Il decreto correttivo alla manovra fiscale avrebbe dovuto correggere (nomen omen) le distorsioni sulle restrizioni alle deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese di trasferta: in realtà il nuovo dettato normativo sembra acuire la stretta sulla base di un’obsoleta e criticabile tecnica legislativa.
Spese di trasferta e rimborsi spese: cosa (non) cambia col decreto correttivo?
In ordine alle novità introdotte dall’art. 1 del decreto correttivo in tema di rimborso spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sempre allo scopo di agevolare la comprensione della portata della nuova versione normativa, si riportano le nuove prescrizioni regolamentari:
- art. 51, comma 5, TUIR, quinto periodo:
“I rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea … non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;
- art. 54, comma 2bis, TUIR:
“In deroga a quanto previsto al comma 2 lett. b ( a mente del quale “non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea … concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se i pagamenti delle predette spese non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;
- art.54ter comma 5bis, TUIR:
“Nei casi di cui ai commi 2 e 5 ( a mente dei quali le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili a decorrere dalla data del ricorso o assoggettamento ad uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi o a procedure estere equivalenti, dall’accertata infruttuosità delle procedure esecutive individuali o dalla prescrizione del diritto alla riscossione del corrispondente credito e nel caso di spese di importo comprensivo del compenso ad esse relative non superiore a 2.500,00 euro non rimborsate entro un anno dalla data della loro fatturazione) le spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili se i pagamenti delle predette spese sono stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato”;
- art. 54 septies, comma 6bis, TUIR:
“La deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente dal committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonom