La trasparenza fiscale nelle società di capitali: aspetti operativi e contabili

Significa spostare tutto il carico tributario, in termini di IRES, dalla società ai soci, con la conseguenza che analogamente a quanto accade per le società di persone, la società resterà tassata in proprio, solo ai fini I.R.A.P. e I.V.A.

Quadro di riferimento

Le società di capitali, al pari delle società di persone, possono optare ai sensi dell’art. 115 del TUIR per il regime di trasparenza fiscale. Sotto il profilo applicativo, rendere la società produttrice del reddito da tassare “trasparente”, significa spostare tutto il carico tributario, in termini di IRES, dalla società ai soci, con la conseguenza che analogamente a quanto accade per le società di persone, la società resterà tassata in proprio, solo ai fini I.R.A.P. e I.V.A. L’opzione per la trasparenza tributaria potrà essere esercitata anche dalle società di capitali a ristretta base proprietaria ai sensi dell’art. 116 del TUIR.

Certo trattasi di una scelta che potrebbe presentare delle controindicazioni, perché se da un lato impedisce la doppia tassazione del reddito prodotto dalla società, dall’altro determina la caduta dello schermo protettivo che la duplice condizione della personalità giuridica della società e della tassazione su quest’ultima ai fini I.R.E.S. offre, con la conseguenza che in caso di rettifica del reddito a seguito di accertamento, si avrà l’imputazione ai soci del maggior reddito societario e delle relative imposte.

 

Caratteristiche generali

La trasparenza fiscale delle società di capitali è disciplinata dall’art. 115 e 116 del TUIR. Come affermato nel quadro di riferimento, si tratta di un istituto che rende fiscalmente incisi ai fini IRES i soci della società, sebbene sia la società l’entità che ha prodotto i redditi d’impresa. L’istituto della trasparenza fiscale non ha ricevuto una grande accoglienza presso gli addetti ai lavori, proprio per i risvolti, in termini di responsabilità fiscale, posti a carico dei soci della società trasparente.

L’introduzione aveva un duplice scopo:

1) anticipare la tassazione dei redditi ai fini dell’imposta personale in capo ai soci. In effetti, nelle società non trasparenti il socio è tassato “per cassa” nell’anno in cui il dividendo è stato percepito. Nelle società trasparenti, sulla falsa riga di quanto accade nelle società di persone il reddito è attribuito al socio della società trasparente, nell’anno di competenza, cioè nell’anno in cui il reddito è prodotto;

2) rendere responsabili per le rettifiche fiscali i soci che se persone fisiche (vedi la trasparenza nelle società di capitali a ristretta base proprietaria ) risponderanno delle maggiori imposte accertate, sia pure in via sussidiaria, con il proprio patrimonio personale. 

Vediamo cosa prevede la norma di cui all’art. 115 del TUIR: esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e’ imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non e’ consentito nel caso in cui:

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