La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12081 del 07/05/2025, ha chiarito i profili probatori necessari per la dimostrazione, ai fini fiscali, della concordata riduzione dei canoni di locazione. La scrittura privata di riduzione del canone non è soggetta all’obbligo fiscale di registrazione, potendo la data certa dell’accordo desumersi anche da altri mezzi di prova. La registrazione del patto modificativo non costituisce un obbligo fiscale posto a carico del contribuente, operando però sul piano probatorio ed agevolando la prova, da parte del locatore, della intervenuta riduzione del canone, senza, tuttavia, escludersi, a tal fine, l’utilizzo di altri mezzi di prova (Giovambattista PAlumbo).
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