Una recente sentenza chiarisce i limiti del comportamento dei dipendenti sul luogo di lavoro, ribadendo che le molestie sessuali costituiscono sempre una grave violazione della fiducia e del decoro aziendale. La pronuncia evidenzia l’importanza di valutare la gravità delle condotte, la proporzionalità delle sanzioni e il ruolo dei codici di condotta, offrendo indicazioni pratiche per imprese e uffici HR.
Molestie sessuali sul lavoro e giusta causa di licenziamento: indicazioni dalla Cassazione
Fino a quanto può spingersi il comportamento di un dipendente o di una dipendente, senza sconfinare nell’abuso e nella violazione della sfera di intimità riconosciuta all’individuo, in primis dalla Costituzione? Una risposta chiara arriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha avuto a oggetto un licenziamento per acclarati atti di molestia sessuale sul luogo di lavoro, costituenti di fatto una discriminazione.
La pronuncia è interessante perché, oltre a confermare principi giuridici ormai consolidati, ribadisce l’importanza di una valutazione attenta dei parametri normativi, dei valori costituzionali e delle norme aziendali interne e ammonisce lavoratori e lavoratrici in merito alla linea di decoro ed educazione, da non travalicare mai nel rapporto di lavoro. Vediamo allora più da vicino i fatti di causa e la decisione finale dei giudici di piazza Cavour.
La vicenda e l’esito dei primi due gradi di giudizio
Il caso finito all’attenzione dei giudici di legittimità ha origine negli uffici di una società, all’interno della quale una dipendente era stata destinataria di contestazioni disciplinari relative a reiterati atti di molestia sessuali, compiuti nei confronti di un collega.
Dopo il consueto iter previsto dalla legge, il datore decise di infliggere il licenziamento per giusta causa alla donna, sanzione che però quest’ultima impugnò presso il giudice del lavoro territorialmente competente. In primo grado, alla luce degli elementi evidenziati e delle risultanze emerse, il tribunale valutò provati oralmente gesti e comportamenti molesti (c