido per quanto sopra si è detto, la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione nè del potere del concessionario, che dipende dal rapporto a monte con l’ente impositore, nè della responsabilità in ordine alla emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette a prescindere dalla identità del funzionario che materialmente lo esegue, nè, a fortiori, delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto“.

I giudici, invece, ritengono fondato il motivo principale.

La sentenza impugnata ha ritenuto che “le tasse iscritte a ruolo non sono obbligazioni periodiche o di durata in quanto sono obbligazioni autonome che si definiscono anno per anno e gli importi possono essere diversi per ciascuna annualità a seconda della variazione della causa debendi che è invece unica e continuativa per le obbligazioni di durata“.

L’assunto non è condiviso dai giudici di Cassazione, per tutta una serie di motivi.

Innanzitutto, afferma la Corte, va valutato se il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell’art. 2946 c.c., di dieci anni, ovvero se trovi applicazione il diverso termine previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l’altro “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi“.

Per la Corte, i pagamenti dei tributi locali di cui si tratta hanno cadenza annuale od in termini più brevi, in ragione di mesi, e perciò rientrano nella disposizione di cui all’art. 2948 c.c. n.4.

Tale requisito non è però sufficiente. “Infatti, la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 2941/2007, 4271/2003, Cass. S.U. n. 10955/2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche uno actu con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295/1993)“.

In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.

In applicazione di tale principio, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico nel senso che consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennale (ad es. vendita di un bene con pagamento rateale del prezzo).

Alla stregua dei criteri sopra enunciati, la Corte di Cassazione ritiene che “non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso“.

Invero, in tutti i casi considerati, l’utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto o imposto che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; nè è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, nè il corrispettivo potrebbe dall’utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, nè nell’entità, nè nella durata.

In ogni caso, la variazione degli importi dei pagamenti annuali ed infrannuali non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati.

La Corte, altresì, assume come indizio della corretta interpretazione del ricorrente, l’obbligo del concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per cinque anni ( art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973) .

Ne consegue che, contrariamente all’assunto della CTR, i tributi in oggetto sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.

 

 

18 marzo 2010

Gianfranco antico