Nel conferimento societario possono celarsi effetti di donazione indiretta, specie in presenza di apporti non proporzionali. Ma quando si può davvero parlare di liberalità? Valutazioni strategiche, prospettive future e assetti economici rendono il confine sottile. Un’analisi utile per non cadere in facili semplificazioni.
Donazioni indirette nei conferimenti societari: quando c’è davvero liberalità?
Nel presente intervento esamineremo alcuni casi di conferimento di beni o partecipazioni che, per la loro particolarità, potrebbero assumere dei risvolti donativi. L’analisi che condurremo, tuttavia, ci porterà a ritenere come il profilo donativo sia molto raro perché vi sono diversi aspetti che meritano di essere valutati in via preventiva.
Il caso classico della donazione indiretta nel conferimento
È stato correttamente osservato in dottrina che:
“Nell’attuazione di talune operazioni straordinarie si possono registrare fenomeni aventi, almeno di primo acchito, la costante natura di donazioni indirette o liberalità atipiche ex art. 809 c.c., per la cui validità non sono richiesti requisiti di forma: si pensi, al riguardo, ad aumenti di capitale sociale lasciati sottoscrivere senza l’accompagnamento di un adeguato sovrapprezzo, a recessi sovrastimati o a fusioni e scissioni connotate da rapporti di cambio non consoni, financo inesistenti, senza parimenti la corresponsione di conguagli”[1].
Il caso classico può essere rappresentato dal conferimento non proporzionale.
Si pensi a Tizio che conferisce in una srl un’azienda a fronte di un capitale di 9.000 Euro, mentre Caio conferisce 1.000 Euro come liquidità a fronte di un capitale del 10%. Può verificarsi che l’azienda conferita da Tizio abbia un valore chiaramente superiore ai 9.000 Euro e che l’operazione di conferimento possa determinare un sostanziale effetto arricchitorio nei confronti del socio di minoranza Caio.
Di fronte a queste operazioni, tuttavia, il primo step è quello di valutare se la non proporzionalità sia, eventualmente, volta ad estinguere una precedente operazione. Ad esempio, potrebbe essere che il conferimento non proporzionale serva ad estinguere un credito vantato da Caio nei confronti di Tizio. In questi casi i risvolti fiscali potrebbero essere particolarmente complessi[2].
Tralasciando, tuttavia, il caso dell’estinzione di un’obbligazione pregressa e tornando al nostro esempio, ci si potrebbe chiedere come queste donazioni indirette possano sfuggire alla relazione di stima che è richiesta in caso di conferimenti di beni in società di capitali.
La risposta è molto semplice: la relazione di stima non deve determinare il puntuale valore di mercato dell’azienda conferita,