Noleggio auto del personale in trasferta e deduzione per i costi auto

Poiché il disposto dell’art.95 del DPR 917/86 regola in modo specifico le spese di autonoleggio per trasferta dei dipendenti, si ritiene che la fattispecie non sia toccata dalle novità introdotte al regime di deduzione del costo degli autoveicoli.

detrazione IVA sul noleggio auto dei dipendenti in trasfertaIn base al disposto dell’art.95, comma 3, del DPR 917/86, in caso di noleggio di autoveicoli in sede di trasferta, la spesa deducibile e’ limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

 Poiché tale disposizione regola in modo specifico le spese di autonoleggio in fase di trasferta dei dipendenti, si ritiene che la fattispecie non sia toccata dalle novità introdotte al regime di deduzione del costo degli autoveicoli per effetto dell’art. 7, comma 25, lettera b), del DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 286/2006, modificativo dell’art. 164, comma 1, del DPR 917/1986.

Sotto il profilo IVA, invece, come noto, la Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee emessa in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 in materia di detraibilità IVA ha comportato la disapplicazione dell’art.19-bis1 lettere c) e d), del DPR 633/72 che limitava la detrazione IVA relativa alle operazioni di acquisto relative agli autoveicoli.

 Ciò stante, la regola generale da applicare per la detrazione IVA sugli acquisti relativa agli automezzi è quella fissata dall’art.19, comma 4, del DPR 633/72 secondo cui è necessario utilizzare parametri “oggettivi” in base ai quali determinare la parte dei beni e servizi riferibili ai fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’attività, per i quali l’IVA afferente l’acquisto non è ammessa in detrazione.

In via forfetaria, potrebbe sineresi che la detrazione spetti almeno per il 40% (i contribuenti che esercitano attività di agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura potranno detrarre il 35% dell’imposta), conformemente a quanto determinato  dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 22 febbraio scorso.

Ciò stante, sul piano operativo, per conseguire il concreto esercizio del cennato beneficio della deduzione del costo dal reddito del datore di lavoro, nonché della detrazione IVA (ancorché limitata al 40%), va tenuto conto che – in base al disposto dell’art.18 del DPR 633/72 – soltanto al soggetto che subisce l’addebito dell’IVA in fattura è attribuito l’esercizio del diritto alla detrazione, realizzandosi così quel meccanismo di rivalsa/detrazione (sistema di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”).

E’ quindi necessario che le spese per gli autonoleggi sostenute, ad esempio, dal personale aziendale in dipendenza di trasferte siano intestate al datore di lavoro committente dei servizi medesimi per conto dei propri dipendenti.

I dipendenti – dal loro canto – avranno cura al rientro nella sede lavorativa di consegnare al servizio amministrativo le citate fatture intestate al datore di lavoro, sicché il datore stesso possa legittimamente esercitare la deduzione del costo e la detrazione prevista dalla nuova normativa.

Laddove il dipendente abbia necessità di comprovare il ostenimento della spesa in nome e per conto del proprio datore di lavoro  (essendo le fatture medesime intestate al quest’ultimo), egli avrà cura di corredare la propria nota spese con le copie dei documenti di addebito.

 

marzo 2007

a cura Dott. Giovanni Mocci