Il conferimento in compensazione

Compensazione tra un credito vantato dal socio, a titolo di finanziamento effettuato, e gli importi dovuti alla società a seguito di un deliberato aumento di capitale; fattibilità dell’operazione.

Ammissibilità del conferimento in compensazione

Assai dibattuto, in dottrina e in giurisprudenza, è il caso dell’ ammissibilità della compensazione tra un credito vantato dal socio, a titolo di finanziamento da egli effettuato, e gli importi dovuti alla società a seguito di un deliberato aumento di capitale.

Il problema sta nella legittimità della compensazione sempre e comunque, o se essa sia ammessa soltanto in presenza di specifiche condizioni.

Il problema nasce dal fatto che la compensazione del credito del socio verso la società con il debito da conferimento non trova ad oggi una precisa disciplina. La riforma del diritto societario, infatti, che ha regolato con l’art. 2467 del codice civile la disciplina dei finanziamenti dei soci, si è solo limitata a prevedere alcune norme soltanto per la loro restituzione, e criteri per la liceità della stessa .

 

La giurisprudenza in tema di conferimento in compensazione

Anche la giurisprudenza, come  si diceva, è andata alternandosi tra l’una e l’altra tesi; in particolare, va sottolineato che la Suprema Corte ha ritenuto che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio, e quindi vanno materialmente eseguiti non appena gli amministratori sollecitano il socio all’adempimento.

Il Tribunale di Monza, in chiave antielusiva, ha affermato, con decreto del 10/6/1997, la illegittimità della delibera di aumento del capitale sociale eseguita mediante compensazione quando il credito del socio sia stato appositamente precostituito in modo tale da aggirare la disciplina cogente  in tema di conferimenti di beni in natura e crediti.

sentenza corte di cassazioneLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4236/98, ha ritenuto ammissibile operare una compensazione tra i crediti vantati ed i debiti di conferimento che il socio ha verso la società conferitaria; ciò in quanto l’operazione non incide sul patrimonio netto della società che costituisce il vero presidio delle ragioni dei creditori, mentre il capitale, al quale va riconosciuta una funzione produttiva, svolge un ruolo di garanzia indiretta.

La Corte di Cassazione, con altra sentenza, n. 16609/03, ha legittimato l’operazione solo se essa avviene a seguito di un aumento di capitale sociale. E’ illegittima invece se operata nell’ambito della costituzione in quanto i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale.

Pronunce più recenti hanno riaffermato, con una maggiore univocità, la tesi favorevole all’ammissibilità, sostenendo che il credito del socio è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse a seguito di aumento di capitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario, che impedisca in tal caso l’operatività della compensazione ex art. 1246 n. 5 codice civile; inoltre, si è considerato che il conferimento attraverso compensazione di un credito del socio verso la società, dal punto di vista economico è un conferimento effettivo, che aumenta la consistenza del capitale di rischio e non comporta affatto una fittizia alterazione della misura della partecipazione del socio; infine, la giurisprudenza ha affermato che nessun pregiudizio può derivare ai creditori sociali da un aumento di capitale sottoscritto attraverso l’estinzione per compensazione di un credito del socio, in quanto ciò comporta, invece che una diminuzione, un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito del socio.

Ciò a maggior ragione poiché la compensazione di che trattasi non riguarda alcun rimborso di somme al socio creditore, bensì la conversione di un credito in partecipazione.

La stessa giurisprudenza ha tuttavia chiarito che le conclusioni raggiunte debbono ritenersi valide soltanto in linea generale, dovendosi ricercare nelle particolarità delle singole fattispecie concrete che di volta in volta si possono presentare all’attenzione dell’operatore le ragioni di una eventuale pur configurabile inammissibilità.

 

 

Conferimento in compensazione: la posizione della dottrina

In dottrina il dibattito ha visto formarsi due distinti filoni.

Per la inammissibilità si sono espressi coloro che hanno ritenuto che il requisito imprescindibile sotto il profilo soggettivo del meccanismo della compensazione è che crediti e debiti si ricolleghino ad un soggetto nella sua identica veste giuridica. E, quindi, hanno sostenuto che nella fattispecie debito e credito non competano al socio nella medesima qualità, in quanto l’apporto graverebbe sul socio in quanto tale, mentre il credito gli spetterebbe come terzo.

