Autoveicoli presi a nolo dai dipendenti in trasferta e detrazioni IVA

E’ utile conoscere se – e a quali condizioni – sia legittimo per il datore di lavoro detrarre parte dell’IVA assolta sui canoni delle autovetture prese a nolo dai dipendenti in trasferta.

 

Detrazione IVA sul noleggio dei veicoli

detrazione IVA sul noleggio auto dei dipendenti in trasfertaIn base al disposto dell’art.1, comma 503, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), è stato modificato il testo dell’art.30, comma 4, della legge 388/2000 e sono state con ciò prorogate sino al 31 dicembre c.a. le disposizioni che regolano la detrazione nel settore dei veicoli.

A tal riguardo va ricordato che, stante quanto disposto dal citato art.30, comma 4, della legge 388/2000, l’indetraibilità IVA prevista dall’art.19-bis 1 del DPR 633/72 per gli acquisti afferenti gli autoveicoli (1):

  1. è limitata al 90% dell’IVA afferente l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei veicoli a motore;
  2. è pari al 100% dell’imposta afferente gli acquisti dei beni e servizi afferenti i cennati veicoli, quali i pezzi di ricambio, le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione.

Stante il cennato quadro normativo, è da ritenere che, per quanto concerne la fattispecie del noleggio dei veicoli, l’IVA risulti detraibile nella misura del 10%(2).

Resta tuttavia inteso che detta parziale detrazione spetta con esclusivo riguardo al canone (o compenso di analoga natura) relativo al godimento del bene, ma non anche sulla quota del corrispettivo afferente le operazioni accessorie effettuate in aggiunta alla prestazione principale della locazione.

Infatti, tenuto conto che la formulazione della norma è alquanto ampia – comprendendo essa tutti i rapporti “simili” alla locazione – è corretto ritenere che nell’ambito delle locazioni soggette a detrazione IVA limitata entrino a pieno titolo anche quelle afferenti la messa a disposizione di automezzi per l’effettuazione delle trasferte.

 

Ambito oggettivo della detrazione IVA ridotta

Va innanzitutto osservato che il contratto di noleggio può essere definito come contratto nel quale – conformemente all’art.1571 del C.C – la causa economica è la messa a disposizione, da una parte contrattuale, per un dato tempo, di una cosa mobile o immobile a beneficio dell’altra parte, verso un determinato corrispettivo.

Il rapporto di locazione è pertanto autonomo rispetto all’eventuale fornitura di servizi accessori al bene concesso locazione e pertanto per i relativi addebiti non può valere la regola della detrazione IVA parziale (3).

Per quanto concerne l‘esatta delimitazione delle fattispecie negoziali rientranti nell’ambito della detrazione IVA parziale, il testo normativo – come evidenziato – è assai ampio e non esclude di per sé dalla sfera applicativa i rapporti contrattuali di durata estremamente breve (ad esempio, quelli giornalieri) oltre che quelli instaurati dai dipendenti a nome del datore di lavoro.

A quest’ultimo riguardo, va in primo luogo ricordato che la stessa Amministrazione finanziaria (Cfr. la Circolare Ministeriale del 23/12/1997 n.326, paragrafo 2.1) ebbe a precisare che non costituiscono reddito del dipendente i rimborsi spesa di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente.

E’ pertanto legittimo ritenere che ove il datore di lavoro stipuli contratti di nolo autovetture per i dipendenti in trasferta, il relativo onere è soggetto a detrazione parziale IVA di cui al citato art.30 della legge 388/2000. A nulla rileva che la durata di detto nolo sia “a giorni” o “a ore”, atteso che – come visto – la norma non pone vincoli in ordine alla durata temporale dei contratti.

In tale contesto normativo, allorché il datore di lavoro – per le fattispecie contrattuali di cui trattasi – intenda avvalersi della detrazione IVA parziale, dovrà in primo luogo avere cura di formalizzare preventivamente (anche via web) il contratto di noleggio (ovvero dare mandato al dipendente di formalizzarlo a suo nome).

Tale precauzione consentirà – da parte della ditta di autonoleggio – l’emissione della fattura intestata al committente datore di lavoro(4), datore che – qualificatosi come soggetto inciso dall’IVA – diverrà legittimato all’esercizio del diritto alla detrazione.

Per inciso, è utile osservare che non può compromettere la detrazione IVA la circostanza che il servizio di locazione riguardi i dipendenti dell’azienda.

L’ipotesi del difetto di inerenza ai sensi dell’art.19, comma 1, del DPR 633/72 può infatti configurarsi con esclusivo riguardo all’eventuale atto di liberalità deciso dal datore di lavoro a beneficio dei dipendenti, non anche – invece – quando l’effettuazione dell’acquisto attiene al processo produttivo, come in effetti avviene con riferimento al sostenimento di spese relative ai dipendenti in trasferta.

In conclusione, gli addebiti della ditta di autonoleggio possono avere ad oggetto:

  1. la messa a disposizione del bene per un determinato periodo (che può anche essere breve) verso il pagamento di un prezzo;
  2. la somministrazione di servizi complementari (ad esempio, carburante, accessori auto polizze integrative) quotati distintamente.

Il rapporto di cui alla lettera a) è senza dubbio riconducibile nel rapporto di locazione per la quale il datore di lavoro può legittimamente avvalersi della disposizione concernente la detraibilità parziale a prescindere dalla durata del contratto.

Il rapporto di cui alla lettera b), invece, è estraneo al perimetro di applicazione della detrazione parziale e trova pertanto applicazione la percentuale di indetrazione del 100%.

 

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Marzo 2005

 di Giovanni Mocci – Dottore commercialista

 


NOTE

1) Resta ferma la detraibilità totale dell’IVA relativa all’acquisto, all’importazione ed all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili – nonché di quella relativa alle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, per carburanti e lubrificanti – dei veicoli per il trasporto di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, se tali veicoli sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa o formano oggetto dell’attività stessa.

2) Sul piano contabile, per avvalersi della detrazione del 10% dell’IVA assolta sul noleggio, è prassi registrare il 90% dell’imponibile con il codice dell’IVA ordinaria indetraibile e la quota complementare del 10% con il codice IVA detraibile.

3) Vedasi quanto in proposito precisato dall’Amministrazione finanziaria con riferimento ai risvolti dei noleggi nell’ambito delle imposte dirette Cfr. la Circolare del ministero delle Finanze n.48/E/1998/17104 del 10-2-1998.

4) Va da sé che – stante le regole generali applicative dell’IVA – il diritto alla detrazione è esercitabile esclusivamente dal soggetto inciso per rivalsa dell’imposta ai sensi dell’art.16 del DPR 633/72 istitutivo dell’IVA. Ciò stante, al fine di avvalersi della detrazione parziale, il datore di lavoro – una volta risultante intestatario delle fatture di noleggio – può registrare le stesse nella propria contabilità IVA. In pratica, dette fatture sono pagate in anticipo dal dipendente che ne ottiene il rimborso in nota spese), e le stesse sono contabilizzate in IVA Acquisti dal datore in contropartita di un debito verso il dipendete (da chiudere con la contabilizzazione delle competenze di trasferta).