Il Fisco sull’applicazione del favor rei per le sanzioni da lavoro irregolare

La disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. Il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato le modalità di commisurazione della sanzione

          Come noto l’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari. In particolare il legislatore, oltre a trasferire la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dall’Agenzia delle Entrate alla Direzione Provinciale del Lavoro per le violazioni constatate successivamente al 11 agosto 2006, ha rimodulato, a fronte della Corte Cost. sent. n. 144 del 2005, le modalità di commisurazione della sanzione (1).

          Se nel sistema previgente era prevista la sanzione

“dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, dal 12 agosto 2006 la stessa deve essere calcolata “da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” (art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002).

 

          L’aver chiarito, altresì, che l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (ad eccezione della preventiva notifica dell’atto di contestazione) comporta l’applicabilità del principio del favor rei (art. 3, comma 3, del Dlgs 472/97) ovvero la necessità di applicare la sanzione che, in concreto, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore con eventuale rideterminazione di quella già irrogata, con l’unico limite dell’intervenuta definitività dell’atto.

          Con la recente Risoluzione n. 211 del 11/08/2009 l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento (cfr il punto 4 della Circolare n. 56 del 2008) fornendo chiarimenti circa le modalità da seguire in sede di determinazione della sanzione in applicazione del principio del favor rei. Istruzioni da ritenersi valide per i provvedimenti sanzionatori non ancora irrogati (2) e per quelli in contenzioso.

 

          A differenza di quanto previsto nella norma previgente, il sistema vigente prevede quindi che, oltre alla sanzione variabile, la maggiorazione venga commisurata alle giornate di lavoro effettivo.

Gli uffici dovranno procedere ad una valutazione delle due normative applicabili al caso concreto con riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale e

“tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per il trattamento sanzionatorio”.

 

          In particolare possono distinguersi due situazioni:

–        l’atto di irrogazione sanzioni non è stato ancora emanato.

In tal caso, sulla base della constatazione che la disposizione attualmente in vigore pone a carico dell’amministrazione la prova della quantificazione delle giornate lavorative, l’ufficio dovrà applicare l’importo minore tra quelli risultanti confrontando l’applicazione della normativa vigente sino all’11 agosto 2006 e quella attuale, avendo cura per quest’ultima di effettuare il calcolo sulla base dei giorni (o del singolo giorno) risultanti dal verbale.

 

–        L’atto di irrogazione sanzioni non è ancora definitivo.

L’ufficio dovrà calcolare la sanzione risultante dall’applicazione della normativa vigente, tenendo conto tuttavia, nell’individuazione delle giornate di lavoro effettivo cui commisurare la maggiorazione, di quanto eventualmente provato dal datore di lavoro. Quando la prova documentale fornita da quest’ultimo non sia contrastabile da parte dell’ufficio, tale periodo diventa, infatti, parametro di commisurazione della sanzione.

 

Ugo Mangiavacchi

3 settembre 2009

 

 


NOTE

 

(1) Per mera completezza si chiarisce altresì che, a fronte della sent. Corte Cost. 130/2008, la cognizione delle controversie concernenti le sanzioni in esame (anche nel caso di provvedimento irrogato dall’Agenzia delle Entrate) spetta ex artt. 22, comma 1 e 22 bis comma 2, L. 689/81 al giudice ordinario ovvero al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

(2) Entro il 31 dicembre 2009 devono essere irrogati i provvedimenti sanzionatori per le violazioni constatate nel 2004; entro il 31 dicembre 2010 quelle constatate nel 2005 ed entro il 31 dicembre 2011 le violazioni constatate sino all’11 agosto 2006