Coloro i quali, per contro, hanno sostenuto la tesi dall’ammissibilità della compensazione hanno osservato l’inesistenza, nella fattispecie, di qualsivoglia lesione dei principi che sovrintendono alla corretta formazione del capitale sociale, non mancando di sottolineare la disciplina di favore che nel nostro codice si rinviene per l’istituto della compensazione (art. 1241 codice civile).

            Riteniamo assolutamente corretto l’indirizzo segnalato per ultimo quando si è illustrata la posizione della giurisprudenza. Qualunque sia la conclusione che si raggiunga, esse debbono ritenersi valide soltanto in linea generale, in quanto la soluzione è da ricercare nelle particolarità delle singole fattispecie concrete. Vediamo dunque alcuni casi e la loro legittimità.

 

Una prima fattispecie è quella in cui la delibera che dispone l’aumento di capitale sociale sia tassativa quanto ai termini e alle modalità di attuazione di detta operazione, in ogni dettaglio, e quindi, laddove la stessa delibera preveda espressamente che il conferimento/aumento di capitale sociale debba avvenire mediante versamento in contanti e non si limiti ad una decisione generica, la compensazione non potrà essere ammessa.

Una seconda fattispecie scaturisce dalla considerazione che i crediti da portare legittimamente in compensazione devono presentare i caratteri propri della compensazione legale, e quindi essere omogenei, certi, liquidi ed esigibili.

Se dunque, a titolo di esempio, il socio avesse in essere un finanziamento effettuato alla società, con una ben precisa data di scadenza per la sua restituzione, e la data fissata dalla delibera che ha disposto l’aumento di capitale per il versamento da parte del socio sia precedente, non vi è dubbio che in tal caso il credito del socio non presenta il requisito della esigibilità, per cui l’operazione di compensazione che pure potrebbe attuarsi non è compensazione legale, bensì compensazione volontaria, ovverosia legittimata dall’organo amministrativo della società, nel momento in cui decide di accedere all’operazione di compensazione.

Ciò fa propendere per la illegittimità dell’operazione.

Altra fattispecie è quella in cui all’atto della effettuazione del finanziamento del socio, la società si trovi nella fattispecie regolata dal citato articolo 2467 del Codice Civile, ovverosia

“in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”;

in tal caso, infatti, la citata norma impone di rispettare rigorosamente l’ordine di legge nel procedere al pagamento dei debiti sociali, e quindi di rispettare il divieto di rimborso dei finanziamenti operati dai soci solo dopo aver soddisfatto i creditori esterni alla compagine sociale. Pertanto, la compensazione deve ritenersi anche in questo caso vietata, a pena di costituire una infrazione anche di natura penale (si pensi al delitto di bancarotta preferenziale, ovvero al delitto di indebita ripartizione dei beni sociali ai creditori, ex art. 2633 c.c., ove la società sia in liquidazione).

Infine, una ulteriore ipotesi da prendere in considerazione si configura in caso di aumento di capitale da realizzarsi mediante l’emissione di nuove azioni; si ritiene infatti che, in difetto di espresse previsioni assembleari, la sottoscrizione soltanto parziale delle nuove azioni non possa essere ritenuta idonea a perfezionare l’operazione. In tal caso, dunque, qualora una società deliberi l’emissione di nuove azioni, per realizzare un conforme aumento del proprio capitale da attuarsi con versamento in denaro, la sottoscrizione solo parziale delle nuove azioni mediante compensazione del proprio credito integra un’accettazione non corrispondente alla proposta contrattuale, e quindi comporta il mancato perfezionamento della deliberata operazione.

 

 

Conferimento in compensazione e rilevazioni contabili

Sotto l’aspetto contabile, possiamo fare un esempio.

 

Supponiamo che il socio Rossi vanti un credito di 50.000 euro verso la “alfa srl”, regolarmente indicato nel bilancio della srl.

La società delibera un aumento oneroso di capitale per 150.000 euro.

La scrittura sarà

 

Tipo

Voce

Denominazione

D/A

Importo

SP

A

Crediti verso soci per versamenti dovuti

D

150.000

SP

A I

Capitale sociale

A

150.000

 

A seguito di tale delibera, poiché il socio Rossi detiene il 30% delle quote, si troverà ad avere un debito per sottoscrizione di 45.000, e chiederà dunque di compensare il proprio credito con questo debito.

La scrittura sarà dunque

 

Tipo

Voce

Denominazione

D/A

Importo

SP

A

Crediti verso soci per versamenti dovuti

A

45.000

SP

A I

Debiti verso soci

D 14

45.000

 

 

7 novembre 2008

Danilo Sciuto