Impiego di alcole etilico in usi esenti da accisa. Documenti per la circolazione

L’intervento analizza il tema dell’utilizzo di alcool etilico come coadiuvante tecnologico nella produzione di semilavorati: l’alcool e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa quando impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume…

accisa alcolici impiegati in produzioneUtilizzo di alcool etilico come coadiuvante tecnologico nella produzione di semilavorati “Salsa cioccolato – Salsa Frutto somale – Salsa vaniglia – Salsa kwi – Salsa caffè” aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume.

Ai sensi dell’art.27, 3^ c., lett. f), T.U. Accise (D.Lgs. n.504 del 26.10.95), l’alcool e le bevande alcoliche sono ESENTI dall’accisa quando sono:

  • impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2% in volume.

Il fatto potrebbe far pensare ad un modo di evasione, in quanto l’alcole etilico che circola in regime di sospensione fino al momento dell’immissione in consumo, allorchè deve essere corrisposta l’accisa, in effetti viene trasformato in un prodotto semilavorato, avente un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1,2% in volume, e quindi esente.

Bisogna dire che l’ufficio può prelevare dei campioni per controllare i requisiti previsti per l’esenzione.

 

1. Accisa: definizioni

L’accisa, ai sensi dell’art.1 D.Lgs. 504/95, è l’imposta indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.

È un’imposta destinata ad incidere sul consumatore finale, utilizzando un meccanismo di traslazione. Dal punto di vista economico risulta colpito il consumatore finale, poiché l’imposta si incorpora nel prezzo dei prodotti.

L’accisa è un’imposta di consumo e quindi è esigibile nel paese dove il prodotto viene di fatto immesso in consumo, che non è necessariamente quello dove è stato prodotto.

Il presupposto giuridico della nascita dell’accisa è costituito dalla produzione del bene soggetto al tributo ancorchè quest’ultimo divenga esigibile all’atto immissione in consumo.

Il tributo resterà sospeso durante i successivi trasferimenti del bene, fino alla sua esigibilità o ad altra causa estintiva del debito nel paese dove avviene l’effettiva immissione in consumo e frattanto l’accisa sospesa deve essere garantita con cauzione dal momentaneo detentore del bene o comunque dal responsabile che si rende garante del tributo.

 

Il prodotto “sottoposto ad accisa” è il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.
 
Il prodotto “soggetto od assoggettato” ad accisa è il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto.

 

Il deposito fiscale è l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria.

Il regime sospensivo è il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta.

 

Fatto generatore ed esigibilità dell’accisa

Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione (art.2, D.Lgs. 504/95).

L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

L’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione.

Si considera immissione in consumo anche:

  1. l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’art.4;
  2. lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
  3. la fabbricazione o l’importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

 

L’accisa è espressa in percentuale della quantità dei beni prodotti, l’Iva in percentuale del valore dei beni.

Nel caso dei prodotti energetici si hanno:

  • aliquote rapportate al litro (benzina, gasolio);
  • al chilo (oli combustibili, GPL).

Nel caso degli spiriti, l’aliquota è rapportata al litro anidro, cioè l’unità di volume al netto dell’acqua (es. una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1X40:100=0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato).

 

Nel caso dei gas (metano) l’aliquota è rapportata al metro cubo.

Sull’energia elettrica il rapporto è effettuato sui chilowattora.

L’accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l’Iva sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.

 

Il settore delle accise interessa un complesso di prodotti di larga diffusione, quali:

  1. oli minerali,
  2. alcole,
  3. bevande alcoliche,
  4. tabacchi lavorati.

Sostituisce il precedente sistema incentrato sulle imposte di fabbricazione, sulle imposte erariali di consumo, sulle sovrimposte di confine.

La sua adozione si è resa necessaria a seguito:

  • dell’abolizione delle frontiere doganali fra i paesi membri della C.E., realizzata il 01.01.93,
  • e dell’istituzione di un mercato unico.

 

Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione Europea di prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali o tra depositi fiscali e operatori professionali (registrati e non) (art.6, D.Lgs. 504/95).

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il Documento Di Accompagnamento (DAA) previsto dalla normativa comunitaria emesso dal mittente, valido su tutto il territori dell’UE (art.22 DM 210/96).

I prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito Documento Di Accompagnamento (DAA), analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria (art.12, D.Lgs. 504/95).

 

Esenzioni da accisa

I prodotti soggetti ad accisa sono ESENTI dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  1. ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  2. ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  3. alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;
  4. ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’I.V.A. (art.17, D.Lgs. 504/95).

 

D.M. NR. 210 DEL 25.03.1996.

(Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime accise).

 

Documento di accompagnamento accise (DAA)

La circolazione in regime sospensivo dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche, di cui all’art.6 T.U. accise, avviene con scorta del D.A.A. (Documento Di Accompagnamento Accise), di cui al Regolamento (CEE) n.2719/92, dell’11.09.92 (art.1, D.M. 210/96).

 

Il DAA può consistere:

  1. in un DAA, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n.2719/92;
  2. ovvero in un Documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.

 

 

Composizione e modalità di emissione del DAA

Il DAA si compone di 4 esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

  1. l’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;
  2. l’esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
  3. l’esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell’appuramento di cui all’art.3 D.M. 210/96;
  4. l’esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all’autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione (art. 2, D.M. 210/96).

 

Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell’U.T.F. competente per territorio.

Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all’UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare.

I DAA vengono restituiti all’interessato entro il 10^ giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l’attestazione dell’avvenuta bollatura, che costituisce documento in carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall’A.F.

L’UTF annota su apposito registro:
  1. la data di bollatura;
  2. gli estremi del deposito fiscale;
  3. il numero degli stampati bollati, con l’indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.

 

Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia o un rivenditore autorizzato consegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell’UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell’UTF  o della dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità.

I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell’operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenze della validità del proprio titolo all’emissione dei suddetti documenti.

Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all’UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente.

Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all’UTF e depositano presso tale ufficio un fac-simile del documento medesimo.

In caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell’UTF, che redige apposito verbale in duplice copia.

 

Appuramento del DAA

Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell’apposita casella C, l’attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante (Art. 3, D.M. 210/96).

L’attestazione di cui al comma precedente è soggetta al visto dell’ufficio finanziario competente sull’impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell’UTF, dell’ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merci aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell’autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione.

Il visto apposto dall’ufficio finanziario sull’esemplare n.3 del DAA ha valore di presa d’atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l’esemplare n. 4.

 

Documento di accompagnamento semplificato (DAS)

La circolazione dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all’art. 12 T.U., e dell’alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del DAS, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17.12.92.

 

Il DAS può consistere:

c)     in un Documento Amministrativo di Accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;

d)    ovvero in un Documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 

 

A cura di Antonino Pernice

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