Le società agricole, spesso considerate realtà complesse a causa della normativa specifica, devono rispettare precisi requisiti per ottenere la qualifica e accedere a un regime fiscale agevolato.
L’attività esercitata deve essere esclusivamente agricola, con possibilità limitate di svolgere attività accessorie. Anche una SpA può essere coinvolta in questo contesto, seppur con specifiche limitazioni.
Esaminiamo le modalità di tassazione catastale e le condizioni per il mantenimento dei benefici fiscali.
Le società agricole
Le società agricole per essere qualificate come tali devono rispondere a stringenti requisiti indicati dall’articolo 2 della Legge n. 99 del 2004.
Come sottolineato dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 50 del 1° ottobre 2010, è stata introdotta nell’ordinamento la figura di “società agricola” con il citato articolo 2 del predetto decreto legislativo e, con un successivo atto normativo, è stato previsto per dette società un sistema di tassazione più favorevole.
In particolare, con il comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007) il legislatore fiscale ha previsto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR.
Dunque, dalla mera qualificazione di società agricola non consegue alcuna agevolazione ai fini delle imposte sui redditi poiché, a tal fine, è necessario l’esercizio di una apposita opzione che consente a tali soggetti di applicare le vantaggiose modalità di determinazione forfetarie del reddito d’impresa derivante dalle attività agricole.
Tale possibilità è stata, di recente, ampliata estendendo l’opzione ad ulteriori attività agricole esercitate dalle società agricole determinandosi una più compiuta equiparazione ai fini delle imposte sui redditi di tali soggetti agli imprenditori agricoli individuali.
Una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale nonché per la tassazione forfetaria delle altre attività agricole deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare (ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto nel corso del 2024 e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2025 deve comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2026 (l’opzione ha effetto per il periodo d’imposta 2025).
Qualora, invece, la società già in essere abbia modificato il proprio statuto nel corso del 2025 e svolge in via esclusiva attività agricola, ad esempio, da marzo 2026, potrà esercitare l’opzione solo a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (nella dichiarazione da presentare nel 2027) poiché solo nel 2026 possiede i requisiti dall’inizio del periodo d’imposta.
Le SPA agricole
Resta il fatto che l’opzione non può essere esercitata dal S.p.a. che esercitano attività agricole poiché non rientrano nell’ambito soggettivo del comma 1093.
L’opzione non può, inoltre essere esercitata