Il contributo sullo straordinario: le istruzioni dell’INPS sulla soppressione

L’INPS comunica che non è più dovuta la contribuzione aggiuntiva sullo straordinario monetizzato contenuto nella “banca ore”.

soppressione contributo straordinario banca oreL’INPS comunica, con messaggio del 9 gennaio 2008 n. 658, che non è più dovuta la contribuzione aggiuntiva sullo straordinario monetizzato contenuto nella “banca ore”.

L’alleggerimento contributivo è in atto da gennaio 2008, ed è applicabile anche allo straordinario effettuato nel dicembre 2007 ma pagato in busta di gennaio 2008.

La “novità” è contenuta nel pacchetto Welfare Legge 247/07, art. 1 comma 71. S

ono interessati allo sconto anche i datori che forfettizzano lo straordinario, cioè corrispondono ai dipendenti una somma fissa che copre la prestazione lavorativa aggiuntiva.

I datori interessati sono le imprese con oltre 15 dipendenti.

Non cambia nulla per le altre tipologie di datori di lavoro.

Già esclusi dal contributo, invece, erano:

  • lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, elencati nella tabella approvata con RD 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e integrazioni;
  • lavori di cui alla tabella allegata al RD 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi in cui vengano effettuati sulla base di contratti a tempo determinato o a tempo parziale verticale;
  • i commessi viaggiatori, i piazzisti; il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, ed anche quello viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
  • il  personale dirigente, o rientrante in altre particolari tipologie identificate con apposito decreto.

Casi particolari in cui opera la riduzione dell’onere contributivo si riscontrano quando, per effetto di flessibilità dell’orario di lavoro, al lavoratore spetta, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell’orario normale e tale riduzione venga effettivamente goduta.

L’abbattimento del contributo riguarda anche i datori che ricorrono allo straordinario forfetario, cioè una somma fissa a copertura delle prestazioni straordinarie rese dal dipendente.

Per “la concessione” dell’esclusione l’INPS si riferisce alla giurisprudenza di merito là dove inquadra lo straordinario come compenso “determinato e determinabile”: ciò al fine di consentire il controllo dell’effettivo riconoscimento al lavoratore dei suoi diritti.

La misura contributiva richiedeva, oltre che le maggiorazioni previste dai contratti collettivi, anche il versamento, a favore del Fondo per la disoccupazione, di un contributo con misure differenziate, in relazione all’attività esercitata e al numero dei dipendenti occupati.

Alle imprese con più di 15 dipendenti toccava un contributo pari al 5% della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. In particolare alle imprese industriali la percentuale era elevata al 10% per le ore eccedenti le 44 e al 15%, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

 

Meritano apposita menzione i residui di banca ore monetizzati dall’1° gennaio 2008.

I vari contratti collettivi hanno ormai recepito l’istituto della banca ore; in virtù della flessibilità dell’orario di lavoro, qualora venga richiesta una prestazione supplementare a carattere individuale o a carattere collettivo, il lavoratore in alternativa alla remunerazione dello straordinario, può optare per l’accantonamento delle ore prestate in una speciale banca ore individuale, e successivamente godere di riposi settimanali da collocare in un arco temporale a sua scelta. Secondo la contrattazione potrebbe, alternativamente, decidere la remunerazione delle stesse ore in un secondo momento.

Secondo questa ultima ipotesi si sposterebbe nel tempo, secondo il principio di cassa, l’assolvimento della contribuzione. Pertanto, il soppresso contributo sul lavoro straordinario, riguarda anche le monetizzazioni avvenute per il mese di dicembre 2007 nel mese di gennaio 2008.

 

Il testo del messaggio INPS 9 gennaio 2008, n. 658:

Art. 1, c. 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.

L’art. 1, c. 71, legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’art. 2, c. 19, legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Poiché i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della retribuzione (delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, e, da ultimo, circolare n. 136 del 21.12.2007), ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo tali compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2008 e pertanto, per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva.

Relativamente all’istituto contrattuale della “banca ore”, in caso di monetizzazione delle ore non utilizzate come riposi supplementari, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.3. della circolare n. 39 del 17.2.2000 che prevedono che la base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle somme contrattualmente dovute al lavoratore.

Pertanto i residui di banca ore monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo. Nelle ipotesi diverse da quelle sopra contemplate, resta fermo l’obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva in relazione ai presupposti impositivi verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2008.

 

25 Gennaio 2008