ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia
ISTITUTO GIURIDICO
L’istituto del “fondo patrimoniale” è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ed è previsto dall’articolo 167 del codice civile che al comma 1 dispone “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”
Il fondo, come si evince dalla lettura delle disposizioni dell’articolo medesimo e dei seguenti fino al 176 del codice, è formato da un patrimonio autonomo e separato, destinato a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia e la stabilità economica attraverso i frutti provenienti dall’impiego dei beni che lo costituiscono. Tale patrimonio di scopo, non rappresenta un autonomo soggetto di diritto, né é proprietario dei beni ricevuti in conferimento o dei frutti derivanti dalla gestione del patrimonio, dal momento che la proprietà spetta ai coniugi ovvero al singolo coniuge o al terzo che ha costituito il fondo riservandosi la proprietà dei beni conferiti (in tal caso si ha un mero diritto di godimento).
Laddove la costituzione avviene ad opera di un terzo, per il perfezionamento dell’atto risulta necessaria l’accettazione dei coniugi (1).
L’articolo 170 c.c., in particolare, esclude la possibilità di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti, relativamente a debiti che il creditore conosce essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia, quali attività imprenditoriali, di lavoro autonomo o, comunque, di rischio.
Al fine di garantire la certezza del diritto, l’art. 2647 c.c. dispone l’obbligo di trascrizione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, a pena di inopponibilità a terzi (2).
La cessazione del fondo patrimoniale si verifica in caso di divorzio tra i coniugi o di annullamento del vincolo matrimoniale, ma se sono presenti figli minori il fondo dura, in ogni caso, fino a quando essi abbiano compiuto la maggiore età, con facoltà per il giudice di attribuire ai figli una quota in godimento o in proprietà dei beni del fondo stesso.
L’amministrazione, invece, a seguito del rinvio effettuato dall’art. 168 c.c. alla disciplina della comunione legale dell’art. 180 c.c., spetta per gli atti di ordinaria amministrazione e per la rappresentanza in giudizio, disgiuntamente ad ognuno dei coniugi, laddove gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione rimangono riservati congiuntamente ad entrambi i coniugi . Sussiste un generale divieto di atti costitutivi di diritti reali di godimento o di atti di disposizione sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, a meno che non sia stato espressamente consentito nel negozio istitutivo con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice ex art. 169 c.c.
OBBLIGHI TRIBUTARI
Ai fini delle imposte dirette, il fondo patrimoniale non da vita a un autonomo soggetto giuridico. Il comma 1, lettera b), dell’articolo 4, del TUIR, dispone che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi“. Nelle ipotesi previste dall’articolo 171 c.c. (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo. In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette, non si riconosce nessuna rilevanza alla effettiva titolarità della proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in quanto è stabilito che i frutti spettino in misura uguale ad entrambi i coniugi
Ai fini delle imposte dirette, infatti, rileva l’amministrazione, ovvero la gestione dei beni conferiti nel fondo ed i frutti che ne derivano sotto forma di redditi imponibili. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 all’art. 4, co.1, lett. b) dispone che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.
Ai fini imposte indirette, invece, la distinzione tra effetto traslativo o meno della proprietà dei beni conferiti, conseguente all’istituzione del fondo, ha un’importanza decisiva.
La circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000 ha precisato, a tal fine, che:
· la costituzione di un fondo patrimoniale con beni di proprietà di entrambi i coniugi è soggetta a imposta di registro in misura fissa, ex articolo 11 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/86, poichè il relativo atto costitutivo esprime soltanto un vincolo di destinazione, essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa. Non essendo un atto di trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis causa, non è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni.
· il realizzo dell’istituto con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà è soggetto a imposta fissa di registro, in quanto non realizza un effetto traslativo;
· il fondo costituito, invece, con beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di un terzo che non se ne riserva la proprietà, è considerato un atto traslativo in presenza di accettazione da parte dei beneficiari. In tal caso, si applicherà il trattamento tributario previsto per le donazioni con i dovuti distinguo verso coniugi o parenti (3)
· il fondo costituito con i beni di un terzo che se ne riserva la proprietà, pur essendo ritenuto privo di effetti traslativi, è assoggettato al trattamento tributario proprio degli atti di trasferimento a titolo gratuito, in quanto da esso “deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati“.
