Il funzionamento del cosiddetto regime IVA del margine e un’utile traccia difensiva per assistere i clienti nelle operazioni di acquisto di auto usate.
Regime del margine
Un’importante pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce (Sez. 1, sent. n. 1485/2025) ha ribadito i principi per l’applicazione del regime speciale IVA del margine nelle operazioni di acquisto di autovetture usate da fornitori comunitari, accogliendo integralmente le tesi difensive e annullando un avviso di accertamento per oltre 50.000 euro tra imposta e sanzioni.
Il caso
Il contribuente, titolare di una ditta di commercio di autoveicoli, aveva acquistato nel 2019 auto usate da un fornitore tedesco. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita applicazione del regime del margine (art. 36 D.L. 41/1995), ritenendo che si trattasse di cessioni intracomunitarie soggette a IVA ordinaria.
Il recupero riguardava 32.701,68 euro di IVA, oltre sanzioni, per un totale superiore a 50.000 euro.
La difesa
Ai fini della corretta applicazione del regime IVA del margine il contribuente ha dimostrato:
- la natura di autoveicoli usati (oltre 6.000 km e più di sei mesi di immatricolazione);
- la dichiarazione sostitutiva del fornitore tedesco attestante la corretta applicazione del regime speciale del margine secondo la normativa tedesca;
- l’assenza di IVA esposta in fattura;
- una perizia giurata a supporto delle proprie argomentazioni.
È stato richiamato anche il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede verificando, nei limiti delle informazioni disponibili, che l’IVA sia stata assolta a monte senza possibilità di detrazione.
La decisione
La CGT di Lecce ha riconosciuto la piena legittimità dell’applicazione del regime del margine, rilevando:
- il rispetto dei requisiti oggettivi (veicoli usati) e soggettivi (fornitore soggetto al regime del margine nel Paese d’origine);
- l’assenza di prove contrarie da parte dell’Ufficio;
- l’inconsistenza delle risultanze della “istruttoria tedesca”, che non forniva elementi concreti per confutare le prove difensive.
Il ricorso è stato quindi accolto integralmente, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese legali (4.000 euro oltre accessori).
📌 BOX OPERATIVO — Regime del margine per auto usate
Riferimento normativo: Art. 36 D.L. 41/1995 — Direttiva 2006/112/CE (artt. 311 e seguenti).
Quando si applica
Il regime del margine è facoltativo e si applica alle vendite di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione o antiquariato, quando:
- Il bene è usato (auto con più di 6 mesi e oltre 6.000 km).
- Il fornitore:
- non ha potuto detrarre l’IVA a monte (ad esempio perché soggetto passivo in regime speciale);
- oppure è un privato o un soggetto assimilato.
- L’acquisto avviene senza IVA esposta in fattura.
Come si calcola l’IVA
- Base imponibile = Prezzo di vendita – Prezzo di acquisto (margine di guadagno).
- L’IVA è inclusa nel margine (calcolo “a ritroso”).
Documentazione da conservare
- Fattura del fornitore con annotazione “regime del margine” (nella lingua del Paese UE).
- Prove dell’usato (chilometraggio, data immatricolazione).
- Eventuale dichiarazione del fornitore che attesti la soggezione al regime speciale.
- Contratti, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili.
Errori da evitare
- Applicare il margine su veicoli acquistati con IVA detraibile a monte.
- Mancata conservazione di prove documentali sulla natura usata del veicolo.
- Annotazioni incomplete in fattura.
Rilievi operativi per aziende e consulenti
Per gli operatori del settore, questa decisione conferma che una corretta gestione documentale e la verifica preventiva dei requisiti sono determinanti per resistere a eventuali accertamenti.
Per i commercialisti, il caso rappresenta un’utile traccia difensiva, supportata dalla giurisprudenza, per assistere i clienti nelle operazioni transfrontaliere di acquisto di auto usate.
Lunedì 18 agosto 2025
Roberto Pasquini – Maurizio Villani
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