Come è noto, tra il 2021 e il 2023 le società hanno avuto la possibilità di sospendere le quote di ammortamento dei cespiti. Questa misura, inizialmente introdotta per far fronte all’emergenza Covid-19, è stata successivamente prorogata anche a causa delle ripercussioni economiche del conflitto tra Russia e Ucraina.
Ora che ci si avvia alla chiusura del bilancio del primo esercizio successivo alla sospensione, emergono diverse criticità che le imprese devono affrontare…
La sospensione degli ammortamenti dal 2021 al 2023
I soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, hanno potuto, anche in deroga all’art. 2426, comma 1, punto 2, cod. civ. non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (ovvero optare per la sospensioni degli ammortamenti), mantenendo il loro valore di iscrizione, come esso risultava dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando, quindi, per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno (complessivamente, nel caso di fruizione per tutti gli esercizi ammessi, di 3 anni).
La riserva indisponibile per gli ammortamenti non effettuati
I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà dovevano destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva doveva venire integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili ed in mancanza la riserva deve essere integrata, per la differenza, con l’accantonamento degli utili degli esercizi successivi.
La nota integrativa doveva dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Le prescrizioni di irrigidimento nel patrimonio netto di tale riserva indisponibile ricalcano in gran parte quelle che a regime vengono legislativamente raccordate alle spese d’impianto/ampliamento dall’art 2426, comma 1, punto 5, c.c. Anche per tali spese, sino a quando esse permangono iscritte nell’attivo del bilancio, devono essere preservate nel patrimonio netto riserve di consistenza capiente a tutelare la loro capitalizzazione ritenuta priva di concreti significati patrimoniali e nel caso