Il furto della contabilità: quali adempimenti?

Può accadere che i documenti contabili vengano perduti per diverse cause, quale ad esempio il furto. In questi casi, il contribuente impossibilitato ad esibire i documenti contabili, non è automaticamente esonerato dall’onere della prova della sussistenza dei crediti esposti in dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto…

Può accadere che i documenti contabili vengano perduti per diverse cause, quale per esempio quella di furto.

In questi casi, il contribuente impossibilitato ad esibire, in sede di verifica e di accertamento, i documenti contabili (registri e fatture) la cui tenuta è obbligatoria, non è automaticamente esonerato dall’onere della prova della sussistenza dei crediti esposti in dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In tale ipotesi sembrerebbe possibile avvalersi della disposizione contenuta nell’art. 2724, n. 3) del Codice Civile, secondo la quale la parte è autorizzata alla deduzione di prova testimoniale o per presunzioni.

La mancata manifestazione di volersi avvalere di ulteriori mezzi istruttori comporta il mancato assolvimento degli oneri probatori ed il rigetto del ricorso.

 

La pretesa detraibilità dell’IVA in caso di furto

In termini generali l’onere della prova concernente la detrazione dell’iva assolta da parte dell’acquirente di un bene o del committente di un servizio compete al contribuente che intende far valere tale diritto.

Nella disciplina IVA la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 19 D.P.R. 633/1972) postula che il contribuente stesso:

 

.. sia in possesso delle relative fatture;

.. conservi le fatture e i registri (art. 39 D.P.R. 633/1972).

 

 

Relativamente alle modalità di accertamento, è nella facoltà dell’amministrazione finanziaria, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito l’effettuazione di accertamento in rettifica, depennando le poste a credito, ove non trovino rispondenza nelle fatture di acquisto e nei registri IVA (art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972).

A tal proposito si chiede quali siano i mezzi di prova a disposizione del contribuente che ha subito il furto di fatture e registri contabili, al fine di poter legittimamente procedere alla detrazione dell’iva assolta per rivalsa.

 

E’ evidente, in questi casi, che la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere e, sul piano probatorio, sono necessari atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità.

In ipotesi di impossibilità di produrre documenti scritti, la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, non si occupa dell’ipotesi dell’incolpevole impossibilità di produrre gli indicati scritti (nella specie, per furto).

 

Occorre quindi reperire copia delle fatture ricevute nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, direttamente presso i fornitori dei beni o prestatori di servizi.

A tal proposito, dovrebbe essere ammessa la prova per testimoni, di cui all’articolo 2724, n. 3 del codice civile.

D’altra parte, la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non comporta l’esenzione dall’onere della prova a carico del contribuente, né sposta il medesimo onere sulla controparte (Amministrazione Finanziaria), ma rileva esclusivamente come situazione che consente la prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti.

 

I COMPITI DELL’UFFICIO: L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, numero 600, l’ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili prescritte ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di “forza maggiore”.

 

• La causa di forza maggiore è senz’altro quella per la quale, malgrado l’adozione di un comportamento diligente, l’evento si manifesta comunque, causando un danno al soggetto che lo subisce. Pertanto, il semplice smarrimento di libri ed altre scritture non è da intendersi come fattore tale da determinare il ricorso all’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 lett. c) D.P.R. 600/1973.

• Il furto, la distruzione a causa di incendio o altro, di libri, scritture e documenti sono, quando non permeati da dolo, da ritenersi come fatti che trascendono la volontà dell’individuo. Essi escludono la responsabilità penale ma legittimano, comunque, il ricorso all’accertamento induttivo.

.. le annoti in apposito registro (art. 25 D.P.R. 633/1972);

 

 

CASO PRATICO – mancata esibizione fatture di acquisto

 

Si ipotizza che l’ufficio delle entrate, in caso di mancata esibizione delle fatture di acquisto di beni e servizi, aveva disconosciuto la detrazione dell’imposta sugli acquisti medesimi, proprio in mancanza delle fatture oggetto di furto.

 

 

Tesi difensiva del contribuente

In linea di massima opera la presunzione di veridicità della dichiarazione del contribuente. La perdita incolpevole dei documenti contabili rappresenterebbe quindi una  esenzione dall’onere della prova, che si intenderebbe spostare sulla controparte (l’Ufficio). Si verificherebbe una presunzione di veridicità di quanto dichiarato all’ufficio.

 

 

SOLUZIONE OFFERTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE

(Cassazione, sent. 18.05.2006, n. 21233)

Nella disciplina IVA la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa richiede che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro ed inoltre conservi le une e l’altro.

 

L’ufficio, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all’accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non trovino rispondenza in quelle fatture ed in quel registro (art. 54, comma, 2 D.P.R. 633/1972

Tuttavia, osserva il Supremo Collegio, la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere e, sul piano probatorio, sono necessari atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità.

 

A tal proposito, la Corte di Cassazione ritiene insufficiente, al fine di legittimare la detrazione dell’iva, la produzione del solo elenco delle fatture oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’incolpevole perdita della contabilità, richiesta per la detrazione di IVA “a credito”, non introduce una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di Polizia.

 

Un’autodichiarazione del contribuente avente ad oggetto un elenco di dette fatture, ancorché dettagliato, è insufficiente al fine, dovendo tale indizio trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse.

 

Quando il contribuente non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili, ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime.

 

Nè una denuncia di furto è, di per se stessa, sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico.

In definitiva, osserva la Cassazione, la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole:

-non integra ragione di esenzione dall’onere della prova;

-non sposta il medesimo sulla controparte;

-rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti.

 

 

Esempio n. 1
Richiesta di rilascio di una copia conforme, inoltrata per iscritto ai fornitori

 

Con riferimento alla Vostra fattura n. ……………………… del ……………………… e ai beni a suo tempo consegnatici (o ai servizi

fornitici), dichiariamo di aver smarrito (o che è stato distrutto, ecc.) l’esemplare di nostra spettanza.

Vi preghiamo, pertanto, di voler rilasciare copia conforme all’originale.

Data e firma                                                                                                                                                                                                                  ………………………………….

 

Esempio n. 2
Dichiarazione da apporre sulla copia rilasciata al richiedente il duplicato

 

Tale documento costituisce copia conforme all’originale emesso su specifica richiesta della ditta …………………. del ………………….

che ha dichiarato di aver smarrito (o distrutto, ecc.) l’esemplare di sua spettanza a suo tempo rilasciato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data e firma

                                                                                     ………………………………….

 

 

 

Attilio Romano

12 Dicembre 2009