Le dimissioni per fatti concludenti, introdotte dal Collegato Lavoro, intervengono quando un lavoratore resta assente ingiustificato oltre i termini previsti, ma non sempre determinano la cessazione del rapporto. Restano dubbi operativi su come verificare le assenze ingiustificate e su quali casi sospendano l’effetto risolutivo, come impossibilità di comunicare l’assenza o tutele speciali per genitori e lavoratrici in gravidanza, con l’ITL a garantire correttezza e trasparenza.
Dimissioni per fatti concludenti: esclusioni, verifiche ITL e effetti sul rapporto di lavoro

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni di calendario, il datore di lavoro ne dà formale comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente in base al luogo di svolgimento del rapporto lavorativo.
L’ITL è incaricato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata.
Una volta effettuata la segnalazione all’Ispettorato il datore di lavoro può procedere all’invio della comunicazione UniLav di cessazione del contratto per dimissioni volontarie del dipendente.
Esistono tuttavia una serie di ipotesi (alcune previste espressamente dall’articolo 19, altre contemplate dal Ministero del Lavoro) in cui è escluso l’effetto risolutivo del contratto.
Analizziamo la questione in dett

