una guida alle modalità attuative recentemente approvate del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi (in particolare gli alberghi) per la riqualificazione delle strutture edilizie, nonché a favore di agenzie di viaggio e tour operator che sostengono investimenti per la ‘digitalizzazione turistica’
Il “Decreto Cult-Turismo” ha introdotto due crediti d’imposta a favore delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.) finalizzati sia alla loro riqualificazione (art. 9 DL 83/2014) che alla loro digitalizzazione (art. 10 DL 83/2014).
Il recente DM 12/02/2015 ha definito le modalità attuative del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”e ha disposte le modalità attuative del credito d’imposta per la digitalizzazione degli operatori turistici, rendendo operativa l’agevolazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta per la digitalizzazione è riconosciuta agli esercizi ricettivi singoli oppure aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari e alle agenzie di viaggi e ai tour operator che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero. Cosa si intende per esercizio ricettivo singolo?
L’esercizio ricettivo singolo è una struttura, organizzata in forma d’impresa, riconducibile alle seguenti tipologie:
a) struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. La struttura è composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
In particolare, si tratta di: alberghi, residenze turistico-alberghiere, marina resort, nonché le strutture individuate da specifiche leggi regionali
b) struttura extra-alberghiera: affittacamere, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani ostelli per la gioventù,case e appartamenti per vacanze, nonché le strutture individuate come tali da normative regionali.
Inoltre, l’esercizio ricettivo singolo si aggrega con soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività, come: ristorazione, trasporto, prenotazione, commercializzazione, promozione, accoglienza turistica e attività analoghe esercitate sotto forma di consorzio, reti d’impresa, ati e organismi ed enti simili.
SPESE AGEVOLABILI
Il credito d’imposta spetta in relazione alle seguenti tipologie di spese:
-per impianti wi-fi internet se viene fornito come servizio gratuito ai clienti con velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download e se vi è l’ acquisto/installazione di modem/router e hardware per la ricezione del servizio mobile terrestre es. antenne , parabole e ripetitori di segnale
– per siti web ottimizzati per il sistema mobile fruibili quindi su smartphone e tablet;
– per programmi/sistemi informatici per la vendita online di servizi e pernottamenti, a condizione che siano in grado: di garantire gli standard di interoperabilità necessari alla integrazione con siti e portali di promozione, pubblici (es: agenzie di soggiorno) o privati (es: trivago, booking.com, ecc.), e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi e acquisto software e hardware;
– per spazi e pubblicità per la promozione e/o la commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti/piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator/agenzie di viaggio;
– per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing;
– per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendentecome ad es. servizi di docenza e tutoraggio.
CODICE ATTIVITÀ:
Gli esercizi ricettivi di cui sopra devono svolgere in via non occasionale anche se non prevalente le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) dei codici ATECO 2007:
COSTI NON AMMESSI
Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all’intermediazione commerciale.
PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA E MODALITA’
Per accedere all’agevolazione le imprese interessate devono inviare al Ministero delle attività culturali e del turismo apposita istanza in modalità telematica.
Le spese devono essere “sostenute” negli anni 2014, 2015 e 2016. La misura del credito concesso è pari al 30% delle spese ammesse.
Per ciascun beneficiario il credito non può superare il limite complessivo di €. 12.500. Spesa massima nel triennio: è dunque pari a €. 41.166 (il cui 30% è pari ad €. 12.500)e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate (€. 15.000.000)
L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente da parte del presidente del Collegio sindacale – revisore legale iscritto nel relativo Registro – professionista iscritto nell’Albo dei Commercialisti o dei Consulenti del lavoro – o responsabile del CAF.
CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. Le domande di accesso al bonus dovranno essere presentate nei seguenti termini: Anno 2014 entro 60 gg dalla definizione delle modalità telematiche – Anno 2015 dal 01/01 al 28/02/2016 – Anno 2016 dal 01/01 al 28/02/2017.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere indicato:
a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese agevolabili
b) il credito d’imposta spettante
c) il rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute
Inoltre, contestualmente alla domanda, le imprese sono tenute ad allegare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione amministrativa e tecnica: dichiarazione dell’impresa che fornisca il dettaglio degli interventi effettuati – e l’attestazione della effettività delle spese rilasciata da uno dei soggetti abilitati a presentare al Ministero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio in corso e nei 2 precedenti. La documentazione può essere presentata mediante PEC, oppure con altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione da parte del Ministero.
RICONOSCIMENTO, UTILIZZO E REVOCA DEL CREDITO
Il Ministero del Turismo comunica all’impresa il riconoscimento/diniego del credito d’imposta previa verifica dell’ammissibilità dei requisiti richiesti (soggettivi, oggettivi e formali)nonché dei limiti delle risorse disponibili entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande.
Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero. Le risorse (una quota del 10% è destinata a agenzie di viaggio/tour operator) sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento del relativo stanziamento.
Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate e non è imponibile né ai fini dei redditi (IRPEF/IRES) né IRAP . Il credito va indicato nel quadro RU di Unico relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso, in particolare nel rigo RU1 (codice “A5”) solo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d’imposta.
Il credito d’imposta viene revocato qualora si verifichino le seguenti casistiche:
a) si accerta l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi che danno diritto al beneficio
b) la documentazione contiene elementi non veritieri ovvero incompleta rispetto a quella richiesta
c) i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa
d) viene accertatala falsità delle dichiarazioni rese.
RISPETTO AIUTI “DE MINIMIS”
Il bonus in esame è soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina del “de minimis”.
In applicazione del Reg. UE n. 1407/2013, è previsto che per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2020 e il massimale di aiuti pubblici che un’impresa può ricevere nell’arco di 3 anni è di € 200.000 complessivi fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame.
CONTROLLI E PROCEDURE DI RECUPERO
L’attività di controllo spetta al Ministero del turismo e all’Agenzia delle Entrate. Qualora, a seguito dei controlli, viene accertata un’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta si provvede al recupero del relativo importo, oltre a interessi e sanzioni. Ai fini dei controlli l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.
30 aprile 2015
Giovanna Greco