Proseguiamo la nostra guida alla dichiarazione IVA 2025 con il quadro VE, che riepiloga le operazioni attive determinanti per il volume d’affari. Compilarlo correttamente è fondamentale per evitare errori e sanzioni.
Quali operazioni includere? Cosa escludere? Ecco i punti chiave per una gestione fiscale accurata.
Il Quadro Ve della dichiarazione IVA 2025
Nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA devono risultare riepilogate le operazioni attive che concorrono a formare il volume d’affari realizzate dal soggetto passivo IVA, tenendo presente che per volume d’affari del contribuente si deve necessariamente intendere l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 del decreto IVA, tenendo conto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione di cui all’art. 26 del medesimo decreto.
In altri termini, si ritiene precisare, in prima approssimazione, che alla formazione del volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del decreto IVA:
- concorrono, oltre all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta:
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- gli imponibili relativi alle operazioni IVA a esigibilità differita;
- le operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, del decreto IVA;
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- non concorrono, pur essendo presenti nel quadro VE:
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- le cessioni di beni ammortizzabili;
- le cessioni di diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d’ingegno e di concessione;
- le cessioni di marchi di fabbrica;
- i passaggi interni tra contabilità separate, di cui all’art. 36, ultimo comma, del decreto IVA;
- le operazioni effettuate in periodi d’imposta precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno in corso.
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Tali operazioni devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE (righi da VE20 a VE23) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell’IVA a debito e, successivamente, detratte nella sezione 4 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d’affari annuo.
Il quadro VE risulta suddiviso in cinque sezioni e cioè:
- sezione 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati, nella quale devono confluire i conferimenti effettuati dai produttori agricoli agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi cui si applicano le percentuali di compensazione;
- sezione 2 – Operazioni imponibili agricole, e operazioni imponibili commerciali o professionali, nella quale le operazioni devono essere suddivise in relazione alle aliquote applicate (4%, 5%, 10%, 22%);
- sezione 3 – Totale imponibile e imposta, il cui obiettivo è quello di rilevare il totale dell’imponibile (rigo VE24) e dell’imposta (rigo VE26), relativi alle operazioni evidenziate nelle precedenti sezioni 1 e 2;
- sezione 4 – Altre operazioni, nella quale confluiscono tutte le operazioni effettuate o senza applicazione dell’IVA o con l’applicazione del reverse charge, ma, comunque, soggette all’obbligo di fatturazione, registrazione, ecc., oltre a concorrere a formare il volume d’affari.
Per consentire la rilevazione delle diverse operazioni, di seguito vengono esemplificate e analizzate una serie di operazioni che esplicano effetti in sede di redazione del quadro VE.
Operazioni del quadro VE
Step 1 – Quadro VE – Operazioni attive imponibili
Dati
Il soggetto passivo IVA esercente attività d’impresa, nel corso del periodo d’imposta 2024, tra l’altro, ha posto in essere:
- cessioni di beni soggetti all’aliquota ordinaria per € 325.000,00;
- vendite di beni strumentali obsoleti per € 150,00 (con applicazione dell’aliquota IVA 22%).
Analisi
Ai fini procedurali si ritiene opportuno porre in rilievo che nei righi da VE20 a VE23 devono essere riportati:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2024 annotate o da annotare nel registro IVA delle fatture emesse e/o nel registro IVA dei corrispettivi, tenendo conto delle varia