Modificate integralmente le regole di deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES, legandola a doppio filo con il Risultato Operativo Lordo (ROL). Con un unico articolo del TUIR si stabiliscono deducibilità integrali e limitate, riporti a nuovo ed esclusioni oggettive e soggettive…
La Finanziaria 2008, con una completa riscrittura dell’art. 96 del TUIR e dopo aver abrogato le disposizioni che regolavano la deducibilità degli interessi passivi sulla base della thin capitalization (art. 98) e del pro-rata patrimoniale (art. 97), modifica integralmente dal 01.01.2008 le regole di deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES, legandola a doppio filo con il Risultato Operativo Lordo (ROL).
Con un unico articolo del TUIR (il 96 appunto) si stabiliscono deducibilità integrali e limitate, riporti a nuovo ed esclusioni oggettive e soggettive.
Occorre dire fin da subito che secondo l’Agenzia Entrate le disposizioni di cui all’art. 96 del TUIR sono norme di sistema e non possono formare dunque oggetto di disapplicazione in base ad una specifica richiesta formulata ex art. 37-bis del DPR 600/73 (Risoluzione n. 268 del 03.07.2008).
Nell’attesa della preannunciata circolare che fonti ministeriali dicono essere da tempo alla firma del ministro, ma che ancora non si vede nonostante ci si trovi ormai alla chiusura del bilancio 2008, proviamo a sintetizzare e schematizzare in modo sequenziale queste disposizioni vecchie di un anno, ma applicabili nel 2009 per la prima volta, per poterle meglio comprendere.
Possiamo dire che:
- ESCLUSIONI OGGETTIVE: non rientrano nel calcolo di indeducibilità e risultano pertanto sempre integralmente deducibili, gli interessi che, secondo le disposizioni del TUIR, sono capitalizzabili (ovvero non concorrono alla formazione dei costi d’esercizio); si tratta di quegli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la fabbricazione o acquisizione di beni che, in deroga alla regola generale e come stabilito dall’art. 110, c. 1. lettera b) del TUIR, possono essere iscritti in bilancio ad aumento del costo, ma dei soli beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro entrata in funzione (Mentre l’art. 2426, c. 1, n. 1 c.c. e il doc. OIC n. 16/2005 prevedono la capitalizzazione a determinate condizioni per tutte le immobilizzazioni e quindi anche per gli immobili patrimonio, il legislatore fiscale nega questa possibilità per gli immobili non strumentali. L’Agenzia Entrate, pertanto, con la Circolare n. 47/E del 18.06.2008 ribadisce questo concetto e di conseguenza gli interessi passivi eventualmente capitalizzati su immobili patrimonio dovranno essere fatti rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR).
Per gli immobili-merce, invece, si comprendono nel costo solo gli interessi passivi su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (mentre quelli relativi al loro acquisto costituiscono costi di esercizio) fino all’ultimazione dell’immobile (Art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. e doc. OIC n. 13/2005).
Vengono inoltre attratti, con una norma transitoria, nell’esclusione anche gli interessi passivi per finanziamenti ipotecari (anche con accensione di ipoteca su immobili diversi da quelli da acquisire?
E se datore di ipoteca è la società di leasing che possiede l’immobile concesso in locazione?) su immobili concessi in locazione (sia abitativa che commerciale?) dalle imprese immobiliari di gestione. Infine la Circolare 47/E del 2008 ricorda che, come previsto dalla interpretazione autentica portata dall’art. 1, c. 35 della Finanziaria 2008, qualora gli interessi passivi sostenuti riguardo agli immobili patrimonio siano relativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per la loro “acquisizione” (intesa nel senso sia di acquisto che di costruzione), gli stessi saranno integralmente indeducibili ex art. 90, c. 2 del TUIR.
