Registrazione verbali di approvazione del bilancio con distribuzione degli utili e imposta di registro

Anche distribuzione di utili e’ soggetta all’obbligo della registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa di € 200 (tariffa aggiornata al 2023).

(ultimo aggiornamento: febbraio 2023)

 

Registrazione dei verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione di utili 

Imposta di registro con tariffa fissa € 200,00

Stante quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n.174 del 22.11.2000),

“anche distribuzione di utili e’ soggetta all’obbligo della registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa attualmente di lire 250.000, ai sensi dell’articolo 4, lett.d), n.1) della tariffa, parte prima, del testo unico dell’ imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986”.

 

Per effetto dell’art.7, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, con effetto dal 31.1.2005 viene elevata da € 129,11 a € 168,00 la misura delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. Aggiornamento 2023: tariffa fissa 200 €.

In concreto si trattava di esaminare se la distribuzione dell’utile rientrasse o no tra quegli “atti propri delle Società” aventi per oggetto l’assegnazione ai soci utili in denaro previsti dall’art.4, lettera d), della Tariffa parte I annessa al DPR 131/86, atti che in base al cennato art.4 sono soggetti a registrazione obbligatoria con assolvimento dell’imposta nella misura fissa di L.250.000 (Euro 129,11)..

L’incertezza in merito alla questione – oltre che dalla prassi generalmente invalsa nell’ambito del diritto societario – era stata sollevata dalla Direzione Regionale delle Entrate che ha interpellato il ministero delle Finanze e che riteneva che l’assegnazione dell’utile dovesse afferire non alla gestione ordinaria della Società, ma alla fase di liquidazione finale della Società stessa, qualora utili residuino, oppure al diverso caso di assegnazione di riserve disponibili, presenti in bilancio, costituite con accantonamento di utili di esercizi pregressi

L’Amministrazione centrale ha espresso diverso avviso, ritenendo che la delibera di approvazione del bilancio portante la distribuzione dell’utile è soggetta ad obbligo di registrazione a termine fisso con assolvimento dell’imposta fissa di L.250.000.

D’altra parte, dello stesso parere è stata la Cancelleria del Tribunale di Milano (Cfr. la Comunicazione 06-05-1987), ad avviso del quale

“nel solo caso in cui insieme all’approvazione del bilancio sia stata deliberata una distribuzione di utili, è tenuta ad osservare scrupolosamente il disposto dell’art. 4, lettera d), della tariffa, parte prima, del DPR 26-4-1986, n. 131.

Pertanto gli interessati dovranno, all’atto del deposito, dichiarare se vi sia stata la predetta delibera di distribuzione di utili e, nel caso vi sia stata, attestare o dimostrare che l’atto è stato sottoposto alla registrazione”.

 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le delibere di approvazione del bilancio del 2004, ove recanti la distribuzione dell’utile, debbano essere depositate all’Ufficio del registro entro il termine di cui all’art.13, comma 1, del DR 131/86, vale a dire entro venti giorni dalla data dell’atto (tassa fissa Euro 168,00).

Ciò stante, la copia del verbale della delibera di approvazione del bilancio, da depositarsi al Registro delle imprese entro i 30 giorni dall’approvazione, deve recare la stampigliatura relativa all’assolvimento della formalità della registrazione.

 

 

aprile 2005

Giovanni Mocci