I redditi derivanti dal patto di non concorrenza percepiti da un ex dipendente…

Patto di non concorrenza

L’Agenzia delle Entrate  ha esaminato la disciplina fiscale relativa ai corrispettivi  percepiti da un ex dipendente in relazione al patto di non concorrenza e al riguardo ha chiarito che tale reddito è:
-  qualificabile come reddito di lavoro dipendente;
–  assoggettato a tassazione separata nello stato dove si è svolta l’attività che lo ha generato.

Premessa

Secondo quanto disposto dall’art. 2105 Codice Civile, il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, nel rispetto dell’obbligo di fedeltà che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.

Tale obbligo vincola il lavoratore durante il rapporto di lavoro, ma la limitazione dell’attività concorrenziale può essere estesa, per volontà delle parti, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, mediante la stipulazione del “patto di non concorrenza”.

Per quanto riguarda la natura giuridica, il patto di non concorrenza è riconducibile ad un contratto oneroso ed a prestazioni corrispettive con cui il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro al lavoratore e quest’ultimo reciprocamente si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere, per un determinato periodo ed in uno specifico settore, attività in concorrenza con quella del datore di lavoro.

Con tale patto viene quindi stabilito un divieto la cui ragione è quella di tutelare l’imprenditore nei confronti del dipendente che, libero dai vincoli derivanti dal contratto di lavoro, potrebbe avvalersi, sia autonomamente che alle dipendenze altrui, di notizie, conoscenze tecniche e commerciali acquisite nell’ambito dell’organizzazione produttiva, in modo da incidere negativamente sulla capacità concorrenziale dell’impresa.

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