Le denunce al collegio sindacale

Il collegio sindacale è l’organo societario deputato a ricevere eventuali denunce da parte dei soci della società.

Denunce da parte dei soci

vigilanza del collegio sinfacale e denunceIl collegio sindacale è l’organo societario deputato a ricevere eventuali denunce da parte dei soci della società, atteso che ad esso, a mente dell’art. 2403 del codice civile  spetta la vigilanza su:
      a)      l’osservanza della legge e dello statuto;
      b)      il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
      c)      l’adeguatezza dell’assetto organizzativo , amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

 

Ogni socio, ai sensi dell’art. 2408 del c.c. , indipendentemente dalle quote di capitale sociale possedute,  può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.

 Se la denunzia al collegio sindacale  è fatta da tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (ma lo statuto della società può prevedere anche quorum più bassi), il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’ assemblea, che se non convocata all’uopo dagli amministratori, ai sensi del secondo comma dell’art. 2406  c. c.,  può  essere convocata dal collegio sindacale.

 

 

L’intervento del Tribunale

Le denunce di cui all’art. 2408 riguardano  irregolarità di grado lieve o medio, atteso che gli stessi soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ovvero un ventesimo nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri , abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione possono proporre denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c. c. .

Il Tribunale, in quest’ ultimo caso, può:

  • sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.
  • non ordinare l’ispezione e sospendere per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea dei soci sostituisce gli amministratori ed i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e sulle attività svolte.

 

Il Tribunale, sentiti i sindaci e i professionisti chiamati del caso ad analizzare la veridicità dei fatti denunziati può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori ed anche contro i sindaci stessi laddove si evidenzino delle condotte omissive da parte di questi ultimi.

Il decreto legislativo n. 6/2003, di riforma del  diritto delle società di capitali ha  modificato il testo dell’art. 2409 del c.c. in tema di denunzie al Tribunale. Il novellato arte. 2409 c.c. circoscrive le irregolarità che legittimano la denuncia al Tribunale alle solo irregolarità di carattere amministrativo, con esclusione di quelle di natura informativa, configurabili nella redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

 

Procedura

Relativamente alle società a responsabilità limitata la novella, al contrario del passato, non prevede l’applicazione della procedura ex arte. 2409.

Questa scelta del legislatore va letta nel fatto che stando al nuovo arte. 2476 del c.c. l’azione di responsabilità in questo tipo di società è consentita,  indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale, ad ogni socio che potrà altresì chiedere all’autorità giudiziaria , in caso di gravi irregolarità amministrative, la revoca degli amministratori coinvolti.

Ritornando alle denunce al collegio sindacale ex arte. 2408  và precisato che per fatti censurabili da sottoporre all’attenzione del collegio sindacale  possono essere intesi  piccoli ammanchi, omesse rilevazione di costi di modesta entità, ecc. commessi tanto dagli amministratori,  quanto dai dirigenti della società (direttori, vice, ecc).

 La denuncia potrà essere proposta al collegio sindacale tanto in forma scritta che verbalmente.

 Le indagini, svolte dai sindaci in ordine alla denunzia presentata dal socio o dai soci dovranno essere verbalizzata nel libro del collegio sindacale.

 

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 Marcello Mazza

Settembre 2005