Per quanto concerne invece le rimanenze, il Dipartimento delle Politiche Fiscali (DPF) con la Risoluzione n. 3 del 14.02.2008 estende l’esclusione dal nuovo meccanismo di deducibilità agli interessi passivi capitalizzati nel costo di tutte le rimanenze, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni immobili (in effetti basandosi la deducibilità sul rapporto tra gli interessi passivi e il ROL che l’impresa produce, sarebbe perlomeno strano far soggiacere al rapporto di deducibilità un costo che contribuisce, in quanto capitalizzato nelle rimanenze, alla formazione con segno positivo dello stesso ROL che è parte del rapporto percentuale). - REGOLE DI DEDUCIBILITA’: gli interessi passivi e gli oneri assimilati (commissioni max scoperto, disaggio su prestiti obbligazionari, ecc…) risultanti dal conto economico (esclusi quelli di cui al punto precedente) sono sicuramente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi ad essi assimilabili iscritti nel conto economico stesso. Per chi vanta crediti verso la Pubblica Amministrazione si conteggiano anche gli interessi attivi virtuali al tasso BCE aumentato di un punto (vedi anche Risoluzione n. 268 del 03.07.2008). Stabilita quindi, la quota sicuramente deducibile, l’eventuale eccedenza rispetto a tale quota può essere dedotta solo per un importo non superiore al 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica, aumentato per il 2008 di 10.000 euro e per il 2009 di 5.000 euro.
Evidente la finalità del legislatore di favorire le imprese con un ROL elevato, permettendo loro di detrarre una maggior quantità di interessi passivi dal reddito d’esercizio. Sono sempre considerati indeducibili per norma di legge, gli interessi di funzionamento delle società immobiliari di gestione, quelli pagati a società estere controllanti e controllate in assenza di accordi contro la doppia imposizione, quelli pagati ad imprese residenti in paesi non white list (ex black list), gli interessi su obbligazioni emesse da Spa non quotate eccedenti i limiti di 7 o 3 punti al di sopra il tasso di sconto, e quelli pagati dalle cooperative e loro consorzi per finanziamenti da parte dei soci persone fisiche, per la parte che eccede di 0,90 punti il rendimento dei buoni postali fruttiferi. - RIPORTABILITA’ DELLE ECCEDENZE: sono previste due tipologie di eccedenze riportabili:
- ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI: gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che non è stato possibile dedurre in un esercizio per incapienza rispetto al 30% del ROL, possono essere dedotti nei periodi d’imposta successivi nel limite dell’eccedenza di ROL che dovesse formarsi anno per anno, qualora il 30% dello stesso fosse superiore agli interessi passivi del periodo, dopo averne dedotto la quota sicuramente deducibile pari agli interessi attivi e proventi assimilati.
- ECCEDENZA DI ROL: la quota del 30% di ROL prodotto a partire dal 2010 e non utilizzata per dedurre gli interessi passivi del periodo di competenza, può essere portata ad incremento del 30% del ROL dei successivi periodi d’imposta.
Può darsi che ci si trovi di fronte all’ennesimo caso di legislazione scritta frettolosamente, perché, se quella che ho appena enunciata è, forse, l’interpretazione più logica e universalmente accreditata, non è comunque quello che c’è scritto nel testo legislativo che non accenna mai al 30%, ma scrive solo di ROL prodotto. Stando all’interpretazione letterale della norma, quindi, l’eccedenza di ROL prodotto rispetto all’utilizzo (che comunque non è mai meno del 70%!) verrebbe portato a nuovo andando ad incrementare il “montante” su cui calcolare il 30% negli anni successivi.
