Vediamo per quali motivi il commercialista iscritto all’albo non può essere contemporaneamente imprenditore agricolo professionale
Con il recente “Pronto Ordini” n. 64/2025 il CNDCEC è tornato a trattare del caso del Commercialista che svolge anche l’attività di imprenditore agricolo professionale. Nel caso in questione il contribuente con un’unica partita IVA svolge sia l’attività professionale che quella imprenditoriale agricola in forma individuale, con la qualifica di IAP.
Il caso: commercialista che è anche imprenditore agricolo
Su sollecitazione dell’Ordine locale, il CNDCEC ricorda il difficile rapporto fra la libera professione di commercialista e quella di imprenditore agricolo: teoricamente non vi è incompatibilità per le attività imprenditoriali agricole definite dall’articolo 2135 del codice civile, tuttavia, l’introduzione nel 2007 della figura dello IAP, Imprenditore Agricolo a titolo Professionale. Chi è IAP dedica almeno il 50% del proprio tempo al lavoro agricolo e ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
Secondo il CNDCEC, l’imprenditore agricolo professionale IAP non può svolgere contemporaneamente l’attività professionale di commercialista, in quanto l’esercizio contemporaneo di attività di impresa agricola è consentito solo
“laddove tale attività si configuri come mero godimento, cioè sia meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo”.
L’incompatibilità si rileva, invece, quando la vendita (non la produzione) dei prodotti agricoli “– per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa”.
Le motivazioni dell’incompatibilità
Come già analizzato nel 2022 (pronto ordini n. 37/2022) secondo il CNDCEC l’introduzione della figura dello IAP ha creato un discrimine nelle attività dell’imprenditore agricolo tale discrimine rileva ai fini della valutazione dell’incompatibilità con l’attività libero professionale. Ricordiamo che è prassi italiana che l’imprenditore commerciale non possa essere iscritto negli albi professionali ordinistici; la figura dell’imprenditore agricolo nel codice del 1942 godeva di un particolare favor. Si deve ricordare che l’investimento agrario era tipico della borghesia regnicola, quindi sarebbe stato impossibile imporre all’avvocato (a mero titolo letterario di esempio) di non essere anche proprietario terriero e quindi imprenditore.
Quindi nel caso del commercialista che è anche imprenditore agricolo, non si ravvisa una condizione di incompatibilità fino a quando l’impresa viene condotto con la qualifica di coltivatore diretto: secondo il CNDCEC, l’attività di impresa agricola è possibile “esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo”. Potremmo dire che è ammessa quando l’impresa agricola non è svolta o svolta solo formalmente oppure come hobby del weekend, mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la specifica qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
In pratica l’imprenditore agricolo professionale viene considerato alla stregua di un normale imprenditore commerciale, facendo scattare le incompatibilità previste per l’iscritto all’Ordine professionale. Vero è che i citati requisiti previsti per essere riconosciuti come IAP rendono difficilmente prospettabile la prosecuzione contemporanea dell’attività professionale.
Fonte: Pronto Ordini 64/2025, incompatibilità imprenditore agricolo – commercialista
Sabato 30 Agosto 2025
Luca Bianchi