In merito all’imposta ipotecaria e catastale, la circolare ministeriale ha precisato che la costituzione di un fondo patrimoniale che non comporti il trasferimento di immobili è soggetta a imposta ipotecaria in misura fissa (articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con Dlgs n. 347/90). Invece, la costituzione di un fondo patrimoniale che comporti il trasferimento di immobili è soggetta a imposta ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita rispettivamente dall’articolo 1 della tariffa e dall’articolo 10 dello stesso Testo unico.
Riguardo l’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, giova sottolineare che, comunque, è dovuta da chi ha il possesso dei beni immobili situati nel territorio dello Stato, quindi, dai proprietari e dai titolari di un diritto reale di godimento sui predetti beni immobili, nonché dai locatari, qualora si tratti di immobili concessi in locazione finanziaria. L’imposta troverà applicazione, nel contesto del fondo patrimoniale, sempreché, ovviamente, nel medesimo siano compresi beni immobili, tanto nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi titolari del fondo risultino essere i proprietari della metà dei beni in esso conferiti, quanto nell’ipotesi in cui il coniuge conferente abbia mantenuto la proprietà esclusiva dei beni assegnati e l’altro coniuge risulti, perciò, titolare del semplice usufrutto su di essi che, in quanto diritto reale di godimento, resterà comunque assoggettato all’I.C.I.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE SU BENI E FRUTTI DEL FONDO PATRIMONIALE
Nel fondo patrimoniale la destinazione dei beni facenti parte del patrimonio separato, è stabilità dal legislatore (ad esempio, la destinazione dei beni ai figli legittimi), a differenza di altri istituti quale il trust “famigliare”, che presenta caratteristiche similari ma si differenzia poiché la destinazione dei beni è decisa dal disponente nel relativo atto istitutivo senza la necessità del vincolo matrimoniale, né che la proprietà dei beni appartenga a entrambi i coniugi e sia da questi amministrata congiuntamente.
L’art. 170 c.c. in proposito.limita la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni ed i frutti del fondo patrimoniale, da parte di creditori aventi diritto, alle sole azioni relative alle obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, non a quelle estranee alla stessa, in virtù del vincolo ex art. 167 c.c
Nella sentenza n. 38925/09 della Corte di cassazione, datata 7 ottobre 2009, la Suprema corte ha confermato un sequestro cautelativo effettuato dal Tribunale di Pistoia, afferente macchine ed appartamenti fatti confluire da un nucleo familiare in un fondo patrimoniale, subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza, ma prima dell’attività accertatrice fiscale o della procedura di riscossione.
La Suprema corte ha chiarito che per l’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta di cui al D.lgs n.74 del 2000, art.11, non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente un atto simulato o fraudolento che pone in pericolo l’adempimento di un’obbligazione tributaria. In tale ottica, gli atti posti in essere con la costituzione di un fondo patrimoniale sono sempre sospetti perché mettono a rischio la riscossione tributaria, limitando le ragioni del fisco.
Il fondo di per sé destina beni immobili o mobili iscritti in publici registri a soddisfare i bisogni della famiglia sottraendoli all’esproprio, laddove l’obbligazione tributaria non ha alcuna attinenza.
Il sequestro è, quindi, legittimo anche nei casi in cui il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sia stato posto in essere prima dell’inizio della riscossione coattiva da parte dello Stato, trattandosi di un reato di pericolo.
dott. Cosimo Turrisi
21 Ottobre 2009
(1) Codice Civile art. 167 – dispone che il negozio istitutivo del fondo patrimoniale può essere stipulato sotto forma di disposizione testamentaria solamente nel caso di costituzione ad opera di un terzo (il quale in vita può avvalersi anche di una donazione) .
(2) Corte di Cassazione sentenza 8824/87 – ha precisato che la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c. va compresa fra le convenzioni matrimoniali e, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c.,circa le forme della convenzione . medesima, ivi incluso il comma 4 che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio.
(3) Cfr. Legge 383/2001 art. 13