La differenza interpretativa non è di poco conto, perché nel secondo caso c’è sempre un vantaggio per il contribuente, che avrebbe un riporto a nuovo anche qualora avesse utilizzato tutto il 30% disponibile e, se ne ha usato di meno, il vantaggio si riduce, fino a collocarsi a quota zero se non ne ha usato affatto. Bisogna inoltre considerare che nel comma che disciplina il riporto a nuovo degli interessi indeducibili (vedi punto precedente) il legislatore è stato chiarissimo nell’identificare il 30% del ROL! Se è vero il latinismo “Ubi lex voluit. Dixit.” (Dove la legge ha voluto, si è pronunciata) allora dovrebbe essere corretta l’interpretazione letterale. Attendiamo, quindi, fiduciosi la circolare interpretativa che ormai come ben sappiamo non può modificare la norma di legge; e questo è un caso in cui l’interpretazione letterale è a favore del contribuente. - DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA NORMATIVA: nell’ambito di questa nuova normativa sulla deducibilità degli interessi passivi in ambito IRES, vengono anche definiti i concetti di interessi passivi, interessi attivi e ROL da utilizzarsi solo per l’applicazione di questa normativa specifica:
- INTERESSI PASSIVI: ai fini della presente normativa si considerano interessi passivi e oneri assimilati quelli derivanti da contratti di mutuo, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (voce C17 del conto economico – OIC 11/2005), con esclusione degli interessi “impliciti” di natura commerciale e di quelli già elencati nelle esclusioni oggettive di cui al primo punto e con l’aggiunta di quelli derivanti da contratti di leasing (compresi nella voce B8). Occorre fare alcune considerazioni in relazione a questa “definizione” . In primis l’esclusione degli oneri finanziari di natura commerciale definiti “impliciti”, perché l’utilizzo di questo aggettivo non aiuta la chiarezza della norma, in quanto parrebbe che siano esclusi dal computo solo gli interessi compresi nel prezzo pagato al fornitore, mentre logica vorrebbe che si debbano escludere tutti gli interessi commerciali addebitati anche separatamente, per dilazioni di pagamento o indennità di mora.
In secondo luogo deve essere ricordato che il Principio Contabile n. 16/1996 (OIC 16/2005) prevede che la capitalizzazione degli interessi passivi (peraltro non obbligatoria) non avvenga mediante riduzione della voce interessi passivi (C17) e contemporaneo incremento delle immobilizzazioni, né con imputazione diretta agli immobilizzi senza transitare dal conto economico, bensì con imputazione totale degli interessi alla voce C17 e successiva rettifica, imputandone la parte capitalizzabile agli immobilizzi utilizzando quale contropartita la voce A4 del conto economico, evitando quindi la compensazione tra poste attive e passive.
La corretta tecnica contabile, inoltre, aiuta la società ad aumentare il suo ROL, rientrando la voce A4 del conto economico nel valore della produzione, mentre la voce C17 ne è esclusa, facendo aumentare, quindi, il montante su cui calcolare il 30% previsto dalla novella legislativa. In terzo luogo relativamente agli interessi passivi pagati in relazione ad un finanziamento specificatamente destinato all’acquisizione di un automezzo, la Circolare n. 47/E del 18.06.2008 ha affermato che l’art. 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità dei costi relativi ai veicoli, si pone in una caratteristica di specialità rispetto alla norma dell’art. 96, pertanto gli interessi in questione sono deducibili nella stessa misura prevista per i costi dei veicoli dall’art. 164 (100% – 40% – 80% – 90% a seconda dell’uso) e sono conseguentemente esclusi dallo specifico calcolo dell’art. 96 del TUIR.
Per ultimo, con riguardo agli interessi compresi nelle rate di leasing, va osservato che la Finanziaria 2008 ha modificato l’art. 102, c. 7 del TUIR prevedendo che, con decorrenza 01.01.2008, gli interessi del leasing sono determinati sulla base di quelli desumibili dal contratto e pertanto viene meno il sistema di calcolo previsto dal D.M. 24.04.1998 che li spalmava in maniera uniforme su tutta la durata del contratto. Sarà quindi necessario farsi consegnare il piano di ammortamento dalla società di leasing per poter determinare, anche ai fini IRAP, gli interessi a scalare impliciti nei singoli canoni. Ai fini del calcolo di detraibilità dell’art. 96 del TUIR, di cui ci occupiamo in questa sede, con una risposta fornita durante la teleconferenza di Italia Oggi del 17.01.2009 (ora ufficializzata nella Circolare n. 8/E del 13.03.2009) l’Agenzia Entrate ha affermato che, per i soli soggetti non IAS, si debba continuare ad utilizzare le disposizioni precedenti di cui al D.M. del 1998, ma non è chiaro se questa deroga riguardi unicamente i contratti stipulati fino al 31.12.2007 (come esplicitamente richiesto nel quesito) o sia una semplificazione concessa (o imposta?) in via definitiva. - RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL): il risultato operativo lordo da utilizzare per il calcolo del 30%, allo scopo di determinare la quota deducibile degli interessi passivi, deve essere calcolato partendo dall’art. 2425 c.c. considerando la differenza tra l’aggregato A (Valore della produzione) e l’aggregato B (Costi della produzione), depurando il risultato ottenuto dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali (voci 10, a) e b) dell’aggregato B) e dai canoni di leasing di beni strumentali (comprensivi di oneri) (voce B8). Per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS, devono essere utilizzate le voci di bilancio corrispondenti.
Si ricorda, per completezza d’argomento, che nel ROL rientrano anche (in quanto contabilizzati tra i ricavi) gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e risulta quindi fiscalmente importante, oltre che obbligatorio (OIC 16/2005), rilevare contabilmente in maniera corretta le costruzioni in economia e capitalizzarle (infatti producono ammortamenti che sono esclusi dal computo degli elementi passivi del ROL pur rientrando nel costo della produzione, ma contemporaneamente generano ricavi che, in quanto elementi del valore della produzione, aumentano lo stesso ROL, influenzandolo quindi positivamente due volte). Decisamente penalizzante il calcolo del ROL per le cosiddette “holding industriali o commerciali” che non sono state escluse dalla normativa, ma contabilizzano i ricavi caratteristici, in quanto proventi finanziari, (dividendi e plusvalenza) nell’area C del bilancio (C15 e C16) e non nell’aggregato A; l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata sulla possibilità (in effetti assai remota visto il testo legislativo) per queste società di utilizzare nel calcolo del 30% del ROL i loro “ricavi caratteristici” (in effetti a queste società converrebbe optare per il consolidato fiscale nazionale con la partecipata che possiede ROL). - INTERESSI ATTIVI: ai fini della presente normativa si considerano interessi attivi e proventi assimilati quelli derivanti da contratti di mutuo, da contratti di leasing, dalla sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria, compresi gli interessi “impliciti” di natura commerciale (a differenza di quelli passivi che non sono considerati). Devono essere considerati nel computo degli interessi attivi, anche gli interessi “virtuali” calcolati al tasso di riferimento (BCE) aumentato di un punto percentuale, ricollegabili ai tardivi pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, rispetto alla comune prassi commerciale.
- SOGGETTI ESCLUSI: sono esclusi dalla nuova regola di deducibilità degli interessi passivi le banche e le imprese di assicurazione e le loro società capogruppo, gli altri soggetti finanziari (con esclusione delle cosiddette “holding industriali e commerciali”), le società consortili e le società di progetto costituite per appalti di lavori pubblici, le società costituite per la realizzazione e la gestione di interporti, le società a prevalente partecipazione pubblica che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, e per lo smaltimento e la depurazione (di fatto le ex municipalizzate).
- CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE: viene previsto che, nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscale nazionale, se una società del gruppo (sia consolidante che consolidata) ha interessi indeducibili dovuti all’incapienza del 30% del suo ROL, può ( la disposizione ha natura meramente facoltativa e non obbligatoria) portare tale eccedenza per lei indeducibile nel reddito consolidato di gruppo, ma solo se vi sono altre società del gruppo che possiedono eccedenze della quota del 30% di ROL che non hanno sfruttato per la copertura dei loro interessi passivi e comunque nel limite di detta eccedenza.
In questo caso con l’eccedenza del 30% di ROL di una società del gruppo si possono detrarre, in tutto o in parte, interessi non deducibili, perché incapienti, di un’altra società. Ai soli fini dell’applicazione della norma in esame, il legislatore consente di includere “virtualmente” tra le società del gruppo anche le consociate estere che, in possesso di determinati requisiti (controllo rilevante per l’accesso al consolidato nazionale, identità dell’esercizio sociale e certificazione del bilancio), potrebbero far parte del consolidato se fossero residenti, ma queste ultime potranno portare al gruppo solo la loro quota di ROL eccedente non utilizzata e non anche far dedurre al consolidato gli interessi passivi indeducibili dalla consociata estera per incapienza di ROL (Circolare 12 del 19.02.2008 – Telefisco 2008).
ZAMBON Rag. GIUSEPPE
18 Marzo 2009